Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9955 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 27/05/2020), n.9955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16611/2015 proposto da:

Vama Appalti Srl, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico

36-B, presso lo studio dell’avvocato Massimo Scardigli, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maria Vittoria Marchi;

– ricorrente e controric. inciden. –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Savorelli

103, presso lo studio dell’avvocato Roberto Pierro, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Roberto Giansante;

Lloyd Adriatico ora Allianz SPA, elettivamente domiciliata in Roma,

Vicolo Orbitelli 31, presso lo studio dell’avvocato Michele

Clemente, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario

8, presso lo studio dell’avvocato Leonardo Pallotta, che la

rappresenta e difende;

– controric e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 2132/2015 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo,

secondo e sesto motivo, assorbito il terzo e rigetto dei restanti ed

il rigetto del ricorso incidentale;

udito per parte ricorrente l’avvocato Massimo Scardigli che ha

concluso come in atti, per la controricorrente A. l’avvocato

Roberto Pierro che ha concluso come in atti, per la controricorrente

Lloyd Adriatrico ora Allianza s.p.a l’avv.to Irene Clemente per

delega e per la controricorrente e ricorrente incidentale B.

l’avvocato Leonardo Pallotta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 7 luglio 2015 dalla società Vama Appalti s.r.l. nei confronti di B.S., Lloyd Adriatico e A.C. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che si era pronunciata sull’impugnazione proposta nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma emessa il 26 luglio 2006.

2. Il contenzioso tra le parti era insorto a seguito di domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, sottoscritto in data 19 dicembre 2002 ed avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS), articolata da B.S., promissaria acquirente, nei confronti della promittente venditrice A.C. e fondata sulle difformità edilizie asseritamente riscontrate sul bene che impedivano la stipula del definitivo.

3. Il tribunale, all’esito dell’istruttoria comprensiva anche di ctu, ed in applicazione delle disposizioni della L. n. 47 del 1985, aveva accolto la domanda attorea e condannato la convenuta al pagamento della somma di Euro 50.000,00, pari al doppio della caparra di Euro 25.000,00 versata dall’attrice nonchè al risarcimento dei danni liquidati in complessivi Euro 2470,00, rigettando le ulteriori domande di risarcimento di parte attrice, oltre alla domanda riconvenzionale della convenuta la quale riteneva di avere titolo, stante l’inadempimento della promissaria acquirente, per trattenere la caparra a suo tempo ricevuta dalla B..

3.1. Il tribunale accertava, inoltre, la responsabilità della società Vama Appalti s.r.l. nei confronti dell’attrice perchè in qualità di mediatrice immobiliare non aveva effettuato le indagini utili ad accertare la regolarità del trasferimento della proprietà dell’immobile e la condannava alla restituzione del compenso incassato dalla promissaria acquirente B.; infine, condannava la società terza chiamata Lloyd Adriatico S.p.A. alla manleva della Vama Appalti, in forza di polizza assicurativa con la stessa sottoscritta.

4. La decisione del giudice di primo grado veniva impugnata dalla convenuta A.C. in via principale e dall’attrice B. in via incidentale con specifico riguardo alla quantificazione dei danni contrattuali ed extra contrattuali assuntivamente subiti.

4.1. Proponevano appello incidentale anche la società mediatrice che contestava la conclusione del primo giudice in ordine alla sua ravvisata responsabilità professionale non ricorrendone i presupposti, sia con riguardo alla diligenza con cui aveva operato, sia in relazione alla ritenuta commerciabilità del bene immobile oggetto della proposta contrattuale.

4.2. Anche la compagnia assicuratrice avanzava impugnazione incidentale.

4.3. Decidendo sulle rispettive impugnazioni la corte d’appello dichiarava preliminarmente l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla mediatrice VAMA per essersi tardivamente costituita in giudizio, oltre il termine di cui agli artt. 166 e 347 c.p.c..

4.4. Nel merito accoglieva l’appello principale della A. escludendo l’inadempimento della promittente venditrice per la dedotta incommerciabilità dell’immobile e, conseguentemente, l’insussistenza dell’obbligazione di garanzia in capo alla società assicuratrice Lloyd non ravvisando alcuna responsabilità in capo alla mediatrice.

4.5. Il giudice d’appello perveniva alla suddetta conclusione ritenendo che le difformità dalla concessione edilizia rilevate dal consulente d’ufficio e dal consulente di parte attrice in primo grado non potevano impedire la commerciabilità dell’immobile perchè configuravano solo una parziale difformità dalla concessione. In particolare, considerava come nel caso di specie l’immobile fosse munito di concessione edilizia, fosse stato dichiarato abitabile con certificato rilasciato il 28 marzo 2002 e come lo stesso era stato oggetto di un precedente atto di compravendita con rilascio del mutuo per l’acquisto.

4.6. Pertanto, non si configurava l’impossibilità di un eventuale sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., nè il prospettato inadempimento al contratto preliminare di vendita.

5. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società mediatrice Vama sulla base di sette motivi, cui resistono con distinti controricorsi, la società Allianz s.p.a. (quale nuova denominazione sociale di Ras s.p.a. a seguito di conferimento della Lloyd Adriatico s.p.a.) e A.C.; resiste anche con controricorso B.S. che, a sua volta, propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi, cui resistono con separati controricorsi la ricorrente principale Vama Appalti s.r.l., A.C. e Allianz s.p.a..

6.Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale la società Valma Appalti censura la sentenza d’appello per avere erroneamente affermato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riguardo alla ritenuta responsabilità della mediatrice Vama nei confronti della B. trascurando che l’appello incidentale di Lloyd aveva ad oggetto anche la premessa logica della domanda di garanzia ovvero la responsabilità del garantito Vama, responsabilità che ad avviso dell’appellante incidentale Lloyd andava esclusa.

1.1. La statuizione violerebbe gli art. 32,106, 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la chiamata in garanzia da parte di Vama avrebbe dato luogo ad una fattispecie di cause dipendenti ed inscindibili per cui l’appello incidentale validamente proposto da Lloyd avrebbe impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado circa la responsabilità della Vama verso la B..

2.Con il secondo motivo si denuncia, per un verso, la violazione dell’art. 1917 c.c., con riferimento agli artt. 331 e 332 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, per l’altro, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2.1. In particolare, si denuncia la sentenza d’appello laddove ha contraddittoriamente affermato che rimane la responsabilità della Vama (come accertata dal tribunale in primo grado) e al contempo ha escluso la manleva assicurativa della Lloyd per mancanza di responsabilità della medesima assicurata Vama.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 331,332, 333 e 334 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per non avere la corte d’appello riconosciuto a Vama, costituitasi spontaneamente per difendersi prima della notifica dell’impugnazione incidentale da parte di Lloyd, il diritto all’impugnazione tardiva, anche nel caso di scadenza del termine per impugnare o nel caso di acquiescenza alla sentenza ex art. 334 c.p.c..

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole, articolando più profili di doglianza, innanzitutto, che la sentenza impugnata abbia erroneamente applicato la disciplina della nullità dei contratti di trasferimento (con effetti reali) alla promessa di vendita intercorsa tra le parti (con effetti solo obbligatori); inoltre, censura che le difformità riscontrate configurino difformità essenziali, in violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 7, 17 e 40 e del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30,31, 21 e 40.

4.1. In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbe, in violazione degli artt. 1218,1385,1453, 1455 e 2932 c.c., avrebbe ricostruito le circostanze di fatto in termini erronei pervenendo alla errata conclusione sull’inadempimento della promittente venditrice A. e della mediatrice Vama.

4.2. In terzo luogo, si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi che essendo stati oggetto di discussione tra le parti avrebbero dovuto portare al rigetto delle domande della B..

5. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1754, 1755 e 1757 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la pronuncia ritenuto che il mediatore aveva accertato l’esistenza della concessione, della licenza di abitabilità e dell’accatastamento, senza assumere l’impegno di altre verifiche tecniche e senza considerare – il che era rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che il bene era stato oggetto di altra vendita accompagnata da rilascio di mutuo.

6. Con il sesto motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 e 1362, 1363 e 1370 c.c., nonchè dell’art. 1759 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza erroneamente escluso dalla copertura assicurativa la responsabilità del mediatiore Vama.

7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza impugnata ha disposto la condanna della ricorrente Vama al pagamento delle spese legali a favore del Lloyd ed a favore della B..

8. Il primo motivo di ricorso è fondato.

8.1. E’ principio ormai consolidato che in caso di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, l’impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorchè egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione (Cass. Sez. Un. 24707/2015; id. 21098/2017; id. 25822/2017; id. 5876/2018).

8.2. Di tale principio non ha tenuto conto la sentenza impugnata che ha statuito la scindibilità delle cause argomentando sulla scorta dell’insussistenza di un rapporto di litisconsorzio necessario fra le domande proposte dalla A., da Vama e da Lloyd (cfr. pag. 11 della sentenza).

8.3. Al contrario, il principio di diritto sopra enunciato, del tutto calzante con il caso di specie, comporta che, preso atto (come pure rilevato dalla corte romana) che Lloyd aveva impugnato i capi della sentenza che avevano condannato Vama a restituire la provvigione percepita e Lloyd a tenerla indenne dal pagamento di detta somma in forza della polizza di assicurazione sottoscritta dalle parti, l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’assicuratore Lloyd, giovi anche a Vama, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

8.4. La fondatezza della censura determina la cassazione della sentenza in relazione al capo di sentenza relativo alla responsabilità di Vama.

9. I motivi dal secondo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

10. Per quanto riguarda il ricorso incidentale della B., con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 7, 13, 17 e 40, nonchè del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 21,30, 31 e 40 e gli artt. 1218,1351,1385,1453, 1455 e 2932 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto che l’immobile oggetto del contratto preliminare fosse affetto da mere difformità edilizie, non incidenti sulla commerciabilità dello stesso e per avere ritenuto applicabili al preliminare con effetti meramente obbligatori, le disposizioni in tema di nullità ed annullabilità dei contratti ad effetti reali.

11. Con il secondo motivo si denuncia la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, artt. 1351,1453,1450,1455,1456,1457,14581460 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto applicabili i precedenti giurisprudenziali di cui alle sentenze di questa Corte n. 20258/2009 e n. 8081/2014 e, in particolare, aver considerato non precluso l’esperimento del rimedio di cui all’art. 2932 c.c., così come inapplicabile il diritto di recesso ovvero la risoluzione contrattuale per inadempimento, così disattendendo la domanda della ricorrente incidentale.

11.1. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè riguardano sostanzialmente la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale della B. e l’accoglimento della prospettazione della promittente venditrice A..

11.2. Le doglianze sono infondate.

11.3. La corte capitolina ha ricostruito le risultanze probatorie in coerenza ai consolidati principi giurisprudenziali in materia di abuso secondario e difformità parziali che consentono l’attuazione contrattuale ai sensi dell’art. 2932 c.c., escludendo l’invalidità della L. n. 47 del 1985, ex art. 40, così come la legittimità del recesso dal contratto preliminare per supposto inadempimento del promittente venditore (cfr. Cass. 8081/2014; id. 11659/2018).

12. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 1362,1363,1759, 1760 e 1917 c.c., per avere la corte territoriale in accoglimento dell’appello incidentale escluso qualunque responsabilità della mediatrice Vama in ordine alla dedotta incommerciabilità del bene e per l’effetto respinto la domanda di garanzia da questa proposta avverso la compagnia di assicurazione.

12.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi – aldilà della formale rubrica del motivo che cumula indistintamente la violazione sostanziale e processuale di numerose norme – di una contestazione che riguarda il rapporto fra la mediatrice e la terza chiamata in garanzia che sul punto aveva articolato le conclusioni poi accolte in sede d’appello e riguardanti il diritto alla provvigione legittimamente riconosciuto rispetto all’attività di mediazione finalizzata alla stipula di un preliminare di vendita che presenta delle difformità “secondarie” di cui la promissaria acquirente era peraltro consapevole (cfr. Cass. 28456/2013).

13. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 1218,1223,1224,1225, 1226 e 1385 c.c., per non avere il tribunale prima e la corte d’appello poi accolto la prospettazione delle ulteriori voci di danno allegate dalla B..

13.1. Il motivo è assorbito dall’assunto relativo all’insussistenza dell’inadempimento del promittente venditore.

14. Con il quinto motivo si deduce, per il caso di riforma della sentenza d’appello, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la sentenza di primo grado tenuto in adeguata considerazione la natura, la quantità e qualità delle prestazioni eseguite dal professionista difensore della B..

14.1. Il motivo è assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.

15. Conclusivamente l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso incidentale.

16. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta, invece, la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, mentre va respinto il ricorso incidentale.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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