Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9958 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. I, 05/05/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 05/05/2011), n.9958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.L., domiciliato in Roma via CHISIMATO, 42 presso l’avv.

FERRARA Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv. Ferrara Silvio

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 9 giugno

2008, nella causa iscritta al n. 1316/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla

ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. G.L. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 9 giugno 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il primo motivo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia escluso il diritto all’equa riparazione in considerazione del disinteresse della parte alla sollecita decisione, desunta dal mancato deposito di istanze sollecitatorie, appaiono manifestamente fondati, in quanto la previsione di strumenti sollecitatori non sospende ne’ differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, ne’ implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilita’ per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entita’ del lamentato pregiudizio (Cass. S.U. 2005/28507; Cass. 2006/24438);

3. anche il terzo motivo, con il quale si critica il decreto impugnato per avere la Corte di merito escluso il diritto all’equa riparazione, essendo il ricorrente consapevole della sostanziale infondatezza della pretesa azionata, come desumibile dalla inerzia processuale dello stesso ricorrente, appare manifestamente fondato;

infatti, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, o comunque risulti la piena consapevolezza -incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo – dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilita’. Tuttavia, dell’esistenza di ciascuna di queste situazioni, costituenti abuso del processo e percio’ comportanti altrettante deroghe alla regola posta dalla norma, secondo il generale principio dell’art. 2697 cod. civ., deve dare prova la parte che la eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato pregiudizio, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa e non abbisogna di essere provato sia pure attraverso elementi presuntivi (Cass. 2006/7139);

4. appare assorbito il quarto motivo di censura, con il quale il ricorrente lamenta omessa o insufficiente motivazione sul punto della ritenuta decisivita’ e fondatezza del suo comportamento asseritamente inerte; parimenti assorbita, in conseguenza del prospettato accoglimento dei primi tre motivi che comportera’ una nuova pronuncia sulle spese, e’ la quinta censura in ordine alla disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione; che pertanto, in base alle considerazioni che precedono, devono essere accolti i primi tre motivi, mentre vanno dichiarati assorbiti il quarto e il quinto motivo, con conseguente annullamento del decreto impugnato in ordine alle censure accolte;

ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in sette anni e sei mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi per dieci anni e sei mesi dal 12 novembre 1996 al 27 maggio 2007, previa detrazione del termine ragionevole di durata determinato in tre anni secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte, in ordine al parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto, va considerato che la CEDU, in due recenti decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, del 6 aprile 2010) ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarita’, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidata, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarita’ della fattispecie, a valutazioni piu’ riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue (v. Cass. 2010/14753; 2010/15130);

che nel caso di specie, considerati i margini di valutazione equitativa adottabili in conformita’ dei criteri ricavabili dalla sopra menzionata giurisprudenza della CEDU e valutate le specificita’ del caso in relazione al protrarsi della procedura dinanzi al Tar Campania oltre i limiti ragionevoli di durata, e in particolare la mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza e comunque l’assenza di iniziative per ottenere la definizione del procedimento, al ricorrente va liquidata in via equitativa, per danno non patrimoniale, la somma di Euro 5.250,00 con gli interessi legali dalla domanda, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero soccombente;

ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese del giudizio di merito e di quello di cassazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

PQM

LA CORTE accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbiti il quarto e il quinto. Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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