Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38648/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “Ambiente & Sviluppo S.C. a r.l.”, con sede in (OMISSIS) (LE),

in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Maurizio Villani, con studio in Lecce, ove

elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso

di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 4 giugno 2019 n.

1771/22/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Lecce il 4 giugno 2019 n. 1771/22/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all’anno d’imposta 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “Ambiente & Sviluppo S.C. a r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce l’11 aprile 2013 n. 266/01/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’atto impositivo fosse nullo per difetto di sottoscrizione e che le spese per il compenso del comitato tecnico e per l’assistenza al cantiere fossero inerenti all’attività sociale. La “Ambiente & Sviluppo S.C. a r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’appello con motivazione meramente apparente, essendosi limitato ad asserire che la contribuente avrebbe dimostrato “con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione” che i costi contestati fossero inerenti e deducibili, senza spiegare le valutazioni sottese a tale conclusione.

Ritenuto che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (tra le altre: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

1.2 Nella specie, dopo aver enunciato l’approdo del ragionamento decisorio, secondo cui, “nel merito, le doglianze dell’appellante sono infondate, poichè il costo relativo al compenso del Comitato Tecnico e a quello concernente all’assistenza cantiere sono inerenti”, ed aver illustrato i caratteri della nozione di “inerenza” della spesa all’attività imprenditoriale secondo il testo normativo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (“la nozione di inerenza consiste in un rapporto tra spese sostenute e attività d’impresa che siano finalisticamente ordinati alla produzione del reddito con un evidente nesso di causalità (…)”, anche con un cenno all’interpretazione giurisprudenziale della norma richiamata (“La Suprema Corte ha chiarito che il concetto di inerenza di un costo deve essere collegato all’intera attività d’impresa e non ai soli ricavi in senso stretto che da tale spesa possono scaturire”), la sentenza impugnata ha ritenuto che la contribuente “abbia dimostrato con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione che siano inerenti e quindi deducibili i costi per il compenso del Comitato Tecnico e il costo per l’assistenza cantiere”.

1.3 La ricorrente ravvisa in tale ragionamento una sorta di iato nella concatenazione logica delle argomentazioni addotte per giustificare la conseguenzialità della decisione rispetto alla sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo della fattispecie astratta, assumendo che la sentenza impugnata – nella parte relativa all’esame del secondo motivo di appello – sia carente nell’illustrazione delle prove idonee a confortare la decisione medesima.

1.4 Secondo questa Corte, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (così: Cass., Sez. 3, 30 maggio 2019, n. 14762).

Dunque, la ricorrenza di tale vizio presuppone un richiamo generico alla documentazione prodotta dalle parti (o anche di una sola parte), la cui vaghezza ed indeterminatezza impedisca di comprendere e di ricostruire l’iter del ragionamento decisorio in relazione all’assolvimento dell’onere probatorio delle parti.

1.5 Al di là di ogni considerazione sulla correttezza del decisum, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una adeguata esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello anche in relazione al vaglio del materiale probatorio.

Infatti, il testuale riferimento alla “sufficiente documentazione” deve (e non può che) essere necessariamente collegato alla esclusiva rappresentazione delle “spese per il compenso del comitato tecnico e per l’assistenza al cantiere”, rispetto alle quali l’amministrazione finanziaria aveva contestato l’effettiva “inerenza” all’attività imprenditoriale della contribuente.

Per cui, si deve escludere che l’omessa specificazione possa ingenerare incertezza o confusione nell’individuazione dei documenti valorizzati dal giudice di merito ai fini della decisione, essendone agevole la postuma determinazione sulla base del relativo oggetto. In altri termini, è implicita, ma inequivoca, la esclusiva relatio ai documenti comprovanti le suddette spese.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario della controricorrente, Avv. Maurizio Villani da Lecce, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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