Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9962 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 27/05/2020), n.9962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1775/2018 R.G. proposto da:

C.M., E IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del

legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv.

Alessandro Morini e dall’avv. Alessandra Micali, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Ugo Balzani n. 6.

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, in persona del Sindaco metropolitano

p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Scaglia, dall’avv.

Valentina Manzione e dall’avv. Gabriele Pafundi, con domicilio

eletto in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 706/2017,

depositata in data 6.6.2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

10.12.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.M. e la Idrotigullio s.p.a. (ora Iren Acqua Tigullio s.p.a.) hanno proposto separate opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni nn. 48/A, 49/A e 50/A, con cui la Provincia di Genova (ora, Città Metropolitana di Genova) ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 6.010,00 per violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1 e art. 133, comma 1, contestando che i campioni di acqua prelevati presso gli impianti di depurazione siti nei Comuni di Sestri (OMISSIS) superavano i valori limite di cui alla tabella I, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha respinto le opposizioni, regolando le spese.

La sentenza è stata confermata in appello.

Il Giudice distrettuale, ritenuta ammissibile l’eccezione di carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia di Genova pur se proposta solo nelle comparse conclusionali del giudizio di secondo grado, ha evidenziato che, nel vigore del D.Lgs. n. 152 del 1992, art. 56, la Regione Liguria aveva già adottato la L.R. n. 43 del 1995, il cui art. 42, comma 2, lett. b), attribuiva alla Province, quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, il potere di comminare le sanzioni previste dal comma 1 della medesima disposizione, e che, ai sensi della L.R. n. 41 del 2014, art. 22, detta competenza doveva intendersi riferita anche alle sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, concludendo che l’esercizio della potestà sanzionatoria fosse stato legittimamente delegato alla Provincia.

Ha ritenuto che l’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), laddove riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, non osti al conferimento della delega mediante legge regionale, osservando che, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 28/1996, a) “la competenza sanzionatrice non attiene a una materia a sè, ma accede alle materie sostanziali, rispetto alla quale svolge una funzione rafforzatrice dei precetti stabiliti dal legislatore e che, pertanto, è pienamente giustificata la scelta del legislatore regionale di determinare la competenza amministrativa accessoria sulle sanzioni in coincidenza con la competenza all’esercizio delle funzioni principali di amministrazione”; b) che la L. n. 689 del 1981, art. 17, che attribuisce la competenza sanzionatoria, nelle materie di competenza propria o delegate della Regione, all’ufficio regionale competente, non deve essere intesa in senso rigido, tale da escludere la possibilità di delega, in analogia con quanto previsto dall’art. 118 Cost., comma 3 – riguardo alle delegabilità delle funzioni amministrative primarie.

Ha inoltre ricordato che le Sezioni unite di questa Corte, pronunciando sulla giurisdizione in tema di sanzioni comminate dalla Provincia di Bergamo in materia di scarichi (sentenza n. 6095/2015), avevano preso atto che la L.R. Lombardia n. 26 del 2003, attribuisce alla Provincia la potestà sanzionatoria, senza rilevare profili di illegittimità della normativa.

Riguardo alle altre censure, la Corte d’appello ha stabilito che:

non era stato violato il contraddittorio nella fase del prelevamento dei campioni, poichè i relativi verbali erano stati sottoscritti dall’ing. B., referente della Idro Tigullio s.p.a., ed indicavano la data in cui sarebbe avvenuta l’apertura dei campioni proprio allo scopo di consentire la presenza degli appellanti;

non era necessaria la comunicazione del risultato delle analisi, non essendo applicabile il procedimento di revisione previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 15, osservando che “presupposto per l’analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica in atto”;

– che, ai sensi dell’allegato V, punto primo, D.Lgs. n. 152 del 1999, tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono tenuti al rispetto dei limiti fissati dalla tabella I, non solo quelli individuati dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. mm);

che non era necessario che i verbali indicassero il numero dei campioni prelevati nel 2008, poichè, ai fini dell’irrogazione della sanzione, è sufficiente il superamento dei valori limite anche con riferimento ad uno solo dei parametri e ad un solo campione; che i limiti di cui all’allegato V operano per tutti gli scarichi, anche se l’impianto non sia munito di autorizzazione.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.M. e dalla Iren Acque s.p.a. con ricorso in sei motivi, illustrati con memoria. La Città Metropolita di Genova, subentrata alla Provincia di Genova, ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Dopo aver premesso che l’incompetenza della Provincia ad accertare la violazione era profilo deducibile anche in appello, configurandosi un difetto assoluto di attribuzione degli organi accertatori e la nullità radicale – rilevabile d’ufficio – dell’ordinanza ingiunzione, i ricorrenti evidenziano che il D.Lgs. n.. 152 del 1995, art. 56, nel punto in cui faceva salva la possibilità che, con espressa disposizione di legge regionale, la competenza all’irrogazione delle sanzioni in materia di acque fosse conferita ad autorità diverse dalle Regioni e delle Province autonome, non è stato riprodotto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, essendo venuta meno la possibilità di delegare tali funzioni alle Province. Tale preclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che:

a) con decisione n. 133/2012, in tema di conferimento agli enti locali delle funzioni in materia di ambiente, tutela del suolo ed energia, ha ritenuto l’illegittimità di qualsivoglia legge regionale che disciplini la materia, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

b) con sentenza n. 234/2010, ha ritenuto che la disciplina statale contempli un limite minimo di tutela non derogabile dalle Regioni;

c) con sentenza n. 187/2011, ha ritenuto che lo Stato abbia competenza normativa esclusiva in materia di adeguamento degli scarichi di acque reflue non ancora a norma.

A parere dei ricorrenti occorreva inoltre considerare che la L.R. Liguria n. 43 del 1995, era stata adottata, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della Legge Delega n. 36 del 1994, successivamente abrogata dal testo unico, per cui la norma interpretativa di cui alla L.R. n. 41 del 2014, non poteva comportare la reviviscenza della disposizione abrogata. Infine, la potestà sanzionatoria attribuita della Provincia non poteva legittimarsi in virtù della stretta connessione con il conferimento, sempre in favore della Provincia, del potere di rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non essendo delegabili le funzioni amministrative primarie in tema di acque.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che, come già statuito da questa Corte, il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio dal giudice, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene” (Cass. 28108/2018; Cass. 12555/2012), ossia se “il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all’ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo stesso appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (Cass. 4924/1992; Cass. 8987/1990; Cass. 6308/1990).

Posto invece che, nel caso di specie, l’autorità che ha emesso il provvedimento (la Provincia di Genova) non solo era l’ente deputato al rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma, per ciò che concerne la Regione Liguria, era preposto anche alla tutela delle acque (cfr., L.R. n. 43 del 1995, art. 3), sarebbe stato in concreto configurabile al più un vizio di incompetenza relativa che, non determinando la nullità assoluta delle ordinanze, non era rilevabile d’ufficio ma doveva esser dedotto con l’atto di opposizione (Cass. 23383/2018; Cass. 28108/2018; Cass. 27909/2018).

Ciò premesso, è però decisivo considerare che la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto ammissibile l’eccezione formulata dai ricorrenti direttamente in appello, non è stata impugnata con ricorso incidentale, per cui la decisione non è, sul punto, nuovamente esaminabile in cassazione (cfr. Cass. s.u. 11799/2017).

1.1. Il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, comma 1, nella sua formulazione originaria, disponeva testualmente, che “fatte salve le altre disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

La norma è stata successivamente modificata dalla L. n. 258 del 2000, art. 22, facendo salve, quanto all’attribuzione della potestà sanzionatoria, anche “le diverse disposizioni delle regioni o delle province autonome”.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, sopprimendo tale inciso, ha adottato una formulazione sostanzialmente analoga al testo originario del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56, prevedendo che “in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e segg., la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

Occorre dunque ricordare che, con riferimento al testo originario del D.Lgs. n.. 152 del 1999, art. 56 (anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 258 del 2000), questa Corte ha già stabilito che la norma non ha comportato l’abrogazione delle precedenti previsioni della legge regionale prevedenti l’attribuzione – in capo alle Province – delle funzioni di accertamento e di applicazione delle sanzioni in tema di scarichi.

L’art. 56 non esprime – difatti – un “principio fondamentale” della legislazione dello Stato, tale da spiegare, in caso di sopravvenuta adozione di leggi statali modificative di detti principi fondamentali, l’efficacia abrogativa delle leggi regionali preesistenti incompatibili prevista dalla L. n. 62 del 1953, art. 10, non essendo diretta a realizzare in tale ambito – un interesse “unitario” cui dare piena attuazione su tutto il territorio nazionale, con effetti di vincolo assoluto e generalizzato all’esplicazione della potestà legislativa delle Regioni (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620), o tale da impedire che, nelle singole legislazioni regionali, possano intervenire “altre pubbliche autorità”, di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell’ordinamento generale (Cass. 3176/2004; Cass. 8511/2005).

A tali principi deve darsi continuità anche nel vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, non potendo ritenersi – alla luce del tenore testuale della disposizione e della ravvisata continuità di disciplina rispetto alla formula originaria del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 – che la soppressione del riferimento alle diverse disposizioni della legge regionale (o delle province autonome) abbia introdotto un più penetrante vincolo al legislatore regionale, sì da impedire la delega delle potestà sanzionatorie in materia di scarichi.

La norma ha – anzi – espressamente preservato “le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, rendendo del tutto legittima una diversa regolazione mediante legge regionale, in mancanza di una riserva in favore di quella statuale.

1.2. Deve inoltre porsi in rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170, comma 11, ha espressamente fatto salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175 (tra cui il D.Lgs. n. 152 del 1999), fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del suddetto decreto, conseguendone che nessuna illegittimità potrebbe comunque ravvisarsi nei provvedimenti adottati dalla Provincia di Genova in base alla disciplina regionale anteriore all’adozione, da parte della Regione Liguria, della L. n. 41 del 2014, tanto più quest’ultima ha riconfermato, con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, il disposto della L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b), che già attribuiva alle Province il potere di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

1.3. Nessun divieto di delega mediante legge regionale può farsi discendere dal disposto dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s).

Il testo novellato dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s) – che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulla ” tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali ” – configura una competenza sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti.

La tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, che devono esplicarsi nel rispetto degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato.

Il limite dell’intervento legislativo regionale in materia è – quindi costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell’ambiente (cfr. Corte Cost. 246/2006; Corte Cost. 378/2007; Corte Cost. 244/2012).

Come chiarito dalla Corte costituzionale, non sussiste – dunque – la violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), nè dell’art. 118 Cost., commi 1 e 2 – allorquando la Regione deleghi alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto detta delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall’art. 118 Cost. e dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 3, secondo il quale ciascuna regione determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali (Corte Cost. 380/2007).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 223 disp. att. c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 15, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che il prelievo dei campioni fosse avvenuto in contraddittorio con il gestore dell’impianto, benchè l’amministrazione avesse omesso di comunicare in anticipo il giorno delle operazioni in modo da consentire alla società ricorrente di presenziare con l’ausilio di un soggetto appositamente designato. Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se il referente della Iren Acqua Idrotigullio, presente al momento del campionamento, fosse munito di delega per partecipare alle analisi, e – in ogni caso – avrebbe dovuto dichiarare l’inutilizzabilità dei risultati, dato che i ricorrenti non erano stati in condizione di partecipare all’apertura dei campioni.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha chiaramente evidenziato, con accertamento in fatto, che il prelievo dei campioni era avvenuto alla presenza dell’ing. Bagnara nella qualità di referente del gestore dell’impianto, e che nei verbali era indicata la data di apertura dei campioni (cfr. sentenza pag. 10), proprio allo scopo di consentire la presenza degli appellanti.

Era irrilevante che il referente fosse munito di apposita delega per partecipare alle analisi, non essendone comunque travolta la regolarità della comunicazione ex art. 223 disp. att. c.p.p., comma 1, norma che non prevede particolari modalità di avviso, consentendo l’utilizzo di qualunque strumento idoneo allo scopo (Cass. pen. 36626/2019, Cass. pen. 9790/2014), senza imporre che l’avviso debba essere necessariamente consegnato al titolare dello scarico, potendo essere dato a persona addetta all’impianto, presente sul posto (Cass. pen. 17419/2016; Cass. pen. 3271/1999; Cass. pen. 3568/1998).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. mm), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza trascurato che gli impianti di (OMISSIS) non erano muniti di sistema di depurazione per il trattamento secondario, adoperando un sistema di pretrattamento dotato di vasche dalle quali i liquami venivano fatti confluire in una condotta sottomarina, per cui non erano tenuti al rispetto dei valori limite contenuti nella tabella I, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il motivo è infondato.

