Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9960 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comv9ichi.
Roma”
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
g
b
SAS
A -3
Data pubblicazione: 24/04/2013
DEPOSITAW IN CANCELLERIA
IL
2,22,3
ct 46292/03 (Avv. Soldani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 28611/2008
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
il Sig. CENCI Sergio, rappresentato e difeso dall’ avv. Davide Druda e
dall’avv. Stefano Coen, presso il cui studio in Roma piazza di Priscilla n. 4 è
elettivamente domiciliato
ricorrente
in punto
annullamento della
sentenza n. 35/4/07
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Venezia.
PREMESSO
Che con nota 97294/2012 la Direzione Provinciale di Padova ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Si allega comunicazione di regolarità.
Roma, 15.01.2013
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: