Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9958 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9958 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comy9iclii.
Roma,M /14/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL……………….
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…..
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Data pubblicazione: 24/04/2013
Ct. 40068/2008 (Avv. Natale )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.2-4764/08
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor NOTARANGELO DONATO
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 4816/27/08 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale.
PREMESSO
Che con nota del 13/09/12 prot. n° , la Direzione Provinciale di Bari ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 14/02/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale