Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9963 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 27/05/2020), n.9963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4932/2016 proposto da:

GEVA SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO ROSAPEPE

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.G., V.I., V.G. & C SAS,

V.E., V.P., IMMOBILIARE ITALIA DI S.L.,

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, V.E., VA.GA.,

VA.PI., V.G., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 67/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.G. e V.I., in proprio e quali socie amministratici della G.V. & C. s.a.s. chiedevano ed ottenevano il sequestro mobiliare ed immobiliare delle rendite e dei beni immobili alienati da V.F., quale amministratore della menzionata società, in favore della V.G. & C. s.n.c. e della Immobiliare Tea di V.E. e G. s.a.s..

Deducevano che in realtà le vendite erano simulate atteso che erano state poste in essere dall’amministratore dell’epoca con eccesso di potere, atteso che V.F. era abilitato, in quanto amministratore temporaneo, al compimento solo degli atti di ordinaria amministrazione, ed essendo intervenute a favore dei soci V.G. (per la G.V. s.n.c.) e Va.Pi. (per la Immobiliare Tea), i quali erano già stati esclusi dalla compagine della società alienante, e sostituiti da V.F. e dalla di quest’ultimo moglie, L.F.P.. Inoltre il corrispettivo era irrisorio rispetto al valore effettivo dei beni alienati e non era mai stato effettivamente corrisposto.

Con citazione del gennaio 1988 le parti ricorrenti introducevano innanzi al Tribunale di Salerno il giudizio di merito, volto ad ottenere l’accertamento della dedotta simulazione, previa convalida del sequestro ottenuto, aggiungendo a conforto della simulazione che era del tutto anomalo che la società venditrice si fosse assunta anche l’obbligo di estinguere il mutuo gravante sui beni alienati.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, nelle more istituito, ed al quale la causa era stata trasmessa, con la sentenza n. 51 del 3/4/2006 revocava il sequestro, atteso che i beni erano stati già pignorati, ma accoglieva la domanda di simulazione assoluta degli atti di vendita, disattendendo però la domanda risarcitoria.

Avverso tale sentenza proponevano appello la Immobiliare Italia di S.L. & C. s.a.s., già V.G. & C. s.n.c., e la Geva Immobiliare, già Immobiliare Tea s.a.s., cui resistevano P.G. nonchè il Fallimento della (OMISSIS) e dei soci Va.Pi., V.G. e V.I..

Nel corso del giudizio si costituivano anche V.P. ed E., quali eredi di V.F. e L.F.P., che aderivano alle difese delle appellanti.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 67 del 20/1/2015, ha rigettato il gravame.

Dopo avere evidenziato che, pur in presenza di società di persone, deve essere tenuta distinta la soggettività giuridica della società dalle persone dei soci che ne fanno parte, e ciò anche in relazione al curatore fallimentare che era subentrato a seguito del fallimento di una delle attrici originarie, nella fattispecie doveva reputarsi che le socie della società alienante, V.I. e P.G., che avevano agito anche in proprio, erano legittimate a far valere la simulazione degli atti oggetto di causa, rilevando la qualità di terzi anche ai fini delle agevolazioni probatorie in merito alla dimostrazione della simulazione.

Nel merito rilevava che gli elementi anche di carattere indiziario raccolti nel corso del giudizio confortavano la correttezza della decisione del Tribunale che aveva ritenuto che le vendite impugnate fossero affette da simulazione assoluta. Infatti, andava considerato che i beni alla data della verifica peritale erano rientrati nella disponibilità dell’alienante, sicchè emergeva che il loro valore di mercato, anche al netto delle rate di mutuo ancora da estinguere, era notevolmente superiore rispetto a quanto dichiarato in contratto.

Ancora non vi era prova dell’effettivo incasso del prezzo, atteso che le società acquirenti non avevano conservato le scritture contabili, nè avevano documentato in altro modo tale circostanza.

A ciò andava aggiunto che le stesse parti acquirenti non avevano presenziato all’udienza fissata per il loro interrogatorio formale, sicchè poteva ritenersi che la complessiva dinamica dei fatti avvalorasse il convincimento circa la natura simulata delle vendite.

La stessa scrittura privata del 17/6/87 invocata dalle appellanti, in realtà, confermava la natura simulata e ciò sebbene alla stessa vi avessero preso parte anche le attrici, essendo emerso che il disegno complessivo di ripartizione del patrimonio del gruppo V. era stato disatteso con gli atti oggetto di causa, il che avvalorava ancor di più la qualità di terze delle attrici ai fini dell’esercizio dell’azione di simulazione. Nè poteva assumersi l’irrilevanza della mancata comparizione delle società convenute in sede di udienza fissata per l’interrogatorio formale, atteso che trattasi di mezzo istruttorio pacificamente utilizzabile al fine della prova della simulazione assoluta.

La valutazione del Tribunale era, quindi, frutto di una condivisibile ed argomentata valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari, che si profilavano come gravi, precisi e concordanti.

Quindi, disattesa l’eccezione della Geva in merito alla tardiva costituzione nel giudizio di merito in primo grado delle attrici, atteso che all’esito del processo era stata accertata ‘impossibilità di convalidare il sequestro concesso ante causam, e considerata invece l’autonomia della domanda di simulazione, rilevava altresì come fosse irrilevante che in appello P.G. si fosse costituita ancora come socia accomandataria della G.V. S.a.s. e ciò alla luce del fatto che la domanda di simulazione proposta dalla società era stata rigettata dal Tribunale, senza che tale rigetto fosse stato oggetto di gravame incidentale.

La Geva S.r.l. propone ricorso per la cassazione di tale sentenza sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno volto attività difensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e degli artt. 1415, 1417, 2266 e 2315 c.c., quanto al difetto di legittimazione ad agire della attrici P.G. e V.I..

La Corte d’Appello, nel ribadire la distinzione tra la società di persone e le persone dei soci, ha ritenuto le attrici, che avevano agito in proprio, legittimate a proporre la domanda di simulazione, ma ha in tal modo violato i principi affermati dalla giurisprudenza dominante, dovendosi infatti escludere che i soci siano autonomamente legittimati a far valere la simulazione degli atti posti in essere dalla società.

Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza di appello ha condiviso la lettura degli elementi indiziari offerta dal Tribunale, senza considerare che le presunzioni in esame sono prive dei caratteri richiesti dall’art. 2729 c.c., per assurgere al rango di prova del fatto oggetto di causa.

Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 1414 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con conseguente omessa motivazione.

In tal senso in sentenza è stata fornita un’erronea valutazione della portata della scrittura privata del 17/6/1987, alla quale le stesse attrici avevano preso parte, e dalla quale emergeva in realtà l’intento delle parti di pervenire ad un effettivo trasferimento della proprietà dei beni.

3. In data 21 dicembre 2018 la società ricorrente ha depositato, previa notifica ex art. 372 c.p.c., copia dell’atto di transazione per notar C.A. del 7 novembre 2018, intervenuto tra la stessa ricorrente e le società AR Gestioni Immobiliari e AR Industrie Alimentari S.p.A., queste ultime quali aventi causa della società V.G. & C. S.a.s., giusta decreto di trasferimento del G.E. del Tribunale di Nocera Inferiore del 14/2/2017, corretto in data 14/5/2018, e relativo proprio agli immobili oggetto di causa, transazione per effetto della quale alla società ricorrente sono stati trasferiti gli immobili di cui alle vendite interessate dalla domanda di simulazione, previo riconoscimento da parte della società aggiudicataria della proprietà in capo appunto alla ricorrente. All’art. 7 dell’atto in esame le società cedenti si obbligano, altresì, ad intervenire nel presente giudizio al fine di far dichiarare l’avvenuta rinuncia all’azione di simulazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero l’estinzione del giudizio.

Rileva il Collegio che a seguito di tale atto la società ricorrente abbia acquisito la proprietà dei beni interessati dall’atto asseritamente simulato e che quindi, come dedotto nelle stesse memorie della parte, sia venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio.

Deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere in applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8980 del 2018, secondo cui nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

4. Nulla a provvedere sulle spese, posto che per effetto della cessazione della materia del contendere, risultano regolati nella transazione anche i profili relativi alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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