Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. un., 27/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 27/04/2010), n.9960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presiedente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI

FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE DAMIANI, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 117/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata l’01/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito l’Avvocato Lorenzo GRISOSTOMI TRAVAGLINI per delega

dell’avvocato Federico Tedeschini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza dell’1^ ottobre 2009 ha dichiarato la dottoressa G.M., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, responsabile dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18 e D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, per aver autorizzato il Dott. C.A., interessato ad acquisire esperienza in vista di un futuro concorso alla magistratura, a svolgere gratuitamente e volontariamente attività di supporto” presso la Procura, nonchè a prendere visione dei fascicoli relativi ai procedimenti penali pendenti presso il suo uffici, così consentendo la divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete e violando il dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione con lesione degli indagati; le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura disponendone il trasferimento ad altro ufficio non direttivo.

Ha osservato: a) che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, non consente che l’incolpato sia assistito da due difensori, bensì da uno soltanto che può essere un altro magistrato (ovvero sè stesso) o un difensore tecnico, che nel caso era l’avv. Michele Damiani; per cui il fatto che la Dott. G. non fosse comparsa e non avesse addotto alcun legittimo impedimento, non le aveva arrecato alcun pregiudizio in quanto la sua difesa era stata ritualmente esercitata da detto difensore; b) che il provvedimento adottato doveva essere considerato a tal punto anomalo, da non essere inquadrabile in alcun modello legale: men che mai nell’ambito di quelli consentiti dalla L. n. 398 del 1997 riguardanti le scuole di specializzazione per le professioni legali nonchè le attività didattiche e pratiche necessarie per la formazione dei laureati in giurisprudenza che le frequentano; c) che i funzionari della Procura nonchè lo stesso Dott. C. avevano confermato che quest’ultimo era stato autorizzato dallo stesso Procuratore a studiare fascicoli anche attinenti ad indagine svolte che perciò dovevano restare segrete con violazione del dovere di riservatezza e possibilità di divulgazione all’esterno dell’ufficio delle relative notizie in danno dei soggetti che vi erano coinvolti.

Per la cassazione della sentenza la Dott. G. ha proposto ricorso per 7 motivi. Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo del ricorso, da esaminare con precedenza,la Dott. G., denunciando violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonchè D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, censura la sentenza impugnata per averle precluso di avvalersi di un secondo difensore nel corso del procedimento – e quindi di affiancare sè stessa all’avv. Michele Damiani che l’ha difesa durante il dibattimento, assumendo che l’incolpato poteva difendersi personalmente ovvero avvalersi di un avvocato: senza considerare che la disgiuntiva “o” utilizzata da quest’ultima norma non poteva essere interpretata in senso restrittivo, sia per il carattere squisitamente giurisdizionale del procedimento disciplinare, sia per la nozione ampia di diritto di difesa delineata dal precetto dell’art. 24 Cost. e dalle disposizioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, sia perchè in detto procedimento gli interessi in gioco non riguardano soltanto l’ordine giudiziario,ma appartengono alla generalità dei soggetti. Per cui, avendo gli avvocati, come in genere gli operatori giuridici distinte specializzazioni, è conseguente che il profilo più propriamente amministrativo e quello di natura penalistica dovevano necessariamente essere affidati a difensori distinti ed aventi, ognuno, una diversa competenza professionale.

Con il quarto motivo, deducendo altra violazione del menzionato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, si duole che la Sezione disciplinare non si sia avveduta che l’avv. Damiani nell’udienza del 18 dicembre 2009 aveva dichiarato di avere ricevuto una delega congiunta che prevedeva l’affidamento delle questioni amministrative al suddetto difensore, nonchè l’autodifesa di essa ricorrente per gli aspetti processual-penalistici della vicenda; per cui per l’assenza di quest’ultima la Sezione avrebbe ben potuto negare il rinvio, ma nel contempo doveva nominare un legale di ufficio: perciò in una insanabile violazione del diritto di difesa. Questi motivi sono infondati.

