Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9965 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 27/04/2010), n.9965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 45,

presso lo studio dell’avvocato MEISSNER EGMONT, che lo rappresenta e

difende, per procura speciale del notaio Peter Schubler di

Furstenfeldbruck, 340 rep. S1336/2007 del 06/07/2007, in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato TUPINI ALESSIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MIRANDA MAURIZIO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

11155/2006 del Tribunale di Ancona – sezione distaccata di

SENIGALLIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Antonietta CARESTIA, il quale chiede che sia dichiarata la

giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con decreto in data 11 maggio 2006, il Tribunale di Ancona ingiungeva a G.W. di pagare in favore dell’arch.

M.M. la somma di 11.016,00 euro, oltre gli interessi moratori e le spese, quale compenso per la realizzazione del progetto di ristrutturazione di un immobile sito in (OMISSIS) ((OMISSIS)) ed il compimento delle attività inerenti a detti lavori, per i quali la medesima aveva ricevuto incarico dal G., residente in Germania, tramite G.A., residente a (OMISSIS) ((OMISSIS)), quale rappresentante e delegato dal committente.

Tale somma costituiva la differenza rispetto al prezzo pattuito dalle parti, indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, in Euro 25.000,000, oltre Euro 10.000,000 per gli onorari di altre parti interessate, saldato soltanto in parte.

Il G. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, limitandosi ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Con ordinanza in data 13 dicembre 2006 il Tribunale di Ancona rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito e concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Evidenziava, infatti, che il Reg. CE 44/2001, all’art. 2 prevede il criterio generale della competenza giurisdizionale per le controversie civili e commerciali nel foro del domicilio del convenuto, ma contiene ulteriori criteri, alcuni dei quali alternativi ed altri esclusivi, fra i quali quello previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), in materia contrattuale, e in particolare il “giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita” (forum destinatae solutionis). Evidenziava, ancora, che la lett. b) della citata disposizione prevede che, salvo diversa convenzione, nel caso della prestazione di servizi, il foro competente debba essere individuato nel “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”. Tale disposizione ricomprenderebbe tutte quelle tipologie contrattuali che abbiano ad oggetto un facere o un dare, fra le quali anche i contratti d’opera.

Con ricorso notificato in data 17 luglio 2007, G.W. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano.

Resiste con controricorso M.M..

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Va premesso che il provvedimento del 13.12.2006, con il quale il giudice del merito ha delibato la questione della giurisdizione, non è ostativo all’ammissibilità del regolamento, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, assunto “allo stato” degli atti e quindi non contenente una statuizione definitiva sulla giurisdizione.

La premessa è che il giudice che intende pronunziarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni. Conseguentemente in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti a norma dell’art. 189 c.p.c., in relazione agli artt. 187 e 188 c.p.c., l’ordinanza emessa non può che avere natura meramente ordinatoria e, anche se tale ordinanza contiene una pronunzia sulla questione, essa va interpretata non come una statuizione sulla questione, ma come il risultato di una delibazione sommaria in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell’eccezione relativa alla competenza, sulla quale il giudice si pronuncerà con statuizione definitiva dopo che le parti hanno precisato le conclusioni (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 12/05/2008, n. 11657).

Nella fattispecie l’ordinanza in questione non era stata emessa a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, per cui non aveva natura di sentenza.

2.2. Va altresì rilevato che il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 cod. proc. civ., non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato (Cass. SS.UU. 2007, n. 10941).

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., va disattesa.

Sulla questione le SS.UU. della Corte si sono già ripetutamente pronunciate, nel senso di escludere l’applicabilità di detta disposizione al regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, e non ha, quindi, ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti controversi idonea a divenire giudicato, bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado – a condizione che la causa non sia stata ancora decisa nè nel merito, nè su questioni processuali – una pronuncia definitiva sulla giurisdizione (Cass. SS. UU. 2008, n. 5924, e 2007, n. 22059).

4. Per quanto attiene alla dedotta inammissibilità della nuova documentazione prodotta dal ricorrente, l’eccezione – formulata in termini generici – sembra riferibile al “contratto di appalto” 6 giugno 2004 in ipotesi intercorso tra il G. e il G., di cui il giudice del merito ha disposto lo stralcio con ordinanza riservata del 24.7.2007, perchè prodotto oltre il termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

La produzione è inammissibile, perchè, se è vero che per il regolamento preventivo di giurisdizione non opera il divieto previsto dall’art. 372 c.p.c., di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione, nella specie trattasi di documento già prodotto nel giudizio di merito e per il quale è stata accertata la decadenza per tardività, sicchè esso non può trovare ingresso nel processo, sia pure nella fase del regolamento preventivo ai fini della determinazione della giurisdizione.

Della intervenuta declaratoria di decadenza deve, infatti, tenersi conto in questa sede, benchè il ricorso sia stato notificato in data 18.7.2007 e quindi prima dell’ordinanza riservata, posto che ai sensi dell’art. 367 c.p.c., comma 1, la proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non comporta automaticamente la sospensione del processo, la quale dipende invece da una valutazione del giudice di merito circa la non manifesta inammissibilità o la non manifesta infondatezza dell’istanza (Cass. SS.UU., 2001, n. 10089).

Peraltro, come correttamente rilevato dal P.G., il documento ha per oggetto il regolamento dei rapporti tra il ricorrente e il G., investito di ampi poteri (anche) per la “preparazione” oltre che per “l’espletamento e lo svolgimento del progetto”, con facoltà di conferire a terzi il compimento di prestazioni parziali, sicchè neppure sembra giovare all’assunto del G..

5. Passando al merito del regolamento, va osservato che il ricorrente assume che per la determinazione della competenza giurisdizionale nella presente controversia deve applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2 del Reg. CE n. 44/2001, che prevede il foro del domicilio del convenuto, non essendo possibile applicare uno dei criteri speciali previsti nei successivi articoli del Regolamento medesimo.

Con riguardo al criterio previsto dall’art. 5.1, infatti, il ricorrente assume che il rapporto obbligatorio non sia stato concretamente dedotto nella domanda, posto che pur avendo l’arch.

M. affermato, nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, di avere avuto un incarico professionale da parte del ricorrente, le lettere di incarico prodotte non recherebbero la firma di parte committente, ma solo quella dell’arch. M..

In realtà, sostiene il ricorrente, il G. gli aveva trasmesso una proposta contrattuale da parte dell’arch. M. per la progettazione e i servizi, per un importo di 35.000 Euro; egli non aveva accettato tale proposta, ma aveva, invece, fatto una controfferta per l’importo di 10.000 Euro. Aveva, poi, saputo dal G. che tale proposta era stata accettata dall’arch. M., per cui riteneva che la somma pagata con la fattura n. 2/05 (10.000,00 Euro, oltre 2.240,00 Euro per IVA) fosse a saldo della prestazione.

Secondo il ricorrente in ogni caso, non potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, il criterio di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) del reg. CE n. 44/2001, atteso che esso non sarebbe applicabile alle prestazioni intellettuali, tra le quali è inquadrabile l’attività svolta dall’arch. M., non essendo individuabile un univoco luogo di esecuzione dell’obbligazione.

Infine, secondo il ricorrente, in conformità a quanto previsto dal legislatore italiano nella L. 18 dicembre 1984, n. 975 e L. 31 maggio 1995, n. 218, ai fini della determinazione del forum loci solutionis, dovrebbe applicarsi la regola di cui all’art. 1182 c.c., secondo la quale i crediti, il cui ammontare deve essere accertato e liquidato mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, devono essere pagati presso il domicilio del debitore, in specie quando hanno ad oggetto prestazioni professionali.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che vada affermata la giurisdizione del giudice italiano.

L’art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001 (corrispondente all’art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968) prevede delle competenze speciali che consentono di convenire una persona domiciliata in uno Stato membro davanti al giudice di altro Stato membro; in particolare, in materia di obbligazioni contrattuali l’art. 5, comma 1. lett. a), in alternativa al criterio di collegamento generale costituito dal domicilio del convenuto (art. 2 Reg. CE), prevede che “la persona domiciliata in altro Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.” Sulla individuazione del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, la Corte di giustizia si è già pronunciata con riferimento alla corrispondente previsione contenuta nella Convenzione di Bruxelles, nel senso che “il luogo in cui l’obbligazione è stata o deve essere eseguita deve essere determinato in conformità alla legge che disciplina l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito” (sentenza 28 settembre 1999, Causa 440/97).

In tali termini la CGCE si era già espressa con sentenza 15.1.1987, n. 266 (Shenavai C. Kreischner), affermando che per la determinazione del luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, l’obbligazione di cui si deve tener conto, nella lite vertente sul pagamento degli onorari dell’architetto incaricato di elaborare un progetto per la costruzione di edifici, è l’obbligazione contrattuale che costituisce concretamente il fondamento dell’azione giurisdizionale.

7.1. Nella specie, la resistente M. ha agito per il pagamento degli onorari relativi all’attività di progettazione per la ristrutturazione di un immobile di proprietà del committente, rappresentato da G.A., autorizzato in forza di delega 1.6.2004 a “svolgere a pieno titolo tutte le trattative contrattuali con regolare e debita firma autorizzata relative alla ristrutturazione dell’abitazione” di proprietà del committente, sita in Comune di Fratterosa.

Trattandosi di una obbligazione contrattuale trova applicazione l’art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, richiamata dalla L. n. 218 del 1995, art. 57, secondo il quale deve farsi riferimento alla legge del Paese “con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto (comma 1), dovendosi presumere che è più stretto il “collegamento col Paese in cui la parte (che deve fornire la prestazione caratteristica) ha, al momento della conclusione del contratto, la sua residenza abituale ” (comma 2).

7.2. Nella specie, l’incarico di progettazione è stato conferito all’architetto M. in Italia, dal sig. G., in virtù di delega conferitagli dal proprietario dell’immobile, secondo quanto dedotto dalla odierna resistente; risulta altresì dagli atti che in Italia si sono svolte e concluse le trattative contrattuali ed in Italia è stata eseguita la prestazione.

Quindi il collegamento più stretto dell’obbligazione controversa era con l’Italia e non con la Germania (Cfr. Cass. S.U. 26/07/2006, n. 16995; Cass. S.U. 3/05/2005, n. 9107).

7.3. Le contestazioni del ricorrente in ordine alla stessa esistenza di un contratto ovvero alla sua efficacia, in quanto concluso da persona non munita di poteri di rappresentanza, non fanno venire meno la competenza giurisdizionale prevista dall’art. 5, comma 1 del Regolamento, in quanto tale disposizione opera anche nel caso in cui sia controversa l’esistenza del contratto sul quale si fonda la pretesa azionata in giudizio (Corte di Giustizia, sentenza 4 marzo 1982, causa 38/1981).

7.4. Individuata, quindi nella legge italiana quella che regola l’obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del Giudice adito, questo criterio non radica tuttavia automaticamente la giurisdizione in Italia, ma serve soltanto ad individuare la legge sostanziale applicabile al rapporto (nel caso la legge italiana) ed, in base ad essa, determinare il luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita e, quindi, il Giudice avente competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 5, n. 1 del reg.

n. 44/2001.

7.5. La norma rilevante del nostro ordinamento è l’art. 1182 c.c., che disciplina il luogo dell’adempimento. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ai fini della individuazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio, non avendo le parti stabilito il luogo di pagamento del corrispettivo, deve farsi riferimento al criterio sussidiario di cui all’art. 1182 cod. civ., comma 3, e cioè al domicilio del creditore al tempo della scadenza, trattandosi di obbligazione di pagamento di una somma di danaro determinata dalle parti o comunque determinabile in base alle tariffe professionali e quindi in base ad elementi precostituiti, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell’obbligazione in danaro (Case. SS.UU. 2007, n. 8224; Cass. 26.7.2001, n. 10226; Cass. 16.4.1999, n. 3808).

8. Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice italiano a decidere la controversia, essendo il creditore domiciliato in Senigallia al tempo della scadenza dell’obbligazione.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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