Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9962 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26316-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CARMEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA, 42, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALFREDO TOSCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2069/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente della parte contribuente e annullava l’avviso di accertamento notificato in data 16 dicembre 2014, relativo a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2006;

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che nel caso in esame non è applicabile la disciplina del raddoppio del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, atteso che la notizia di reato è stata depositata presso la Procura della Repubblica in data 18 dicembre 2014, quindi ben oltre la scadenza del termine ordinario di decadenza del 31 dicembre 2011 per la notifica dell’avviso di accertamento;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 36 c.p.c. e all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 7, la nullità della sentenza in quanto viziata da motivazione soltanto apparente sui motivi di appello e l’omessa pronuncia sui motivi di appello spiegati dall’appellante;

considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nel testo applicabile ratione temporis, perchè ai fini del raddoppio dei termini di accertamento non è richiesto il concreto inoltro della denuncia ma solo l’astratta configurabilità della sua obbligatorietà;

ritenuto che il primo motivo è infondato in quanto, secondo questa Corte: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 148 del 2021 e Cass. n. 144 del 2021; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 148 del 2021 e Cass. n. 144 del 2021; Cass. n. 22598 del 2018);

ritenuto che tale motivo è infondato perchè la Commissione Tributaria Regionale ha fornito una motivazione laconica ma sufficientemente chiara e comprensibile, interpretando la possibilità del raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento espressamente previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, (a mente del quale “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”) nel senso che tale raddoppio possa realizzarsi solo se al momento della presentazione della denuncia di reato presso la Procura della Repubblica non sia ancora scaduto il termine ordinario di decadenza (ossia, nel caso di specie, il 31 dicembre 2011, trattandosi, nel caso di specie, di IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2006);

considerato che il secondo motivo è invece fondato in quanto, secondo questa Corte, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo: Cass. n. 28870 del 2020 e Cass. n. 28869 del 2020; Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 13 settembre 2018, n. 22337; Cass. n. 4809 del 2021), anche con riferimento alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente al momento dell’entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell’entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall’art. 11 preleggi, comma 1 (Cass. n. 28870 del 2020 e Cass. n. 28869 del 2020; Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass. n. 4809 del 2021);

considerato inoltre che è stato analogamente affermato. che i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. n. 4809 del 2021; Cass. 4 novembre 2019, n. 28311; Cass. 14 maggio 2018, n. 11620);

ritenuto che dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa), in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) e all’art. 112 Cost. (obbligo di esercitare l’azione penale e interesse della collettività al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa, diritto che nel caso di specie non appare compromesso (Cass. n. 4809 del 2021; Cass. 4 novembre 2019, n. 28311);

ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è conformata a tali principi là dove, con riferimento ad un avviso di accertamento relativo a IRES e IVA per l’anno d’imposta 2006 notificato in data 16 dicembre 2014, ha ritenuto di non doversi raddoppiare i termini per la notifica dell’avviso di accertamento in virtù della sola circostanza che la notizia di reato fosse stata depositata presso la Procura della Repubblica solo in data 18 dicembre 2014, quando invece tale circostanza è irrilevante.

Ritenuto dunque che il primo motivo di impugnazione è infondato mentre il secondo è fondato e quindi il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, respinto il primo motivo di impugnazione e accolto secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnativa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA