Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9963 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 05/05/2011), n.9963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7233/2009 proposto da:

PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA PICARDI ANTONIETTA, nella qualità di

tutore del minore I.M. e di G.D., PRESSO

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

L’AQUILA;

– ricorrente –

contro

I.F.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2009 del TRIBUNALE PER I MINORENNI

dell’ABRUZZO – L’AQUILA, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

letta la relazione del Cons. Deleg. SALME’ che conclude: che il

ricorso può essere trattato in Camera di consiglio in quanto si

configura un’ipotesi di inammissibilità.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che nel procedimento di cui si tratta il relatore ha redatto la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c., “letti gli atti relativi al ricorso per regolamento di competenza proposto dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni di L’Aquila avverso la sentenza del 16 febbraio 2009 con la quale il tribunale si è dichiarato incompetente in ordine alla richiesta della stesso P.M. diretta a ottenere che fosse disposta la mediazione familiare e, successivamente, la regolamentazione delle visite del minore I. F. da parte del padre I.M., legalmente separato dal coniuge G.D., avendo in precedenza lo stesso tribunale disposto ai sensi dell’art. 333 c.c., l’affidamento del minore al servizio sociale del comune di Penne;

rilevato che il ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto come previsto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile, secondo il costante orientamento di questa corte, anche al regolamento di competenza;

ritiene, pertanto, che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio in quanto si configura un’ipotesi di inammissibilità.”

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il collegio condivide le conclusioni della relazione.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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