Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9956 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21360/2014 proposto da:

AC SOLUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BETTOLO

9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE P.L.C., F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 254/2014 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 31/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, la A.C. Soluzioni s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli, depositata il 31 gennaio 2014, che dichiarava inammissibili l’appello principale proposto da F.S. e l’appello incidentale proposto dalla medesima A.C. Soluzioni avverso la decisione del Giudice di pace di Tivoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla domanda, avanzata dall’attuale ricorrente, di accertamento del credito ceduto ad essa società dal F. (siccome vantato come liquidazione di un danno da sinistro stradale) e di condanna della Zurich Insurance p.l.c. – o, in alternativa, dello stesso F. (che, a sua volta, avanzava domanda di risarcimento danni nei confronti della medesima Zurich) – al pagamento della somma di Euro 780,00.

2. – Il Tribunale osservava che la domanda riconvenzionale proposta dal F. nel corso del giudizio di primo grado nei confronti della Zurich Insurance era stata formulata nella comparsa di costituzione depositata solamente all’udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace, in violazione dell’art. 167 c.p.c.; di qui, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e, di conseguenza, dell’appello principale, cui conseguiva, altresì, l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivamente proposto oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

3. – Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Zurich Insurance P.I.c. e F.S..

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 319 e 320 c.p.c., assumendosi che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere tardiva la formulazione della domanda riconvenzionale in forza della necessaria l’applicazione dell’art. 167 c.p.c., per il deposito della comparsa di costituzione, essendo il giudizio dinanzi al Giudice di pace informato, invece, al principio della massima concentrazione.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 167, 319 e 320 c.p.c., con conseguente omessa ed insufficiente motivazione, in ragione dell’errata applicazione delle anzidette norme processuali.

3. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente e come deducenti, nella sostanza, un error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (là dove il secondo motivo si palesa, poi, come mera appendice del primo, altrimenti da doversi reputare comunque inammissibile per, assorbente, incongruenza, non essendo logicamente denunciabile una violazione di legge per errore nell’applicazione di norme processuali che si risolva in un vizio di motivazione), sono inammissibili.

Va premesso che la denuncia del vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata investe il giudice di legittimità del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito e, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (tra le altre, Cass., sez. un., n. 8077/2012).

In particolare, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità e di localizzazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ossia i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (tra le altre, Cass. n. 19410/2015; Cass. n. 9888/2016).

Nella specie, l’assolvimento di tale onere si presenta particolarmente significativo alla luce del principio per cui, nel procedimento avanti al giudice di pace, sebbene l’art. 319 c.p.c., consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicchè ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione, per altro verso l’art. 320 c.p.c., non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del comma 4) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue, pertanto, che all’udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale e siffatta preclusione processuale non è derogabile nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l’espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell’esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell’interesse del singolo, ma anche di quello della collettività (tra le altre, Cass. n. 5751/1999; Cass. n. 7238/2006; Cass. n. 10032/2007).

Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in ricorso, con idonea localizzazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la puntuale scansione delle attività processuali dinanzi al giudice di pace e ciò proprio al fine di evidenziare quale fosse stata, e quando si fosse tenuta, la prima udienza effettiva in cui si era svolta l’attività processuale; inoltre, avrebbe dovuto porre in risalto le attività ivi svolte, soprattutto tenuto conto che il Tribunale ha impostato la propria decisione sulla circostanza che la comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale era stata depositata alla “udienza di trattazione”, rendendo, quindi, necessario da parte del ricorrente chiarire, in termini rituali, la portata effettiva di detta udienza.

In mancanza dell’assolvimento di un siffatto complessivo onere di specificità e localizzazione, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

4. – Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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