Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9959 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 05/05/2011), n.9959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A., domiciliata in Roma, via Chisimato, 42, presso

l’avv. FERRARA Alessandro rappresentata e difesa dall’avv. Ferrara

Silvio per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 22 maggio

2008, nella causa iscritta al n. 2465/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. F.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 22 maggio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il primo motivo e il secondo motivo, con i quali la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia escluso il diritto all’equa riparazione in considerazione del disinteresse della parte alla sollecita decisione, desunta dal mancato deposito di istanze sollecitatorie, appaiono manifestamente fondati, in quanto la previsione di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (Cass. SU. 2005/28507; Cass. 2006/24438);

3. anche il terzo motivo, con il quale si critica il decreto impugnato per avere la Corte di merito escluso il diritto all’equa riparazione, essendo il ricorrente consapevole della sostanziale infondatezza della pretesa azionata, come desumibile dalla inerzia processuale dello stesso ricorrente, appare manifestamente fondato;

infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, o comunque risulti la piena consapevolezza -incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo – dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità. Tuttavia, dell’esistenza di ciascuna di queste situazioni, costituenti abuso del processo e perciò comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell’art. 2697 cod. civ., deve dare prova la parte che la eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato pregiudizio, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2006/7139);

4. appare assorbito il quarto motivo di censura, con il quale la ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione sul punto della ritenuta decisività e fondatezza del suo comportamento asseritamente inerte;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione; che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, devono essere accolti i primi tre motivi, mentre va dichiarato assorbito il quarto motivo, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alle censure accolte;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in cinque anni il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi per otto anni dal 7 luglio 1999 al 5 luglio 2007, previa detrazione del termine ragionevole di durata determinato in tre anni secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009;

secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;

tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;

2010/819); nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente, in relazione ad una durata non ragionevole dì cinque anni, l’indennizzo di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente; ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto. Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 4.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 665,00 di cui Euro 565,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA