Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9964 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 27630 del ruolo generale dell’anno

2015 proposto da:

PUBLISERVIZI S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

M.L. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dall’avvocato Paolo Centore (C.F.: CNTPLA72E29B963H);

– ricorrente –

nei confronti di:

BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del procuratore

speciale R.R. rappresentato e difeso, giusta procura in

calce al controricorso, dall’avvocato Luca Cirillo (C.F.:

CRLLCU61A24H501G);

– controricorrente –

nonchè

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata

depositata in data 12 agosto 2015 nel procedimento iscritto al n.

5022/2014 del R.G.A.C.;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 marzo 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Paolo Centore, per il ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Publiservizi S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata – in accoglimento del reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669-terdecies c.p.c., dal Banco di Napoli S.p.A. contro il provvedimento negativo del giudice dell’esecuzione – ha sospeso, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi nel corso del quale lo stesso Banco di Napoli S.p.A., terzo pignorato, aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Resiste con controricorso il Banco di Napoli S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata.

Entrambe le parti (ricorrente e controricorrente) hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale il rilievo della manifesta inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell’affermare che “è inammissibile, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c., come riformato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello successivo di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso l’ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione” (ex plurimis, di recente: Cass. Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301; conf.: Sez. 6-3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416; in precedenza, cfr.: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429; più in generale, sulla non ricorribilità dei provvedimenti non definitivi di natura cautelare, anche: Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296).

I motivi di ricorso non offrono d’altronde elementi tali da indurre a mutare il predetto orientamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposizione di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3 (applicabile nella specie ratione temporis, dal momento che il procedimento ha avuto inizio in data successiva al 4 luglio 2009: cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015, Rv. 636051-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2684 del 10/02/2016, Rv. 638868-01; Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925-01)

Il ricorso è infatti manifestamente inammissibile in base ad un consolidato orientamento di questa Corte, e l’impugnazione risulta dunque proposta da parte ricorrente con colpa grave, dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professionista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925-01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente specializzata sul piano professionale che fornisce, la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impugnazione non suscettibile di accoglimento in sede di legittimità.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella misura di Euro 10.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità).

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto della citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del

giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge;

– condanna la parte ricorrente al pagamento dell’importo di Euro 10.000,00 in favore della società controricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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