Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9962 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9962 Anno 2015
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata

•t’k

– ricorrente contro

TAVERNA FLAVIO
-intimato-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia n.77/10/08,
depositata il 23.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/05/2015

udienza del 26.3.2015 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paolo Dettori;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Tommaso Basile, che ha concluso per

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti
di Flavio Taverna, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui
la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, accogliendo
l’appello del contribuente, ha integralmente riformato la decisione di primo grado
di rigetto dei ricorsi proposti dal Taverna avverso gli avvisi con i quali erano state
accertate maggiori irpef, irap ed iva per gli anni 2001, 2002 e 2003.
Il Giudice di appello, premesso che la pretesa impositiva era scaturita
dall’avere l’Amministrazione finanziaria disconosciuto la valenza di un contratto di
appalto, stipulato dal contribuente con la Eurofer s.r.l., ed avere, di conseguenza,
ritenuto che i lavoratori dipendenti di quest’ultima fossero in realtà alle dipendenze
del contribuente, ha ritenuto che, a prescindere dalla sussistenza o meno
dell’intermediazione di manodopera, non sussistessero i presupposti di tale
pretesa. E ciò in quanto era pacifico che il contribuente non aveva pagato alcuna
retribuzione a tali dipendenti onde non sussisteva alcun obbligo di effettuare e
versare le ritenute. In ordine all’i.v.a. recuperata sulle fatture emesse dalla Eurofer
sr.l. la Commissione Regionale rilevava che l’imposta andava ricondotta al
soggetto che aveva pagato dette fatture e le aveva portate a credito nelle
liquidazioni periodiche, non avendo l’Ufficio dimostrato l’omissione di detti

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raccoglimento del ricorso.

adempimenti da parte del contribuente.
Flavio Taverna non ha svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1.II primo motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art.3, I comma,
dell’art.360 c.p.c., l’errore commesso dal Giudice di appello nel ritenere, con
violazione dell’art. 1 legge n.1369/1960, in combinato disposto con l’art.23 comma
I d.p.r. 600/73, irrilevante, ai fini della sussistenza dell’obbligo del sostituto di
imposta, la sussistenza di una intermediazione di lavoro vietata, è fondato.
All’uopo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa
Corte la quale ha reiteratamente affermato il principio, che il Collegio condivide,
per cui in tema di divieto di intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. l,
ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente “ratione
temporis”, i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore appaltante o interponente che ne
abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed al quale incombono, oltre che gli
obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro,
nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del
datore di lavoro; ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di
detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d’imposta, di cui all’art. 23 del
d.P.R. 22 settembre 1973 n. 600, per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni. (Cass
n. 3795 del 2013; n. 13748 del 31/05/2013).
2. E’ fondato anche il secondo motivo con il quale si deduce l’omessa
motivazione da parte della Commissione Regionale in ordine alla sussistenza nella
specie di una intermediazione vietata. Il Giudice di appello, infatti, ritenendone
erroneamente, per le considerazioni svolte in ordine al primo mezzo, l’irrilevanza

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per la decisione, ha omesso qualsiasi accertamento in ordine alla questione che le
era stata ritualmente devoluta con l’appello.
3. 11 terzo motivo- relativo alla violazione di legge perpetrata dalla CTR
con riferimento al recupero dell’IVA- è anch’esso fondato. In adesione ai principi
sopra esposti in materia di intermediazione di mano d’opera, questa Corte, di

cui in tema di divieto d’intermediazione di manodopera, ai sensi dell’art. 1, ultimo
comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente “ratione temporis”, i
lavoratori occupati in violazione sono alle dipendenze dell’appaltante o
interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, sul quale
ricadono, in via esclusiva i gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e
normativi del datore di lavoro, ivi compresi quelli del sostituto d’imposta per le
ritenute d’acconto sulle retribuzioni, sicché la fatturazione di tali prestazioni da
parte dell’intermediario non legittima l’appaltante o interponente a detrarre !IVA
relativa o a dedurre tali costi ai fini della determinazione del reddito imponibile,
mancando alla base un valido rapporto contrattuale con l’intermediario.
4.Va, conseguenzialmente, accoltoM il quarto motivo, relativo a vizio
motivazionale, analogo al secondo mezzo.
5.In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata e disposto il rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia affinché provveda, alla luce dei principi
esposti, al riesame della vicenda processuale fornendo congrua motivazione ed al
regolamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche

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recente( Cass. n.22020 del 17/10/2014), ha statuito il principio, condiviso, secondo

per il regolamento delle spese processuali del grado, a diversa Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, il 26.3.2015

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