Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9963 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9963 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata
– ricorrente –

v.eq
contro
SCALERA DOMENICO,

elettivamente domiciliato in Roma,

via Pasubio n.12 presso lo studio dell’Avv.Fabrizio
Hinna Danesi che lo rappresenta e difende per procura a
margine del controricorso.
-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 15/05/2015

)
..

Regionale

della

Lazio

n.62/3/09,

depositata

il

5.5.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

2 6 . 3 . 2015 dal Consigliere Dott. Roberta

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paolo Dettori;
udito per il contricorrente l’Avv.Fabrizio Hinna
Danesi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Tommaso Basile, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di Domenico
Scalera, già dirigente dell’Enel s.p.a., del silenzio rifiuto opposto alla richiesta di
rimborso delle ritenute operate dal sostituto di imposta sull’importo corrispostogli a
titolo di corresponsione anticipata di pensione integrativa prevista da accordo
collettivo, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la
sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale
del Lazio, rigettandone l’appello, ha integralmente confermato la prima decisione
che, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, aveva ritenuto applicabile la
tassazione con l’aliquota del 12,50%.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto infondata la prospettazione
dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui non sarebbe applicabile la minore aliquota
in quanto la liquidazione percepita dal contribuente non deriverebbe da un
contratto assicurativo o di capitalizzazione, perché, nel caso in specie, la

2

b

–ì

• corresponsione del capitale era stata effettuata in unica soluzione e non all’atto di
cessazione del rapporto di lavoro e perché l’ammontare corrisposto era legato ai
rendimenti maturati in funzione degli investimenti prescelti nel periodo di
permanenza nel FONDENEL e non predeterminato anticipatamente.
Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1.Con il primo articolato motivo la ricorrente deduce la violazione ad opera
della Commissione Tributaria laziale degli artt. 42, 4 comma del TUIR, 6 della
1.n.482/1985, 1 e 33 del d.pr. n.449/1959, per avere ritenuto che la prestazione di
previdenza integrativa in forma di capitale erogata dall’Enel nel 2002 al suo ex
dipendente fosse assoggettabile all’aliquota del 12,50% quando invece, a mente
delle disposizioni invocate doveva ritenersi che la suddetta prestazione non essendo
stata corrisposta in dipendenza di un contratto di capitalizzazione era
assoggettabile, in quanto corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro, a tassazione separata.
2.Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata di insufficiente
motivazione per non avere il Giudice di appello esaminato le specifiche censure
dell’Ufficio alla luce del contenuto dell’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986.
3.11 ricorso è fondato, nei termini che seguono, alla luce del principio
fissato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.13642 del 22/06/2011, secondo cui
“in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di
capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore
del d.lgs. 21 aprile 1993, n.124, ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31

3

I.

-,

‘ dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per
quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti
dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista
dall’art. 6 della 1. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere
dall’i gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui
agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.”
Il rendimento di cui al punto a) si determina sulla base degli investimenti
concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattuali via
via applicabili, dei risultati conseguiti, delle eventuali plusvalenze realizzate e delle
assegnazioni di queste alle singole posizioni individuali.(V. SS.UU. cit e
Cass.n.29583/2011; id. n.5376 del 04/04/2012).
Nel caso in esame, pacifiche l’iscrizione del contribuente al fondo prima
dell’entrata in vigore del digs.n. l 24/1993 e l’erogazione di importi maturati sino al
dicembre 2000, la sentenza impugnata, per quello che emerge dagli scritti difensivi
di entrambe le parti, ha disposto, confermando la sentenza di primo grado,
l’applicazione dell’aliquota del 12,50% genericamente, con una sola apparente
applicazione del principio sopra richiamato, con conclusioni generiche e non
sorrette da una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta.
In particolare, non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del
rendimento che sarebbe stato applicato a favore del contribuente, verificando se vi
sia stato e (quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale
accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale
impiego, giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata

4

:..

• tassazione al 12,50%.
La sentenza va, pertanto, cassata e disposto il rinvio al Giudice di merito
perché, oltre a regolare le spese di questo grado, accerti se e quando sulla base
delle norme contrattuali applicabili, i capitali rinvenienti dalla contribuzione siano
stati effettivamente investiti sui mercato, quali siano stati i risultati

eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali e, sulla scorta di tale
indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al
contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul
mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del
datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e
conseguentemente l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale
parte l’aliquota del 12,5% secondo la disciplina dettata dalla legge n.482/1985
art.6; fermo restando per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art.16
comma I letta) e art.17 TUIR.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per il regolamento delle spese processuali del grado, a diversa Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 26.3.2015

dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle

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