Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9956 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36027/2019 R.G., proposto da:

R.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Cianfrocca Marco, con

studio in Frosinone, ove elettivamente domiciliato (p.e.c:

avvmarco.cianfrocca.pecavvocatifrosinone.it), giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 16 aprile 2019 n.

2400/19/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

R.P. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 16 aprile 2019 n. 2400/19/2019, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2010, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 12 maggio 2017 n. 580/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da funzionario delegato della carriera direttiva e che il contribuente aveva omesso di tenere una regolare contabilità. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente ritenuto che il funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento era stato delegato dal capo dell’ufficio.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per non averkiTèViato che la memoria depositata (con annessa documentazione) dal contribuente nel corso del procedimento dinanzi alla polizia tributaria non era stata presa in alcuna considerazione dall’amministrazione finanziaria.

Ritenuto Che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44 (da ultima: Cass., Sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5177).

Comunque, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6-5, 8 novembre 2019, n. 28850).

1.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente accertato che il funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento aveva ricevuto regolare delega in base alla disposizione di servizio n. 34 del 27 luglio 2015.

Nè rileva che l’identità del funzionarlo sottoscrittore sia stata riportata in modo erroneo nella proposta redatta dal relatore, il quale era stato tratto in inganno dalla individuazione fattane nel controricorso.

2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.

2.1 Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei- documenti stessi ai fini della decisione (Cass., Sez. 5, 21 maggio 2019, n. 13625).

2.2 Netta specie, la aogiianza attiene all’omesso esame ai un documento, del quale non si riproduce il contenuto nè si deduce la rilevanza ai fini della decisione.

2.3 Ad ogni buon conto, pur rispondendo al vero che il giudice di appello non si e pronunciato sulla memoria presentata ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la doglianza sarebbe infondata.

In proposito, infatti, è principio consolidato, cui questo Collegio intende prestare adesione e dare continuità, quello per cui l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12, comma 7, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2016, n. 3583; Cass., Sez. 6-5, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2019, n. 1778).

3. In conclusione, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controrìcorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

 

 

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