Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9959 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38464/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Fallica,

con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (indirizzo

p.e.c.: mario.fallica.pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura

in allegato al controricorso di costituzione nel presente

procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa il 14 maggio 2019 n.

3331/04/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa il 14 maggio 2019 n. 3331/04/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 1991, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di P.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa il 21 gennaio 2015 n. 123/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse diritto al rimborso in ragione dell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo (libera professione). P.S. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, artt. 108 e 288, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, nonchè della decisione adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 15 luglio 2015 in causa C-82/14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, non è applicabile in materia di IVA, atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, sicchè si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come è stato chiarito dall’ordinanza adottata dalla Corte di Giustizia il 15 Luglio 2015 nella causa C-82/14 (tra le altre: Cass., Sez. 5, 16 settembre 2016, n. 18205; Cass., Sez. 6-5, 4 luglio 2018, n. 17563).

1.2 Peraltro, il rimborso d’imposta di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito della decisione della Commissione Europea n. C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. “protette”), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (tra le altre: Cass., Sez. 6A-5, 13 dicembre 2017, n. 29905; Cass., Sez. 6A-5, 2 maggio 2018, n. 10450; Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2019, n. 30927).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, affermando in modo erroneo che “non viene neppure articolato un ragionamento che porti a ritenere che l’ordinamento interno interpretato alla luce del diritto dell’Unione Europea dovrebbe ricomprendere anche i professionisti”.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione Staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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