Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9959 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9959 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 15584-2009 proposto da:
GRONDONA LUCIA, GRONDONA GIOVANNI, GRONDONA LAURA
CORNELIA MARTA, PALMAS GIOVANNA MARIA, GRONDONA
MARTA, PALMAS LUCIA, GRONDONA NATALIA, GRONDONA
GIUSEPPE NATALE, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
2015
758

PICCIAREDDA, che li rappresenta e difende giusta
delega a margine;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI TEMPIO
PAUSANIA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

Data pubblicazione: 15/05/2015

- intimati nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 31/2008 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il
09/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PICCIAREDDA che ha
chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

STATO, che lo rappresenta e difende;

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15589-09

Svolgimento del processo
Il 9 aprile 2000 si apriva la successione di Antonio
Luciano Grondona. Ne seguiva una controversia tra gli
eredi e l’amministrazione finanziaria in relazione alla

Successione liquidazione –

nullità dell’atto
per sopravvenuta
incompetenza
territoriale
dell’ufficio condizioni abolizione
d’imposta rilevanza esclusione

liquidazione delle imposte di successione, Invim,

commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. di
Sassari, ha respinto l’appello dei contribuenti avverso la
decisione con la quale la commissione tributaria
provinciale di Sassari aveva accolto il loro ricorso nella
parte relativa ad alcune delle sanzioni irrogate. La
commissione tributaria regionale ha disatteso la prima
censura degli appellanti, avente a oggetto l’incompetenza
dell’ufficio di Tempio Pausania a emettere l’avviso di
liquidazione, sottolineando e ritenendo legittimo il fatto
che la direzione dell’agenzia delle entrate avesse
mantenuto con proprio decreto la competenza del detto
ufficio per il disbrigo e il completamento delle pratiche
già avviate dai suoi funzionari prima della istituzione
del nuovo ufficio di Olbia. Ha disatteso poi la seconda
censura, avente a oggetto il ius superveniens di cui alla
1. n. 383 del 2001, sottolineando che la successione de
qua si era aperta prima dell’entrata in vigore della legge
detta.
I contribuenti propongono ricorso per cassazione
deducendo due motivi, illustrati anche da memoria.

ipotecaria e catastale. Con l’impugnata sentenza la

L’amministrazione non ha depositato controricorso ma
ha preso parte all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 66, 3 0 co., del d.lgs. n. 300 del
1999 e degli artt. 31 e 58 del d.p.r. n. 600 del 1973,

anche con riferimento all’art. 10 della 1. n. 212 del
2000, i ricorrenti sostengono che una volta radicata la
competenza del nuovo ufficio di Olbia, l’avviso di
liquidazione dovevasi considerare emanato dall’ufficio di
Tempio Pausania in carenza assoluta di potere, e dunque
affetto da nullità insanabile, e il principio non poteva
risultare derogato da provvedimenti amministrativi
incidenti sull’attività di accertamento.
La base argomentativa della tesi è questa.
L’avviso di liquidazione era conseguito alla
dichiarazione di successione vol. 499, n. 95, del 25
giugno 2001, presentata in sostituzione di altra
precedente. L’avviso era stato “avviato per la notifica in
data 23 ottobre 2001 dall’agenzia delle entrate di Tempio
Pausania, laddove dal giorno 22 ottobre 2001 la competenza
all’emissione di tale atto apparteneva all’agenzia delle
entrate di Olbia”. Tale ufficio era stato invero attivato
con decreto direttoriale del 2 ottobre 2001. Il decreto in
effetti aveva stabilito che “i rapporti pendenti alla data
di attivazione dell’ufficio di Olbia, relativi ai
contribuenti domiciliati nei comuni ricompresi nella
circoscrizione dell’ufficio medesimo”, dovessero restare

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”di competenza dell’ufficio di Tempio Pausania”. Ma questo
– secondo parte ricorrente – non poteva dirsi rilevante in
quanto la competenza, in virtù degli artt. 31 e 58 del
d.p.r. n. 600 del 1973, doveva essere attribuita in base
al domicilio fiscale del contribuente e non poteva essere
modificata attraverso provvedimenti amministrativi

incidenti sull’attività di accertamento.
– Il motivo non è fondato.
Può innanzi tutto osservarsi che trattandosi di
liquidazione d’imposta di successione non veniva affatto
in rilievo il denunciato art. 31 del d.p.r. n. 600 del
1973, dettato in tema di accertamento delle imposte
dirette, quanto piuttosto e soltanto la normativa speciale
sulle successioni.
Il d.lgs. n. 346 del 1990 impone di presentare la
dichiarazione di successione “all’ufficio competente”
(art. 28, 1 ° co.), per tale intendendosi l’ufficio del
registro (oggi agenzia delle entrate) nella cui
circoscrizione era l’ultima residenza del defunto (art.
6). Quest’ufficio – e solo questo – diviene l’ufficio
competente alla liquidazione dell’imposta, come desumesi
dall’art. 33, secondo cui l’ufficio del registro liquida
l’imposta in base alla dichiarazione.
Ora, considerata la posizione delle agenzie fiscali e
dei relativi uffici periferici in conseguenza del
riassetto delle strutture amministrative fiscali operato,
a far data dal 1 0 gennaio 2001, dal d.lgs. n. 300 del
1999, la questione controversa attiene alla competenza

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~~11.1•../.1111111~

amministrativa dell’ufficio periferico collimante con
quello a cui, in ragione dell’ultimo domicilio del
defunto, sia stata presentata la dichiarazione di
successione, laddove sopravvenga, al momento della
notifica dell’atto fiscale, la costituzione di un nuovo

Secondo un certo orientamento, prevalentemente
dottrinale ma seguito anche da parte della giurisprudenza,
la cd. incompetenza amministrativa inciderebbe sull’atto,
rilevando come causa di nullità. L’ufficio
territorialmente

incompetente

non

sarebbe

difetti

legittimato a emettere l’atto.
111. – Sennonché il problema giuridico dev’essere,
secondo il collegio, calibrato sulla situazione in esame,
che riflette una semplice riorganizzazione interna
dell’ufficio periferico come organo dell’agenzia fiscale.
La dinamica dell’imposta di successione,
presupponendo che l’imposta venga liquidata dall’ufficio
in base alla dichiarazione presentata, radica la
competenza in ragione della situazione esistente al
momento della dichiarazione (art. 33). Sulla competenza
amministrativa può influire la successiva attivazione,
nell’ambito delle articolazioni dell’agenzia fiscale, di
un nuovo ufficio periferico, ma ove la successione non sia
diversamente regolata dal provvedimento generale cui
quella istituzione si deve, quanto ai rapporti tributari
al momento pendenti.

ufficio periferico.

In tal senso, per quanto suscettibile di essere
integrata dalle considerazioni svolte e da quelle che
seguono, non è errata l’argomentazione della commissione
tributaria che ha ritenuto legittimo, giusto il dettato
del decreto direttoriale istitutivo, il mantenimento della

e completamento delle pratiche già avviate dai suoi
funzionari anteriormente al 22.10.01″. Pratica già avviata
equivale a dire, quanto al tributo successorio, avviso di
liquidazione già validamente formato, per il quale trattandosi di atto ricettizio – il profilo della notifica
non attiene all’atto, ma ai soli suoi effetti nei riguardi
del destinatario.
La doglianza appare dunque infondata in relazione al
profilo generale presupposto.
Il collegio, richiamando quanto già affermato dalla
giurisprudenza in ordine alla legittimazione attiva e
passiva delle agenzie fiscali a stare in giudizio (v.
Cass. n. 3058-08, n. 20911-14), alla questione
dell’attribuzione agli uffici locali della potestà di
gestione dei tributi (Cass. n. 14185-11) e al riparto di
competenze nell’attività di verifica (Cass. n. 20915-14),
reputa opportuno precisare che la norma richiamata da
parte ricorrente (art. 66, 2 0 e 3 0 co., del d.lgs. n. 300
del 1999) intende ovviare alla migliore organizzazione
delle agenzie dette, disponendo che gli uffici siano
articolati tra livello centrale e livello periferico
secondo disposizioni interne.

competenza all’ufficio di Tempio Pausania “per il disbrigo

In tale prospettiva la legge attribuisce la
personalità giuridica all’ agenzia fiscale, non anche ai
singoli uffici periferici in cui essa si articola (v. art.
61, 1 ° co., d.lgs. 300-99 e v. pure il regolamento di
amministrazione dell’agenzia delle entrate), tanto che
identifica, come organo dotato di rappresentanza legale

dell’agenzia fiscale, il solo direttore (v. d.lgs. n. 30099, artt. 67 e 68); il quale, in base all’art. 6 dello
statuto (approvato con deliberazione del Comitato
direttivo del 13.12.2000, n. 6, pubblicato in G.U.
20.2.2001 n. 42), oltre a essere il legale rappresentante
dell’agenzia, “la dirige e ne è responsabile (..) e svolge
tutti i compiti non espressamente assegnati dalle
disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri
organi”.
Se dunque le richiamate indicazioni normative
configurano il direttore dell’agenzia delle entrate quale
unico soggetto capace di rappresentare l’ente in attività
a rilevanza esterna, a fronte del regolamento di
amministrazione che, in attuazione della richiamata
previsione di cui all’art. 66, 2 0 e 3 0 co., attribuisce
agli uffici locali le sole funzioni operative dell’agenzia
quanto, in particolare, alla gestione dei tributi,
all’accertamento, alla riscossione e alla trattazione del
contenzioso, è naturale dedurne che è legittimo,
diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, che il
direttore, in occasione della istituzione di un’ulteriore
articolazione del proprio ufficio, abbia a stabilire lui,

6

con proprio decreto, le modalità di incidenza della neo
istituita sede sulla ripartizione interna degli affari già
al momento pendenti.
IV. – Col secondo motivo di ricorso si denunzia la
violazione e la falsa applicazione della 1. n. 383 del
2001, in quanto la portata abrogatrice di tale norma

doveva estendersi anche ai rapporti sorti, come quello in
esame, sotto la vigenza del d.lgs. n. 346 del 1990, non
ancora esauriti al momento dell’entrata in vigore della
disciplina abrogante.
Il motivo è infondato.
La 1. n. 383 del 2001, a sua volta abrogata dall’art.
2, 52 ° co., lett. d), del d.l. n. 262 del 2006, conv. in
1. n. 286 del 2006, conteneva, nel capo VI relativo alla
soppressione dell’imposta sulle successione e sulle
donazioni, l’art. 17, secondo il quale le disposizioni
dell’intero capo dovevano applicarsi “alle successioni per
causa di morte aperte e alle donazioni fatte
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge”.

Di

nessuna rilevanza era dunque la

circostanza che la controversia fiscale, innestata
sull’imposta relativa a una successione anteriormente
aperta, fosse o meno pendente all’atto dell’entrata in
vigore della norma abrogatrice.
La questione di costituzionalità degli artt. 13 e 17
della legge cit., sollevata dai ricorrenti in subordine, a
motivo dell’essere la “tecnica metodologica adottata dal
legislatore nella formulazione della legge n. 383 del

7

..

.

2001” illogica e incoerente ove raffrontata con il corpus
normativo tributario, con conseguente contrasto con l’art.
3 cost., traduce una prospettazione del tutto generica.
Per disattenderla è sufficiente osservare che la questione
di costituzionalità degli art. 13, l° co., e 17, 3 0 co.,
della 1. 18 ottobre 2001 n. 383, censurati in riferimento

al principio di legittimo affidamento nella certezza e
sicurezza giuridica del diritto e agli art. 3 e 53 cost.,
è stata già dichiarata manifestamente inammissibile (v. c.
cost. n. 9 del 2006). La questione era stata ivi delineata
per la parte in cui le norme non prevedono – per le
situazioni ancora pendenti – l’espressa abrogazione, da
parte del legislatore o del governo delegato
all’emanazione di uno o più decreti, delle disposizioni in
materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al
d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, ove siano incompatibili con
quelle di cui alla 1. n. 383 del 2001, che ha soppresso
tale tributo.

E dunque lì, come anche in questo caso, la

postulazione del contribuente si concretizzava
nell’ipotizzare una pronuncia additiva a effetti
abrogativi e retroattivi; vale a dire una pronuncia
esattamente dissonante con la

ratio

della successione

delle leggi nel tempo, ove si consideri che, in materia di
successione di leggi, il legislatore ha ampia
discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina
introdotta, con l’unico limite (nella fattispecie non
superato) della ragionevolezza.
V. – Il ricorso, conclusivamente, va disatteso.

8

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D. P g
N. 131 TAB. ALL. B.26/4/1986
– N. 5
XATER A
La difficoltà della questione sottesa dal primo TRIBUTARIA

motivo giustifica, in mancanza di specifici precedenti, la
compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
La

Corte rigetta il ricorso e compensa le spese

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
quinta sezione civile, addì 19 febbraio 201

Il

onsigliere e tensore
R t…A.1 ceeksi ‘Ast””Aj

S

processuali.

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