Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9962 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 21/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D�ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 19854 del ruolo generale dell’anno

2015 proposto da:

F.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Vito Savastano (C.F.:

SVSVTI58B10H501B);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.A., (C.F.: (OMISSIS)) FR.Ro. (C.F.:

(OMISSIS)) quest’ultimo rappresentato e difeso, giusta procura a

margine del controricorso, dalla prima, che agisce anche quale

avvocato difensore di sè stessa;

– controricorrenti –

nonchè

I.F. (C.F.: (OMISSIS)); CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 17639/2014,

depositata in data 29 agosto 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

21 marzo 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Vito Savastano, per la ricorrente;

l’avvocato Alessia Francois, per i controricorrenti;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.R. ha provveduto a riassumere – a seguito di sentenza di questa Corte di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 8681 del 9 aprile 2009) che aveva cassato per omessa pronunzia la decisione di primo grado – il giudizio di opposizione agli atti esecutivi che aveva instaurato ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, nel corso di una esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dal fratello F.M. (deceduto nel corso del processo, che è stato proseguito dai suoi eredi F.A. e Ro.) e nella quale era intervenuto il condominio (OMISSIS), deducendo l’inesistenza della notificazione dell’atto di pignoramento.

L’opposizione è stata rigettata, all’esito del giudizio di rinvio, dal Tribunale di Roma.

Ricorre F.R., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso F.A. e Ro..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 143 c.p.c.. Manifesta illogicità della motivazione ed omessa valutazione di fatti decisivi. Violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Omessa valutazione di fatti decisivi in merito alla ripartizione delle spese di lite. Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle spese del precedente grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione”.

E’ pregiudiziale il rilievo dell’originaria inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, da operarsi in base all’art. 382 c.p.c., comma 3.

L’opposizione è stata infatti avanzata nel gennaio 2003 per contestare un vizio della notificazione dell’atto di pignoramento, avvenuta nel febbraio/marzo del 1998, senza che l’opponente abbia dedotto (e tanto meno documentato) il momento in cui avrebbe avuto la conoscenza, legale o di fatto, della pendenza del processo esecutivo (e dunque del suo atto iniziale, la cui notificazione assume viziata).

In base ai principi di diritto affermati da questa Corte, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell’opposizione” (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630-01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 16780 del 13/08/2015, Rv. 636435-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012, Rv. 623940-01).

Nella specie, la ricorrente si è limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di essere venuta a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva “per una serie fortuita di circostanze”, senza precisare in quali circostanze e in quale esatta data avrebbe acquisito tale conoscenza, come sarebbe stato necessario, anche in considerazione del fatto che la procedura era in realtà già pendente da circa cinque anni.

Non può pertanto positivamente verificarsi la tempestività dell’opposizione.

D’altra parte, la predetta opposizione risulta esclusivamente diretta a far valere il vizio della notificazione dell’atto di pignoramento (vizio che la ricorrente qualifica come inesistenza giuridica, ma che in realtà al più potrebbe considerarsi una semplice nullità: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603-01).

Ma la costituzione del debitore nella procedura esecutiva, anche laddove avvenga al solo scopo di dedurre, mediante la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, vizi della notificazione dell’atto di pignoramento (il che, in base ai principi tradizionalmente enunciati da questa Corte, ne determinerebbe addirittura la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.: cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19498 del 23/08/2013, Rv. 627585-01; Sez. 3, Sentenza n. 17349 del 18/08/2011, Rv. 619117-01; Sez. 3, Sentenza n. 24527 del 02/10/2008, Rv. 604734-01), è certamente quanto meno sufficiente a consentire la legale conoscenza da parte sua degli atti del processo esecutivo e, in primo luogo, dello stesso atto di pignoramento, la formale rinnovazione della cui notifica non è pertanto necessaria, essendo ormai conseguito lo scopo di rendere edotto il debitore del suo contenuto.

La mancata contestuale impugnazione di ulteriori atti della procedura esecutiva che si assumano viziati per invalidità derivata in conseguenza del vizio di notifica del pignoramento (e come tali eventualmente da rinnovare, ai sensi dell’art. 162 c.p.c.) comporta dunque inevitabilmente il difetto di interesse all’opposizione, e la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (è appena il caso di rilevare, in proposito, che non vi è alcun motivo di ritenere che possa trattarsi di nullità insanabili, tali da escludere la possibilità di una rinnovazione ai sensi del richiamato art. 162 c.p.c.).

Le considerazioni che precedono impongono, come anticipato, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per l’originaria inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla debitrice F.R. e quindi esimono dell’esame del merito dei motivi di ricorso (che peraltro non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento: per il primo motivo è infatti assorbente la considerazione che il giudice del merito, nel ritenere non provata la ricezione da parte del creditore della missiva contenente l’indicazione del domicilio di fatto della debitrice, non ha affatto pronunziato su una eccezione riservata alla parte, ma su fatti costitutivi della fattispecie invocata dall’opponente, il che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c.; per il secondo motivo, invece, è sufficiente rilevare che la liquidazione delle spese era stata correttamente operata in base all’esito finale della controversia).

2. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’originaria inammissibilità dell’opposizione proposta da F.R..

La Corte ritiene peraltro sussistere motivi idonei a giustificare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione applicabile alla fattispecie, ratione temporis) l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, in considerazione del rilievo di ufficio della inammissibilità dell’opposizione, dell’alterno andamento del giudizio nei vari gradi, dei rapporti tra le parti e della sussistenza di oggettive incertezze interpretative in ordine alle questioni trattate.

PQM

La Corte:

– cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per l’originaria inammissibilità dell’opposizione;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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