Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9958 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22930/2014 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO LAMBERTI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 649/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo – illustrato da memoria -, D.M. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino, in data 28 marzo 2014, che dichiarava inammissibile l’impugnazione, proposta dalla stessa D., avverso l’ordinanza resa, il 28 giugno 2013 ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, il quale, a sua volta, aveva solo parzialmente accolto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., avanzato dalla medesima D. al fine di conseguire, contro la Groupama Assicurazioni S.p.A., il risarcimento danni patiti in conseguenza di sinistro stradale e manifestatisi soltanto in epoca successiva alla transazione stipulata con detta compagnia di assicurazione.

1.1. – La Corte territoriale osservava che il l’appello era stato proposto con ricorso depositato in cancelleria il 23 luglio 2013 e spedito per la notifica il 26 settembre 2013, a seguito di decreto presidenziale che fissava per la comparizione delle parti l’udienza del 22 novembre 2013, con termine per la notifica sino al 15 ottobre 2013, con conseguente tardività del gravame in quanto da proporsi “non con ricorso, ma con appello”.

2. – Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata Groupama Assicurazioni S.p.A..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – La ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, denuncia la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., assumendo (e ribadendo anche con la memoria) che, in ragione del principio dell’ultrattività del rito, l’appello avverso l’ordinanza resa su ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., vada proposto con ricorso e, in ogni caso, il deposito tempestivo dell’atto di impugnazione consentirebbe, nonostante l’adozione della forma diversa del ricorso, di ritenere raggiunto lo scopo di costituire il rapporto processuale, alla stregua di quanto affermato da Cass., sez. un., n. 8491/2011.

2. – Il motivo è infondato alla stregua dell’orientamento consolidato formatosi sulla questione della forma dell’impugnazione ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., in forza del quale l’appello avverso l’ordinanza con cui il tribunale abbia deciso una controversia introdotta con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. (la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione, che di istruttoria, analogo a quello disciplinato dall’art. 345 c.p.c., comma 2, con conseguente competenza della corte d’appello e non del tribunale in sede collegiale: Cass. n. 11465/2013) va proposto con atto di citazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 702 quater c.p.c., sicchè la tempestività del gravame erroneamente introdotto con ricorso va verificata con riferimento non solo alla data di deposito, ma anche a quella di notifica dell’atto alla controparte nel rispetto del menzionato termine (Cass. n. 14502/2014; Cass. n. 26326/2014; Cass. n. 18022/2015; Cass. n. 13815/2016; Cass. n. 877/2017).

Va, peraltro, ribadito che – come messo in rilievo da Cass., sez. un., n. 2907/2014 – il principio evocato dalla ricorrente in base alla pronuncia delle stesse Sezioni Unite del 2011 non può “trovare alcuna, più generale applicazione al di fuori dell’ambito della impugnazione di delibere condominiali, apparendo del tutto indubitabile che, per valutare la tempestività di una impugnazione da proporsi con atto di citazione, occorra fare riferimento alla data di notifica dell’atto e non alla data del suo deposito nella cancelleria del giudice ad quem, sicchè la forma del ricorso non potrebbe mai considerarsi, in quanto tale, idonea al raggiungimento dello scopo dell’atto di citazione, in assenza di uno degli elementi essenziali a tale fine, quale la vocatio in ius”.

3. – Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata compagnia di assicurazioni.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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