Dalla decisione impugnata risulta che la Dott. G., pur avendo ricevuto regolare comunicazione per comparire nell’udienza del 18 settembre 2009 e difendersi personalmente ha preferito non prendervi parte ed inviare una certificazione attestante che era attesa il giorno precedente “per ulteriori accertamenti clinici” senza ulteriore referto medico: dalla quale perciò non poteva evincersi alcun genere di impedimento a presentarsi il giorno dopo. Sicchè la Sezione, ricordando la consolidata giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte al riguardo, ha correttamente ritenuto che difettava ogni prova documentale attestante la gravità, l’assolutezza e l’attualità dell’impedimento dell’incolpata a comparire ed a difendersi nell’udienza suddetta. E tale capo della sentenza non impugnato da alcuna delle parti è divenuto definitivo escludendo in radice che la sua mancata presentazione all’udienza con conseguente rinuncia a difendersi personalmente in quella sede fosse conseguenza di un provvedimento preclusivo della Sezione:

trattandosi, invece, di una scelta discrezionale del magistrato.

D’altra parte, la stessa ricorrente ha riconosciuto di avere attribuito all’avv. Damiani la delega a difenderla nel corso del procedimento disciplinare; e non ha indicato alcun atto di cui agli artt. 83 ed 84 cod. proc. civ. dal quale ricavare che la procura fosse conferita “per espressa ed univoca volontà della parte” (Cass. 7697/2007; 4985/2004; sez. un. 7021/2003) congiuntamente a sè stessa o ad altro avvocato (o magistrato); per cui risultando dalla decisione impugnata che l’avv. Damiani, ha puntualmente svolto il mandato conferitogli comparendo nel corso del procedimento disciplinare davanti al C.S.M. e svolgendo le difese tecniche, è privo di consistenza anche l’assunto dell’incolpata che la Sezione avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità del mandato affidato a detto difensore e nominarne altro di ufficio: anche perchè neppure in tal caso la stessa avrebbe potuto autodifendersi in conseguenza della scelta compiuta.

Per la medesima ragione diviene ultronea la successiva motivazione della sentenza disciplinare (p. 2), posta soltanto ad abundantiam con cui la Sezione ha affrontato e risolto la questione del diritto dell’incolpato ad avvalersi nel corso del procedimento disciplinare di un difensore tecnico in aggiunta ad un magistrato (che potrebbe essere sè stesso), che nella fattispecie non si poneva per la conclusione raggiunta sul “difetto di legittimo impedimento a comparire da parte della Dott. G.” Cpag. 5); e deve essere dichiarata inammissibile perchè priva di rilevanza l’eccezione di illegittimità costituzionale riproposta con il 3^ motivo, con il quale l’incolpata dubita della compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost. del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 4, laddove dispone che “L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato, anche in quiescenza, o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonchè, se del caso, da un consulente tecnico”: in quanto pur se la norma fosse dichiarata illegittima dalla Consulta perchè non consente che il magistrato possa farsi assistere da un collega e, da un difensore esterno, della declaratoria non potrebbe comunque beneficiare la ricorrente che ha delegato alla propria difesa il solo avv. Damiani e scelto di non presentarsi nell’udienza di cui si è detto.

Con il quinto motivo, la Dott. G., deducendo violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, si duole che la Sezione disciplinare le abbia addebitato di aver consentito tramite l’assunzione del giovane laureato la divulgazione di notizie che dovevano rimanere segrete senza indicare quale informazione o notizia sarebbe stata divulgata e di quali soggetti sarebbe stata violata la riservatezza.

Con il sesto motivo,deducendo altra violazione della medesima disposizione legislativa, aggiunge che la decisione non ha considerato che essa non aveva mai autorizzato il Dott. C. ad accedere ai fascicoli di ufficio,che d’altra parte devono essere custoditi dalle Segreterie; e che dunque neppure a quest’ultimo era stato consentito di prenderne visione.

Con l’ultimo motivo, lamenta che sia stato definito abnorme il provvedimento di assunzione del C., che invece si fondava su di una interpretazione analogica della disposizione della L. n. 398 del 1997, art. 16, che ha istituito le scuole di specializzazione per le professioni legali,la formazione specializzata dei laureati in giurisprudenza finalizzata anche all’assunzione dell’impiego di magistrato, e quindi la frequentazione da parte di detti specializzandi, di sedi giudiziarie, studi professionali ecc.; per cui il provvedimento suddetto poteva al più essere qualificato illegittimo ed impugnabile davanti al giudice amministrativo, ma non mai abnorme.

Anche questi motivi sono infondati.

L’illecito disciplinare indicato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. u, e contestato alla Dott. G. non consiste nella divulgazione di specifiche notizie riguardanti determinati soggetti,che perciò devono essere preventivamente identificati e poi riportati nell’incolpazione, bensì “nella divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto”, nonchè “nella violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui”.

E nel caso la ricorrente è incorsa tanto nell’una,quanto nell’altra violazione, avendo la Sezione accertato soprattutto attraverso i funzionari della stessa Procura di Frosinone ascoltati (e senza contestazioni della G. al riguardo), che il Dott. C. assisteva regolarmente l’attività del Procuratore della Repubblica, studiava i fascicoli che il magistrato gli affidava ed in tale situazione ne conseguiva la momentanea ed autonoma disponibilità, concordando altresì con la ricorrente il provvedimento da adottare (pag. 11). Per cui era proprio per volontà e disposizione dello stesso Procuratore che i fascicoli venivano sottratti alla custodia della Segreteria ed assegnati al C., che, pur essendo estraneo all’ufficio poteva consultarli,studiarli ed apprenderne il contenuto,che avrebbe invece dovuto restare riservato e coperto dal segreto istruttorio; così come per effetto dell’anomalo “concordamento” indicato dai funzionari veniva preventivamente a conoscenza del provvedimento adottando pur esso riservato almeno fino alla sua pubblicazione con le formalità previste dal sistema processuale. E si determinava una situazione di conoscenza da parte di un terzo del contenuto di atti processuali consentito,come ha ricordato anche la Dott. G. esclusivamente al Procuratore e/o al sostituto che da questi veniva incaricato della relativa trattazione: comportante, di per sè, sicura idoneità a ledere quanto meno il diritto degli indagati,nonchè di ogni altro soggetto che vi fosse comunque coinvolto a mantenere riservata la loro vicenda processuale ed a maggior ragione a non incorrere nel pericolo di divulgazione da parte di soggetti istituzionalmente estranei all’ufficio; il quale, come ha spiegato la Sezione disciplinare, sussiste per il solo fatto di rendere nota una circostanza o una notizia anche ad una sola persona che a sua volta possa operare nello stesso senso:anche perchè non tenuta ad osservare le prescrizioni del menzionato art. 2.

La giurisprudenza di questa Corte, poi, in merito all’interpretazione analogica ha ripetutamente affermato che “il ricorso alla analogia è consentito per regolare un caso non preveduto dalla legge con la disciplina prevista per un caso analogo, che abbia, cioè, lo stesso fondamento razionale, e consiste in un processo logico per risalire dalle norme espresse particolari, al principio generale che le governa (cfr., per tutte, inizialmente, sent. n. 2404 del 23.11.1965). Laddove nel caso l’accesso alla magistratura sia professionale che onoraria ed all’esercizio delle relativi funzioni è disciplinato legislativamente in modo completo ed esaustivo a cominciare dai titoli, dalle modalità e dalle condizioni per partecipare ai relativi concorsi,attraverso normative di dettaglio regolarmente e ripetutamente qualificate inderogabili; che non possono conseguentemente essere confuse con quelle relative alla attività didattica e preparazione postuniversitaria nonchè alla formazione professionale necessarie al conseguimento di specializzazioni preparatorie per l’esercizio futuro ed eventuale di professionali legali: peraltro devolute a specifiche scuole o enti dipendenti da amministrazioni affatto diverse dal Ministero della Giustizia. Tant’è che la stessa L. n. 398 del 1997, istitutiva di quelle di specializzazione per le professioni suddette,ricordata dalla ricorrente, ha avvertito la necessità di particolari accordi e convenzioni con il Ministero per consentire la relativa attività didattica-pratica presso le sedi giudiziarie; e che il C.S.M. ancora con la recente Delib. 23 luglio 2007, con cui si prendeva atto della necessità di tali convenzioni anche tra Uffici giudiziari e scuole di specializzazione,ha evidenziato che in esse doveva comunque essere mantenuta l’esclusione dei soggetti non appartenenti all’ordine giudiziario “dall’assistenza ad attività e dall’esame di atti giudiziari coperti dal segreto ovvero riservati in forza di norme processuali”. Per cui appare al Collegio corretta anche la qualificazione “abnorme” del provvedimento adottato dalla Dott. G. onde significare che lo stesso non era soltanto illegittimo in conseguenza di un’errata interpretazione analogica di detta normativa, bensì emesso “al di fuori di ogni previsione processuale” e comunque “sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza”: perciò configurando la tipologia di illecito esemplificata dal menzionato art. 2, comma 1, sub ff).

Fondato è invece il primo motivo del ricorso con cui la Dott. G., deducendo violazione della L. n. 109 del 2006, L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, artt. 99 e 104 cod. proc. pen., si duole che le sia stata inflitta la sanzione della censura dopo essere stata qualificata recidiva:senza considerare che quest’ultimo istituto si riferisce a fatti commessi dopo la prima condanna passata in giudicato; laddove i fatti per cui è procedimento erano addirittura antecedenti a quelli per cui era intervenuta la sentenza 18373/2009 di questa Corte che aveva definito altro illecito disciplinare alla stessa addebitato,confermando la sanzione della censura inflitta dalla Sezione disciplinare.

La decisione, impugnata, infatti ha scelto nuovamente la sanzione della censura (che è la meno grave dopo quella dell’ammonimento:

cfr. D.Lgs. n. 109, art. 5) non solo “per la gravità dei fatti considerati, che sono eclatanti in quanto commessi da un Procuratore della Repubblica”, ma anche perchè tale gravità non è stata ritenuta inferiore a quella per cui la medesima Sezione le aveva inflitto in esito al procedimento di cui si è detto, espressamente menzionato ed illustrato, identica sanzione. Ed anzi da tale vicenda, che a giudizio della sentenza rendeva l’incolpata “recidiva”, ha tratto la conseguenza che era impossibile applicarle una sanzione minore della censura,effettivamente inflitta.

Sennonchè sotto il profilo fattuale è pacifico in atti ed è confermato dalla menzionata sentenza 18373/2009 di questa Corte che la vicenda oggetto di quest’ultimo giudizio fu successiva alla convenzione con il C., stipulata quando ancora nessun altro illecito disciplinare era stato addebitato alla Dott. G. o da lei commesso; e soltanto per contingenti ragioni processuali il secondo è stato definito in data antecedente al primo, sicchè non poteva rappresentare “precedente” idoneo a determinare e graduare la sanzione da infliggere per il fatto oggetto del presente giudizio, peraltro in misura tale da divenire la sanzione minima da adottare, e da precludere alla Sezione la scelta di quella più lieve dell’ammonimento.

A maggior ragione poi non è condivisibile il giudizio del provvedimento impugnato che la preclusione derivasse dalla qualifica di “recidiva” assunta dall’incolpata perchè già raggiunta dalla precedente sanzione: anzitutto perchè detta condizione non è in alcun modo considerata fra gli elementi o parametri di cui in base al D.Lgs. n. 109, art. 12 (o ad altre disposizioni della legge) il Consiglio deve avvalersi nella scelta di quella più adeguata al caso concreto; ed a maggior ragione per giustificare il passaggio da una sanzione a quella più grave: come peraltro conferma la circostanza che nessuna reiterazione era stata contestata alla ricorrente nè nel capo di incolpazione, nè nel prosieguo del giudizio. E quindi perchè nel caso non era utilizzabile neppure la “recidiva” prevista dall’art. 99 cod. pen., in quanto a tacer della mancanza di ogni altro presupposto, detto istituto è applicabile soltanto a “chi dopo essere stato condannato per un reato ne commette un altro”; e perciò può concorrere alla determinazione della pena non già del primo,ma esclusivamente del secondo reato (negli stessi termini la L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, in relazione alle violazioni amministrative):

peraltro esigendo secondo la giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte, che il nuovo reato sia commesso dopo che la precedente condanna sia divenuta irrevocabile, non essendo sufficiente che esso giunga a definitiva consumazione dopo tale momento. (Cass. 3 6131/2007; 7302/1994; 6859/1993).

Pertanto, la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. che in diversa composizione provvederà a rideterminare la sanzione da infliggere all’incolpata per l’illecito disciplinare addebitatole.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del C.S.M. in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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