Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30228/2014 proposto da:

F.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V. ENNIO QUIRINO

VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati AURELIO ARNESE, PIETRO

MASTRANGELO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL FACTOR ITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1072/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. – G.E. e F.T., quest’ultima quale fideiussore del primo, proposero entrambi opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della International Factor Italia S.p.A. (già Ifitalia) per il pagamento della somma di Lire 421.718.813, deducendo, il G., l’insussistenza del credito azionato e, la F., l’inesistenza della fideiussione, disconoscendo la sottoscrizione apposta sull’atto esibito dalla società ingiungente.

Il Tribunale di Bari, all’udienza del 15 gennaio 2002, dichiarò con ordinanza l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento di G.E..

2. – La F. propose appello avverso la suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d’appello di Bari, che con sentenza n. 349/2008 dichiarò l’inammissibilità del gravame.

3. – Successivamente, su istanza della International Factor Italia S.p.A. (con opposizione della F., che chiedeva la fissazione dell’udienza di prosecuzione del giudizio interrotto), il Tribunale di Bari, con ordinanza del 18 settembre 2009, dichiarò l’estinzione del giudizio, rilevando che, con l’ordinanza del 15 gennaio 2002, il processo era stato interrotto nella sua interezza e pertanto lo stesso avrebbe dovuto essere riassunto nei termini di cui all’art. 305 c.p.c..

4. – Avverso tale ordinanza proponeva gravame F.T., che la Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 28 giugno 2014, rigettava, rilevando – con richiamo all’insegnamento di cui alle sentenza n. 15142/2007 e n. 9686/2013 delle Sezioni Unite civili di questa Corte – che l’interruzione parziale e la sospensione sarebbero possibili, ma non doverose, con la conseguenza che non poteva reputarsi “nullo il provvedimento del giudice che (caso di specie) ha dichiarato l’interruzione totale del processo”.

5. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.T., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata società International Factor Italia S.p.A..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “nullità della sentenza per violazione (ex art. 2909 c.c., artt. 24 e 111 Cost., nonchè in connessione con gli artt. 103, 300, 302, 303, 304 e 305 c.p.c.) del giudicato formatosi sulle questioni controverse”.

Il giudice di appello – nel pronunciarsi sulle medesime questioni – avrebbe violato il giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte di appello n. 349/2008, che, sul gravame avverso l’ordinanza di interruzione del giudizio, pur dichiarando inammissibile l’appello, aveva affermato che il provvedimento impugnato non aveva natura decisoria, in quanto il Tribunale aveva stabilito soltanto l’improponibilità della prosecuzione del giudizio nei confronti della parte priva della capacità di stare in giudizio.

1.1. – Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso, oltre ad evocare erroneamente la violazione dell’art. 2909 c.c., che attiene al giudicato inerente al rapporto giuridico sostanziale inter partes, che, nella specie, non viene in considerazione, non coglie, in ogni caso, la portata della pronuncia in rito di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 349/2008, la quale ha dichiarato l’inammissibilità del gravame contro l’ordinanza di interruzione del giudizio per essere tale provvedimento non decisorio, non statuendo affatto sulle questioni concernenti la mancata prosecuzione del giudizio e la sua estinzione, cui, invece, ha riguardo la sentenza impugnata in questa sede.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 302, 303, 304 e 305 c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe errato ad accomunare l’istituto dell’interruzione parziale con quello della separazione dei procedimenti connessi e ritenerli entrambi rimessi alla valutazione discrezionale del giudice, non considerando, invece, la posizione singolare della parte non interessata dall’evento interruttivo, rispetto alla quale il giudice non può interrompere il giudizio, ma “governare” la relativa vicenda processuale.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.1.1. – Occorre premettere che sulla autonomia e scindibilità della “domanda” concernente la posizione della F. nell’ambito dell’opposizione (proposta unitamente al G.) avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della International Factor Italia S.p.A. non è dato dubitare, giacchè essa è stata attinta dal provvedimento monitorio come fideiussore, obbligato in via solidale con il debitore principale G., ed ha fondato la propria opposizione sulla contestazione dell’esistenza stessa del contratto fonte della obbligazione fideiussoria che la riguardava (disconoscendone la sottoscrizione).

Sicchè, ben può ritenersi che il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore – in assenza di temi comuni al debitore principale e al fideiussore – si è effettivamente mantenuto come facoltativo anche oltre la fase d’introduzione del giudizio, risultando scindibili le domande del creditore nei confronti delle anzidette parti convenute come obbligati solidali.

2.1.2. – Ciò premesso, il giudice di appello ha, però, errato nel confermare la pronuncia di estinzione del giudizio di primo grado nei confronti di tutte le parti – e, segnatamente, della F. -, siccome basata sulla interruzione dell’intero il giudizio e, poi, sulla sua mancata tempestiva riassunzione; interruzione totale che – secondo la Corte territoriale – non sarebbe preclusa in ragione della mera facoltatività di una interruzione e separazione parziale del giudizio stesso, quale precipitato che si trarrebbe dagli insegnamenti di cui alle sentenze delle Sezioni Unite civili n. 15142 del 2007 e n. 9686 del 2013.

2.1.3. – Invero, l’orientamento espresso dalle citate pronunce conduce a conclusioni opposte a quelle ritenute dalla Corte territoriale.

Esso, infatti, muove dal principio – ribadito chiaramente dalla sentenza del 2013, in continuità con il precedente arresto – secondo il quale nel giudizio in cui sono trattate unitariamente più cause connesse, il verificarsi della perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti comporta l’interruzione del giudizio unicamente in relazione alla causa di cui è parte il soggetto in questione; non si ha l’automatica separazione di tale causa dalle altre, anche se la stessa può sempre essere disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., nei casi di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all’art. 305 c.p.c., ma via sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa interrotta.

In particolare, quanto ai profili delle modalità di riassunzione (cui, in mancanza di spontanea costituzione ad opera di coloro ai quali spetta proseguirlo nell’interesse della parte raggiunta dall’effetto interruttivo, è legittimata l’altra) e dell’effetto estintivo del processo (che consegue alla mancanza degli atti precedenti), la sentenza n. 9686 del 2013 ha precisato che, nell’ambito del processo nel quale siano state introdotte più domande (artt. 103 a 106 c.p.c.), “l’interpretazione per cui, come regola, l’evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non si propaga ai giudizi riuniti, ciò significa che rispetto agli altri, che si trovano a contraddittorio integro, non si può profilare nè la necessità di una loro riassunzione nè quella di una loro estinzione per esserne mancate la prosecuzione spontanea o la riassunzione. Non significa ancora che quanto alle altre domande il processo debba in ogni caso proseguire, nel senso che sia possibile quanto ad esse compiere atti istruttori od assumere decisioni, significa solo che non avendo su di esse inciso un effetto interruttivo, perchè si arrivi a poter poi provvedere a loro riguardo non sarà necessario che siano compiute da alcuna delle parti di tali cause atti processuali aventi finalità di riassunzione. Per modo che, se il giudice non ritenga di valersi, dove normativamente possibile, del potere previsto dell’art. 103 c.p.c., comma 2, il processo, quanto alle altre cause, dovrà essere governato in modo da continuare sol dopo che riguardo al giudizio raggiunto dall’interruzione si sia determinata la riassunzione o verificata l’estinzione”.

2.1.4. – Nella specie, dunque, l’evento interruttivo riguardante il G., debitore principale, non si è affatto propagato alla F., debitore solidale in qualità di fideiussore, e poichè quest’ultima non aveva alcun onere di provvedere alla sua riassunzione, il giudice di primo grado – una volta mancata la riassunzione nell’interesse della parte colpita dall’evento interruttivo e determinatasi l’estinzione (parziale) del giudizio nei suoi confronti – doveva provvedere nel senso della continuazione del processo tra il fideiussore (la F.) e il creditore (International Factors Italia S.p.A.) e non già dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio.

3. – Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 2, al Tribunale di Bari, giudice di primo grado che ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio ex art. 308 c.p.c., il quale dovrà proseguire il processo nei soli confronti dell’opponente F.T. e dell’opposta International Factors Italia S.p.A..

Il giudice del rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese processuali anche in riferimento al presente giudizio di legittimità.

PQM

rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari, giudice di primo grado, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA