Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9957 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

n. 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO D’OTTAVI, rappresentato

e difeso dall’avvocato CORSARO ANDREA, giusta mandato ad litem in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA (OMISSIS), in persona rispettivamente del Quadro

Direttivo di IV Livello e Quadro Direttivo di 3^ livello presso la

Direzione Generale di Unicredit spa, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato

PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta procura a margine, del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

5/11/09, depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 14 maggio 2010, P.P. chiede la cassazione della sentenza depositata il 16 dicembre 2009, con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del giudice di primo grado, di rigetto delle sue domande di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro Banco di Sicilia s.p.a. (ora Unicredit s.p.a.) con nota del 30 agosto 2005, sulla base della contestazione di avere compilato, quale cassiere della banca, un assegno di 4.000,00 Euro su incarico di una anziana cliente correntista della banca, consegnando a quest’ultima, all’incasso dell’assegno medesimo, il minor importo di Euro 3.000,00.

La cliente si era accorta del maggior addebito sul proprio conto corrente il giorno successivo e aveva chiesto il rimborso di 1.000,00 Euro, minacciando di adire altrimenti le vie legali. Infine, proseguiva la contestazione, il P., immediatamente contattato (in quest’ultima giornata era assente dal lavoro), aveva ammesso di essersi accorto dell’errore, senza tuttavia denunciare formalmente lo “sbilancio” di cassa.

La Corte territoriale ha valutato come non credibili le giustificazioni del lavoratore – secondo cui, accortosi dell’errore, questi avrebbe inserito mille/00 Euro in una busta, collocandola quindi all’interno della cassetta a scomparsa, ma si era dimenticato di avvisare il preposto, in quanto si trovava in uno stato di agitazione conseguente alla ricezione di una comunicazione telefonica relativa ad un malore che avrebbe colpito il padre – sulla base di una serie di considerazioni relative alla inverosimiglianza della deduzione di un mero errore, al contesto in cui era maturata la scoperta dell’addebito ingiustificato e delle reazioni nell’immediato del lavoratore (che non aveva segnalato l’errore neppure informalmente al proprio superiore, che non aveva parlato di un malore del padre nel chiedere un giorno di ferie per il giorno successivo e che aveva coperto la differenza, autorizzando telefonicamente, in tale giornata successiva, il prelievo di un importo equivalente dal proprio conto corrente, da consegnare al commercialista della cliente).

Col ricorso, in cui non vengono specificatamente indicati motivi di diritto, viene sostanzialmente censurato il giudizio complessivo in fatto dei giudici di merito (ancorchè in assenza della indicazione che la parte in “diritto” del ricorso attiene ad una censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine alla ricostruzione e alla valutazione del fatti contestati, alla luce del materiale istruttorio raccolto.

La società convenuta resiste alle domande con rituale controricorso.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere respinto.

Si è già rilevato che il ricorso investe sostanzialmente la motivazione della sentenza., specificatamente per ciò che riguarda la effettiva consistenza e la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al licenziamento del ricorrente.

In proposito, va ricordato che il controllo in sede di legittimità su di un giudizio di fatto del giudice di merito non può spingersi fino alla rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, quasi a formare un terzo grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, magari perchè ritenuta la migliore possibile.

Tale controllo (attraverso il filtro delle censure mosse con il ricorso) riguarda viceversa unicamente il profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr., per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, più recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Nè appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l’analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati dì segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i fatti della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (in proposito, cfr., ad es. Cass. nn. 24744/06 e 14973/06).

Ciò posto in via di principio, si rileva che nel caso di specie, a fronte della puntuale analisi compiuta dai giudici di merito in sede di ricostruzione della vicenda che aveva condotto al licenziamento del P. nonchè della argomentata, ragionevole valutazione della incidenza di tali fatti sull’elemento fiduciario attinente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio, il ricorrente tenta, tra l’altro in maniera non sempre chiara e comunque non sufficientemente specifica, di proporre una ricostruzione alternativa, fondata sul medesimo materiale istruttorio, agendo attraverso la valorizzazione di dati del tutto svalutati (o addirittura apparenti, come quello che fonda sul termine “sbilanciamento di cassa”, in realtà usato in maniera atecnica nella sentenza per indicare il risultato dell’operazione errata, di cui il ricorrente si sarebbe accorto) o comunque ritenuti recessivi dai giudici e una valutazione diversa, sollecitando pertanto questa Corte di legittimità ad operare un inammissibile giudizio di merito di terza istanza”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio ha condiviso il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il ricorso, che va pertanto respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, effettuato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per onorari.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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