L’illiceità dello scarico, quale sia la tipologia dell’impianto, discende dalla previsione dell’art. 101, comma 1, del medesimo decreto, che appunto prevede che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5, parte III del decreto.

Il medesimo obbligo è ribadito nell’allegato V, punto primo, ove dispone che tutti gli scarichi, comunque effettuati, devono rispettare i limiti di legge.

E’ perciò escluso che detti valori debbano essere osservati solo in caso di impianti di trattamento secondario, come definiti dall’art. 74, comma 1, lett. mm).

Tale previsione, interpretata sistematicamente, appare meramente confermativa dell’obbligo sancito in via generale dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1, senza affatto circoscrivere l’ambito applicativo delle prescrizioni di cui alla tabella I, dell’allegato V.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione della tabella 2, all. 5, parte III, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la sanzione sia stata applicata in base ad un unico campionamento non conforme effettuato nel 2008, senza indicare il numero di campionamenti eseguiti in detta annualità; che l’indicazione di un numero di campioni prelevati (che varia da un minimo di quattro ad un massimo di sette, nel qual caso è consentito un unico campione non conforme) è essenziale per verificare il superamento del limite di tollerabilità contemplato dalla normativa.

A parere dei ricorrenti, la tesi del giudice di merito secondo cui, con riferimento ai parametri BOD5, COD e SST, il superamento per una certa percentuale renderebbe lo scarico non in regola, non terrebbe conto che, anche con riguardo a detti parametri, opera la predetta soglia di tolleranza.

Il quinto motivo denuncia la violazione delle previsioni della tabella 2, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 125 del 2006, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, asserendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, era necessario che tutti e tre gli indici relativi ai parametri BOD, COD e SST – sia in concentrazione che in percentuale di riduzione – fossero superiori ai limiti di legge per ciascun campione prelevato, tanto più che la tabella 2, allegato 5, parte III, consente di escludere la violazione anche qualora tutti i limiti tabellari non siano conformi.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Correttamente la sentenza ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione del numero di campionamenti eseguiti nel corso del 2008, affermando che lo sforamento delle percentuali dei valori BOD5, COD e SST può riguardare anche un unico campione.

Come già affermato da questa Corte, non è esclusa la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni soltanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e SST), posto che l’Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbono essere rispettati singolarmente (Cass. 28108/2018). Analogo principio era già contenuto nell’allegato primo, lett. d) della Direttiva 91/271/CE, recepita con L. n. 152 del 1999, ove disponeva che le acque reflue trattate si presumono conformi ai relativi parametri se, “per ogni relativo parametro singolarmente considerato, i campioni mostrano che essa soddisfa il relativo valore”.

Il principio è inoltre implicitamente ribadito dall’allegato V, parte terza, ove dispone che “per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinchè lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate nella Tabella 1, oltre la percentuale sotto indicata: BOD5 100%; COD 100%; Solidi Sospesi 150%”.

Lo scarico non può dunque esser considerato regolare se la non conformità dei campioni prelevati ai limiti tabellari è – secondo la valutazione legale – particolarmente significativa, avuto riguardo a determinati parametri.

La disposizione non prevede – quindi – alcuna soglia di tolleranza in caso di non conformità anche di un singolo campione, quando il livello di scostamento superiore alle percentuali consentite (Cass. 28108/2018).

5. Il sesto motivo denuncia la violazione delle disposizioni di cui alla tabella II, allegato V, parte III, D.Lgs. n. 125 del 2006, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza applicato, per gli impianti di (OMISSIS), privi di autorizzazione, una disposizione operante per i soli impianti autorizzati.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’allegato V, punto I, e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1, tutti gli scarichi devono rispettare i valori limite di cui al suddetto allegato, senza alcuna distinzione tra impianti o scarichi autorizzati ed impianti o scarichi non autorizzati. L’autorizzazione viene – invece – in rilievo solo al fine di individuare eventuali deroghe, che peraltro devono essere circoscritte per le fasi di avvio, ai casi di arresto o di guasto dell’impianto.

Come ha logicamente osservato la Corte di merito, la tesi dei ricorrenti condurrebbe all’inammissibile risultato di rendere non sanzionabile lo scarico non autorizzato, elevando il difetto di autorizzazione ad esimente e consentendo, per detti impianti, lo scarico indiscriminato, in palese contrasto con la contraria previsione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101, comma 1, che non contempla alcuna esclusione.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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