Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9960 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 05/05/2011), n.9960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per correzione di errore materiale proposto da:

F.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini

3, presso gli avvocati REMIDDI Laura e Sabrina Fasulo, che la

rappresentano e difendono per procura in atti;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 21773/08 in data 28

agosto 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente:

“Il Consigliere relatore, letti gli atti depositati;

Ritenuto che:

1. F.F. ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c., relativamente alla sentenza di questa Corte n. 21773/08 del 28 agosto 2008, nella parte del dispositivo in cui si è dichiarato cessato “l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio S.P. a carico di S. C. a decorrere dal luglio 2000”;

1.1. S.C., intimato, non ha svolto difese.

Osserva:

2. Il ricorso appare fondato; dalla motivazione della menzionata sentenza di questa Corte n. 21773/08 si evince che il collegio ha ritenuto fondata “la censura relativa alla determinazione della decorrenza della cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne dal dicembre 2002” e, pronunciando nel merito, ha ritenuto che si dovesse dichiarare cessato l’obbligo del mantenimento del figlio al luglio 2002, “come richiesto dal S.”; tuttavia, nel dispositivo, il collegio ha stabilito, in difformità dalla chiara e univoca affermazione contenuta nella motivazione, la cessazione dell’obbligo di mantenimento “dal luglio 2000″ così incorrendo in un errore materiale determinato dall’erronea manifestazione della propria volontà (Cass. 2005/7647) e soggetto alla procedura di correzione ex artt. 287 e 391 bis c.p.c.;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e alla correzione, nel senso richiesto dalla ricorrente, del dispositivo della sentenza sopraindicata;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, perchè nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (Cass. S.U. 2002/9438; Cass. 2009/10203).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che nella sentenza di questa Corte n. 21773/08 del 28 agosto 2008 il dispositivo sia corretto con la sostituzione, dopo le parole “a decorrere dal luglio”, del numero “2000” con il numero “2002”.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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