Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9964 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 05/05/2011), n.9964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16485/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO

DI RIETI, QUESTORE DI RIETI, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

L.E.M.;

– intimato –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di RIETI, depositata il

22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22 aprile 2008, notificato al prefetto di Rieti il 29 aprile 2008, il giudice di pace di Rieti ha annullato il provvedimento di espulsione del cittadino (OMISSIS) E.M. L. emesso dall’Ufficio territoriale del governo di Rieti in quanto: 1) la motivazione, riferendosi genericamente al D.Lgs n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, non avrebbe individuato la specifica ragione del provvedimento; 2) l’amministrazione non avrebbe fatto indagini per accertare se il cittadino straniero, dopo aver perso il posto di lavoro in relazione al quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, si era attivato per ottenere il rinnovo e avesse avviato un lavoro autonomo prima dell’emissione del provvedimento di rigetto del rinnovo; 3) l'”avvio di avviso di procedimento” era stato redatto in lingua italiana invece che in lingua francese e ciò aveva impedito al cittadino straniero di dare comunicazione della sua attuale posizione lavorativa.

Avverso il decreto del giudice di pace di Rieti il ministero dell’interno, il prefetto e il questore di Rieti, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Poichè non risulta perfezionata la notifica del ricorso al cittadino straniero, non essendo stata prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contente il ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Resta quindi assorbito il motivo di inammissibilità relativo ai ricorsi proposti dal ministero dell’interno e dal questore di Rieti, derivante dal rilievo che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero la legittimazione esclusiva spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, e pertanto soltanto tale autorità può proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento sfavorevole del giudice di pace (Cass. n. 825/2010; 14293/2006; 3745, 17253 e 10991/2004).

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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