Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9963 del 20/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 25931 del ruolo generale dell’anno

2015 proposto da:

M.A., (C.F.: (OMISSIS)), titolare della AGENZIA

IMMOBILIARE M. rappresentato e difeso, giusta procura a margine

del ricorso, dagli avvocati Franco Chiapparelli (C.F.:

CHPFNC53R06H501X), Antonio Maccari (C.F.: MCCNTN38B10F999I) e

Antonella Mosele (C.F.: MSLNNL59P55I927T);

– ricorrente –

nei confronti di:

GEO S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n.

1823/2014, depositata in data 23 luglio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 marzo 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Franco Chiapparelli, per il ricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti da GEO S.r.l..

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del giudizio in base al principio della cd. soccombenza virtuale.

La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal M., ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1 e art. 348-ter c.p.c. , comma 1.

Ricorre il M., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto tardivamente. L’ordinanza della corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame del M. ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., comma 1 e art. 348-ter c.p.c., comma 1, risulta pubblicata in data 24 marzo 2015.

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto la relativa comunicazione (ed in effetti la certificazione trasmessa dalla cancelleria della corte di appello attesta la predetta comunicazione alla sola parte appellata).

Dalla data della pubblicazione dell’ordinanza decorreva pertanto il termine cd. lungo per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (art. 348-ter c.p.c., comma 3).

Il ricorso è stato notificato il 21 ottobre 2015.

Il giudizio ha avuto inizio nel 2010 e si tratta di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ne consegue che il termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione vigente per i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 e art. 58, comma 1) pari a sei mesi, non potendo operare la sospensione feriale dei termini (ex plurimis: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022-01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934-01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864-01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770-01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652-01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640-01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852-01), scadeva il 24 settembre 2015.

La tardività del ricorso rende superfluo riportare i motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA