Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 27/05/2020), n.9960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23968/2015 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BAINSIZZA

1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VITTOZZI, rappresentato

e difeso dagli avvocati GAETANO SANSONE, BIAGIO NOBILE;

– ricorrente –

contro

T.I.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALFREDO CAVALLO, GUGLIELMO

CAVALLO;

– controricorrente –

e contro

A.C., TA.MA.CA., TA.MA.RO.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 15 luglio 2015 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato le impugnazioni proposte avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda con la quale L.P., premesso di essersi impegnato ad acquistare da Ta.Vi., con scrittura privata del 15 luglio 2015, i beni immobili descritti in contratto, previa divisione del compendio ereditario del quale il secondo era titolare unitamente al fratello Le., aveva chiesto dichiararsi la nullità, l’annullabilità o l’inefficacia dell’atto di divisione intervenuto, con rogito del 2 agosto 2005 per notar D.G., tra Ta.Vi. e il fratello Le., rappresentato dalla tutrice, T.I.A.M..

La pretesa era stata fatta valere nei confronti delle eredi dei due Ta., ossia di A.M.C. e T.I., in funzione dell’azione contestualmente esercitata, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in relazione al citato contratto preliminare del 15 luglio 2015. A seguito dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale, sono state evocate in giudizio, nella qualità di eredi, anche Ta.Ma.Ro. e Ta.Ma.Ca..

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che esattamente il Tribunale aveva valorizzato il fatto che, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata da parte della A., il L. non aveva proposto istanza di verificazione, con la conseguenza che la scrittura privata non era utilizzabile; b) che la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare rappresentava l’antecedente logico – giuridico delle altre domande.

3. Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso la T.. Le intimate A.C., Ta.Ma.Ro. e Ta.Ma.Ca. non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c. e art. 2697 c.c., rilevando che, alla stregua delle indicazioni di Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015, il successore, ove intenda impugnare un testamento olografo che ritenga privo di autenticità, non può limitarsi a disconoscerlo, nè essere costretto a proporre la querela di falso, ma deve pur sempre proporre azione di accertamento negativo. Siffatti principi, ad avviso del ricorrente, dovrebbero valere per la generalità delle scritture private.

La doglianza è infondata.

La sentenza appena menzionata, rimeditando i risultati raggiunti da Cass., Sez. Un., n. 15169 del 2010, è giunta all’indicata conclusione, al fine, espressamente manifestato, di perseguire alcuni obiettivi, pur nella consapevolezza della generale riconducibilità del testamento al novero delle scritture private: per un verso, “evitare la necessità di individuare un (assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso”; per altro verso, “di non equiparare l’olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa”.

Appare allora evidente la distinzione tracciata dalle Sezioni Unite e l’impossibilità di operare semplicisticamente la trasposizione degli indicati principi al caso, qui rilevante, della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata esplicitamente disconosciuta dall’erede.

Ed, infatti, mentre la giurisprudenza successiva, quanto al testamento, è costante (cfr. ex multis Cass. 24749/2019; 24814/2018; 21556/2018; 18363/2018; 711/2018; 109/2017; 1995/2016), si registrano delle puntualizzazioni in altri ambiti.

Cass. n. 6984, ad es., propone condivisibilmente una lettura riduttiva di Cass. Sez. Un., n. 12307 del 2015, in tema di assegni, ricondotti alla disciplina delle scritture private.

Ritiene, invero, il Collegio che l’art. 214 c.p.c., comma 2, nel momento in cui attribuisce agli eredi o aventi causa la possibilità di limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura sottoscrizione del loro autore persegue un fine ampliativo della sfera giuridica di costoro e non impedisce affatto il formale disconoscimento, destinato a produrre gli effetti di cui dello stesso art. 214 c.p.c., comma 1.

2. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA