Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9961 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21895-2019 proposto da:

RAAP TRADING SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore,

A.C., R.P., AL.FR., elettivamente

domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’Avvocato SABATO TUFANO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4058/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IVA per l’anno d’imposta 2013;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la contestazione circa l’incompletezza dell’atto notificato non può trovare accoglimento qualora l’originale dello stesso rechi in calce la relata di notifica, redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione della consegna di una copia dell’atto al destinatario, occorrendo invece una querela di falso, anche per contestare la conformità della copia consegnata all’originale completo, essendo irrilevante che non sia precisato il numero delle pagine da cui l’atto è composto;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., dell’art. 2699 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in quanto per contestare il contenuto di una relata di notifica non occorre querela di falso e la stampigliatura della dicitura “il presente atto si compone di n. 20 pagine e di n. 3 allegati composti di 6 pagine” non può ritenersi fidefacente in ordine alla materiale composizione dell’atto stesso;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di notificazioni, le dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell’atto ricevuto per procedere alla notifica nè della corrispondenza della copia notificata all’originale, non essendo questa l’attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell’atto notificato viene meno se il destinatario produce quest’ultimo incompleto. Nè si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall’ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull’originale dell’atto notificato, proprio perchè non spetta all’ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicchè, se la copia dell’atto notificato non corrisponde all’originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi (Cass. n. 6562 del 2020, nonchè Cass. nn. 6017 del 2003, 21555 del 2006, 14686 del 2007, 18127 del 2008, 20993 del 2013, 23420 del 2014).

La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta a quest’ultimo principio là dove, nonostante la Commissione Tributaria Provinciale avesse accolto il ricorso della parte contribuente motivando sulla circostanza che non fosse stata fornita la prova che fosse stata notificata alla parte contribuente la copia integrale dell’avviso di accertamento opposto, ha ritenuto che quando l’originale dell’atto notificato rechi in calce la relata di notifica, redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione della consegna di una copia dell’atto al destinatario occorra sempre una querela di falso, anche per contestare la conformità della copia consegnata all’originale completo, e ha ritenuto altresì che sia irrilevante la mancata precisazione da parte dell’ufficiale giudiziario del numero delle pagine da cui l’atto è composto, mentre invece la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto verificare in fatto se la parte contribuente avesse fornito la prova della difformità dell’atto notificato rispetto all’originale.

Ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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