Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9962 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 05/05/2011), n.9962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittor – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.T., S.C., R.P., R.

E., R.E., S.D., S.G.,

con domicilio eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso

l’Avv. Giuliani Angelo che li rappresenta e difende come da procure

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

4367 depositato il 12 giugno 2008;

nonchè sul ricorso n. 19452/10 proposto da:

Q.A., F.M., M.L., P.

M., I.G., M.R., D.M.,

N.V., N.A., T.G.,

N.G., P.C., V.M.,

S.A., con domicilio eletto in Roma, via Quintilio Varo

n. 133, presso l’Avv. Angelo Giuliani che li rappresenta e difende

come da procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

4234 depositato il 9 giugno 2008.

nonchè sul ricorso n. 19453/09 proposto da:

R.M.E., F.L.O., D.A.M.,

C.L., con domicilio eletto in Roma, via Quintilio

Varo n. 133, presso l’Avv. Angelo Giuliani che li rappresenta e

difende come da procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

4233 depositato il 9 giugno 2008.

nonchè sul ricorso n. 19632/09 proposto da:

N.G., R.P., L.A., D.C.

M., C.D., D.M.G., con domicilio

eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso l’Avv. Angelo

Giuliani che li rappresenta e difende come da procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

4269 depositato il 10 giugno 2008.

nonchè sul ricorso n. 930/10 proposto da:

P.I., C.M.G., B.A.,

C.A., D.D.A., B.R.,

D.V.R., R.P., R.R., F.A.

M., F.D., C.M., C.P.,

P.A., D.G.F., F.F.,

F.R., U.C., V.M.,

S.G., R.G., L.T.M.,

F.O., M.F., B.F., con domicilio

eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso l’Avv. Angelo

Giuliani che li rappresenta e difende come da procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

7620 depositato il 12 novembre 2008;

nonchè sul ricorso n. 2149/10 proposto da:

S.D., M.M.G., B.M.

G., A.B., R.N., N.R.,

D.C.T., T.A., T.P., T.

M., I.M.G., Z.G., N.B., con

domicilio eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso l’Avv.

Angelo Giuliani che li rappresenta e difende come da procure in calce

al ricorso;

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

8118 depositato il 3 dicembre 2008;

nonchè sul ricorso n. 2151/10 proposto da:

B.A.M., M.A., M.D., F.

M., D.N., M.G.S., U.

A., L.A., U.A.M., L.P.I.

M., D.A.S., A.P., con domicilio

eletto in Roma, via Quintilio Varo n. 133, presso l’Avv. Angelo

Giuliani che li rappresenta e difende come da procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma cron.

8045 depositato il 1 dicembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dr. Vittorio Zanichelli.

– ricorrenti –

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti indicate ricorrono separatamente per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando in favore di ciascuno da Euro 4.850 a Euro 5.000 per anni cinque circa di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio a far tempo dal giugno 1996 e definito con sentenza del Consiglio di Stato nell’aprile 2006.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Le cause sono state assegnate alla camera di consiglio in esito al deposito delle relazioni redatte dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con le quali sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civile (Cassazione civile, sez. 3^, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dai legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2^, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Con il primo motivo, uguale per tutti i ricorsi, si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 1173 c.c. per avere il giudice del merito liquidare gli interessi a far tempo dalla data della pronuncia e non da quella della domanda.

La censura è manifestamente fondata in quanto è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui “Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria” (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo, comune a tutti i ricorsi, che attiene alla liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procede a nuova statuizione sul punto.

I ricorsi debbono dunque essere accolti nei limiti indicati e cassati i decreti impugnati.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto determinata la decorrenza degli interessi dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza mentre quelle di questa fase possono essere compensate per un mezzo in considerazione dell’oggetto del ricorso.

Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito non può essere seguito il criterio propugnato dalla difesa dei ricorrenti secondo il quale, essendo stati proposti distinti ricorsi ex Lege n. 89 del 2001, riuniti dalla Corte d’appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari e i diritti distintamente per ogni procedimento fino al momento della riunione.

Giova premettere, quando alla vicenda del processo presupposto, che i ricorrenti sono stati parti di una medesima procedura iniziata nel giugno 1996 avanti al TAR del Lazio, avendo proposto un’identica domanda concernente la riliquidazione dell’indennità speciale pensionabile. Ciononostante, pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale sette distinti ricorsi alla Corte d’appello competente con il patrocinio del medesimo difensore.

Come è già stato ritenuto dalla Corte con sentenza n. 10634/10 “Tale condotta deve ritenersi configurare un abuso del processo.

La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dell’utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore ma anche da interferire con il funzionamento dell’apparato giudiziario ed ha ritenuto una tale condotta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto processo in quanto la inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., (Sent.

Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726).

Tali principi, pur enunciati in tema di rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in fattispecie quali quella in esame laddove l’evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta dell’indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l’oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione.

Una tale condotta, che è priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l’inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all’esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore a causa dell’aumento degli oneri processuali: ma contrasta altresì e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (SS.UU. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria a causa dell’inflazione delle attività che comporta con la conseguenza di un generale allungamento dei tempi processuali.

Al riscontrato abuso delle strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell’inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l’accesso in sè allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell’abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell’onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall’origine.” Ciò posto, e ritenuto il valore della controversia (art. 10, comma 2) pari alla somma delle singole pretese riconosciute l’Amministrazione deve essere condanna per il giudizio di merito al pagamento di complessivi Euro 7.844.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa i decreti impugnati in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli interessi dalla data della domanda; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 7.844, di cui Euro 3.990 per onorari e Euro 3.804 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè della metà quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.600, di cui Euro 3.500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, dichiarato compensato il residuo; spese di entrambi i gradi da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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