Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9964 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 27/04/2010), n.9964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINAZA

sul ricorso 4835/2009 proposto da:

SOGEI – SOCIETA’ GENERALE DI INFORMATICA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato RICCIARDI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

LORENZONI FABIO, MIRABILE CARLO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA ((OMISSIS)), BANCA SVILUPPO

S.P.A. ((OMISSIS)), BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE

((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BROFFERIO 6,

presso lo studio dell’avvocato ROSSI ADRIANO, che li rappresenta e

difende, per procure in atti;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO SAN VINCENZO LA COSTA, BANCO DI SICILIA, BANCA

POPOLARE DI LODI, CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI CAPRANICA E BASSANO ROMANO, BANCA POPOLARE S. ANGELO,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO, VENETO BANCA, BANCA

AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, BANCA MOLISANA, CASSA RURALE ED

ARTIGIANA CASTELLANA GROTTE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

GAUDIANO DI LAVELLO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E

RIPACANDIDA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – CASSA RURALE ED

ARTIGIANA DI SAN GIOVANNI ROTONDA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

SPINAZZOLA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL POLLINO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI CONVERSANO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA

MARITTIMA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI PICENA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

PERGOLA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANCONA, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI GRADARA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO, BANCA

DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

CORINALDO, BANCO DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIPATRASONE, BANCA SUASA CREDITO

COOPERATIVO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI SAN PIETRO GRAMMATICO DI PACCO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN

BIAGIO PLATANI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LERCARA FREDDI,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO DI SAN CATALDO, BANCA DEL CREDITO

COOPERATIVO DI CENTO – CREVALCORE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

CASTENASO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO, BANCA

MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI CRETA – CREDITO COOPERATIVO PIACENTINO, BANCA

DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI SARSINA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAVOLA E

SASSUOLO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI, BANCA ATESTINA

CREDITO COOPERATIVO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CATTEDRALE

ADRIA, CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA – CREDITO COOPERATIVO,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI CARTURA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED

ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO E DELLE DOLOMITI, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO – ROVIGO, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DEL POLESINE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LUSIA E

CAVAZZANA, BANCA DI MONASTIER E DEL SILE CREDITO COOPERATIVO, BANCA

DI CREDITO COOPERATIVO ALTO VICENTINO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DI MARCON – VENEZIA, BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO EUGANEA E OSPEDALETTO EUGANEO, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI PEDEMONTE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI QUINTO

VICENTINO, BANCA DI SAN GIORGIO E VALLE AGNO – CREDITO COOPERATIVO

DI FARA’ VICENTINO, CASSA RURALE ED ARTIGIANA VESTENANOVA – CREDITO

COOPERATIVO, CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO, CREDITO

COOPERATIVO SANTA MARIA ASSUNTA – ADRIA, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, BANCA DEL COTRONESE, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DI MONTEPAONE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MAIERATO,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO TIRRENO DELLA CALABRIA

VERBICARO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBIDONA, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DEL LAMENTINO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DELLA SUA PICCOLA – TAVERNA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

CITTANOVA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DIPIGNANO, BANCA DEI DUE

MARI DI CALABRIA CREDITO COOPERATIVO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

MEDIOCRATI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TARSIA, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO DELLA SIBARITIDE – SPEZZANO ALBANESE, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO PRE-SILA SCILIANO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI

FLUMERI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA, BANCA DI SALERNO

CREDITO COOPERATIVO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTAVILLA

SILENTINA E CALABRITTO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI

CILENTANI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA, BANCA

DI CREDITO COOPERATIVO IRPINA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN

MARCO DEI CAVOTI, BANCA DEL CILENTO CREDITO COOPERATIVO CILENTO

CENTRALE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO, BANCA DI CREDITO

COOPERATIVO ARBOREA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARBARANO

ROMANO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO S. FELICITA M. DI AFFILE, BANCA

DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA, BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO

ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO, BANCA DELLA TUSCIA DI CREDITO

CORPORATIVO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL TUSCOLO – ROCCA

PRIORA, CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO – BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO, CREDITO EMILIANO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

DEI CASTELLI ROMANI, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA TRENTINA,

BANCA DEL COTRONESE CREDITO COOPERATIVO, BANCA POPOLARE PUGLIESE,

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCANDALE, BANCA S. FRANCESCO CREDITO

COOPERATIVO CANICATTI’, CASSA RURALE ED ARTIGIANA S. GIUSEPPE

CREDITO COOPERATIVO CAMERINO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN

GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE

E IMOLESE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO, BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI, CREDIBO CREDITO COOPERATIVO

BOLOGNESE, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PADOVA, BANCA POPOLARE DI

BARI, BANCA DI CREDITO POPOLARE TORRE DEL GRECO, BANCA CARIME;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

63690/05 della Sezione giurisdizionale della CORTE DEI CONTI di

ROMA;

uditi gli avvocati Carlo MIRABILE, Fabio LORENZONI, Adriano ROSSI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale CICCOLO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte

dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 28 giugno 2005 e date successive la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio, innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, la SOGEI – Società Generale di Informatica s.p.a., nonché 142 istituti di credito per sentirli condannare – in relazione alla parte che ciascuno dei soggetti convenuti aveva avuto nella produzione del danno erariale causato, al pagamento in favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle entrate della somma di Euro 83.601.488,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’atto introduttivo di cui Euro 25.408.295,64, reclamati nei confronti della SOGEI. Tali somme erano richieste perché la tardiva elaborazione dei dati relativi ai versamenti tramite delega bancaria della tassa sulla titolarità di partita IVA nell’esercizio 1997 – da parte della SOGEI, concessionaria dei servizi di riscossione delle imposte, inadempiente alle obbligazioni assunte con l’Amministrazione finanziaria – non aveva reso possibile il buon fine degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei contribuenti che non avevano versato la tassa in argomento.

Nelle more di tale giudizio la SOGEI s.p.a., ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, assumendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, atteso che le prestazioni richieste e rese da essa concludente non configurano attività né altra forma di esplicazione di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e il vincolo contrattuale assunto dalla SOGEI é assistito da clausola penale convenzionale così configurandosi la fatti – (specie come tipica vicenda di contestato inadempimento a obbligazione negoziale, come tale riservato alla cognizione del giudice ordinario.

Degli intimati hanno proposto controricorso, illustrato da memoria esclusivamente la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e la Banca Sviluppo s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla SOGEI s.p.a. con declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere della controversia.

La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio non si é costituita in questa sede.

Il P.G. ha chiesto sia dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva, é stato proposto – dalla SOGEI Società Generale di Informatica s.p.a. – regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo a una controversia promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio nei confronti della stessa SOGEI nonché di 142 istituti di credito per danno erariale conseguente alla tardiva elaborazione dei dati, provenienti dalle dette banche, relativi ai versamenti, per l’anno 1997, della tassa sulla titolarità della partita Iva, tardiva elaborazione che aveva pregiudicato la notifica degli avvisi di accertamento entro il termine decadenziale di legge e, quindi, la riscossione del relativi tributi.

2. Il proposto ricorso é inammissibile. Nell’ambito dello stesso giudizio per il quale é stato proposto, dalla SOGEI s.p.a., il presente ricorso per regolamento di giurisdizione quanto al giudizio pendente (al momento in cui é stato introdotto tale regolamento), innanzi alla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n. 2005/00108 R.G. promosso dalla Procura Regionale con la citazione 28 giugno 2005 sopra descritta, la Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa – evocata in giudizio unitamente ad alla SOGEI e ad altri 141 istituti di credito, ha già proposto, con atto 13 ottobre 2006 istanza di regolamento di giurisdizione, tra l’altro nei confronti della SOGEI s.p.a., assumendo la carenza di giurisdizione della Corte dei conti, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

In tale giudizio la SOGEI si é costituita – con gli stessi difensori che l’assistono in questa sede – chiedendo fosse dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti e queste Sezioni Unite – con ordinanza 1 aprile 2008, n. 8409 – hanno definito la vertenza enunciando il seguente principio di diritto “é devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio sull’azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che lo Stato assume di aver subito a seguito della mancata osservanza, da parte della banca delegata alla riscossione delle imposte (nella specie tassa di concessione governativa sulla partita IVA), dei termini previsti dalle disposizioni ministeriali, entro i quali inviare al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero i supporti informatici contenenti i dati inerenti ai versamenti effettuati dai contribuenti; essendo tale adempimento, imposto anche al fine di consentire alla P.A. l’espletamento dell’attività di accertamento e repressione delle violazioni delle leggi tributarie, risulta configurabile un rapporto di servizio tra amministrazione e banca delegata, funzionalmente inserita in un procedimento amministrativo con finalità pubbliche”.

Pacifico quanto precede, ritengono queste Sezioni Unite che il ricorso ora in esame deve essere dichiarato inammissibile.

Se, infatti, ove in relazione alla stessa controversia siano state presentati in tempi diversi due ricorsi contenenti istanza per regolamento preventivo di giurisdizione e uno dei due sia stato definito con pronunzia della Corte di cassazione, il ricorso esaminato per secondo deve essere dichiarato improcedibile, perché si applica in tal caso il principio ne bis in idem, affermato dall’art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (Cass., sez. un., 5 aprile 2007, n. 8527) e se, inoltre, l’intervenuta pronuncia della sentenza con la quale sia stata negata o affermata, la giurisdizione del giudice adito preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione (Cass., sez. un., 7 marzo 2007, n. 5193; 5 maggio 2006, n. 10315; Cass., sez. un., 10 maggio 2006, n. 10704) a maggior ragione deve escludersi sia ammissibile la proposizione di un nuovo regolamento di giurisdizione, con riferimento alla stessa controversia, dopo che queste Sezioni Unite si sono già pronunziate.

Il regolamento preventivo di giurisdizione, infatti, costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione (Cass., sez. un., 31 ottobre 2008, n. 26296) ed é palese, di conseguenza, che é inammissibile la sua proposizione dopo una precedente pronunzia in margine alla stessa controversia.

Assume la difesa della ricorrente che, in realtà, la fattispecie esaminata da Cass., sez. un., 1 aprile 2008, n. 8409 é diversa da quella prospettata in questa sede.

Il rilievo non coglie nel segno.

Come evidenziato sopra la SOGEI e 142 istituti di credito devono rispondere dei danni (erariali) reclamati dalla Procura regionale della Corte dei Conti per il Lazio con atto 28 giugno 2005 e date successive, ognuno per la propria condotta.

Nell’ambito di questo unico giudizio queste Sezioni Unite hanno già accertato quale sia il giudice dotato di giurisdizione a conoscere della controversia e tale giurisdizione, per l’effetto, é divenuta incontestabile.

In realtà era onere della SOGEI – qualora avesse ritenuto come ora invoca che con riguardo ai fatti addebitatile non sussisteva la giurisdizione della Corte dei conti – prospettare la questione nel precedente giudizio.

Atteso, per contro, che nel procedimento conclusosi con l’ordinanza 1 aprile 2008, n. 8409, la SOGEI nulla ha eccepito al riguardo anzi, si é costituita innanzi a questa Corte invocando fosse dichiarata la giurisdizione del giudice contabile é palese la inammissibilità, come evidenziato del proposto regolamento.

Alla declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento segue la condanna della SOGEI, totalmente soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio in favore degli istituti resistenti, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00, oltre Euro 12.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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