Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9957 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37697/2019 R.G., proposto da:

la “MARBO ITALIA S.p.A.”, con sede in (OMISSIS), in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Allegro Enrico, con studio in

Milano, e dall’Avv. Mereu Paolo, con studio in Roma, ove

elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso

introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia il 7 maggio 2019 n. 1967/12/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La “MARBO ITALIA S.p.A.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 7 maggio 2019 n. 1967/12/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria in dipendenza di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2010 (con i conseguenti accessori), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il Roma il 24 luglio 2017 n. 4983/19/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che la perizia di parte non era consistita in una verifica inventariale delle giacenze fisiche ed era stata redatta in epoca successiva agli accertamenti espletati dalla polizia tributaria. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto dell’erroneità nel rilevamento fisico e documentale del prodotto da parte della polizia tributaria, la quale non aveva considerato i movimenti registrati nella contabilità di magazzino, ma si era limitata ad utilizzare i dati derivati dai soli documenti fiscali utili ai fini dell’accisa, tralasciando la documentazione fornita a chiusura del processo verbale di constatazione, laddove il procedimento penale scaturitone si era concluso medio tempore con sentenza passata in giudicato di assoluzione dell’amministratore delegato e del procuratore della contribuente per insussistenza del fatto contestato.

Ritenuto che:

1. Il motivo è inammissibile per la preclusione derivante dalla c.d. “doppia conforme”.

1.1 La questione delle difformità tra le risultanze della perizia di parte e del processo verbale di constatazione della polizia tributaria in ordine alla consistenza delle giacenze di magazzino è stata esaminata e decisa in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito (come si evince dalla lettura della sentenza impugnata), per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (art. 348-ter c.p.c., comma 5).

1.2 Peraltro, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, aì giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994).

Nella specie, l’unico motivo di ricorso è formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed i fatti posti a base delle sentenze di merito sono i medesimi.

1.3 Nè rileva la sopravvenuta formazione del giudicato sulla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della contribuente (per insussistenza del fatto contestato) in relazione ai medesimi addebiti riportati nell’avviso di accertamento.

Invero, è ormai pacifico che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare (tra le altre: Cass., Sez. 5, 22 maggio 2015, n. 10578; Cass., Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 17258).

Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato che “la ricostruzione della movimentazione della merce in perizia è stata eseguita sulla base di documentazione non offerta agli agenti operanti, sicchè presupposti e conclusioni della stessa perizia appaiono compromessi” e che “le incongruenze contestate dalla società verificata ai verbalizzanti nella perizia appaiono conseguenze della non corretta tenuta della contabilità e dei registri fiscali, tanto che la appellante con la perizia di parte ha cercato di sopperire le sue negligenti omissioni”.

Ad ogni modo, venendo ad incidere soltanto sulla valutazione del fatto nel giudizio tributario, il giudicato penale di assoluzione non potrebbe esplicare efficacia – come in qualsiasi giudizio civile – dinanzi al giudice di legittimità per la preclusione alla cognizione del merito.

Aggiungasi che il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione (26 ottobre 2018) è anteriore all’udienza in cui l’appello è stato deciso (15 aprile 2019), per cui il contribuente ben avrebbe potuto dedurne la rilevanza probatoria al vaglio del giudice tributario di merito.

2. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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