Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9955 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., domiciliato in Roma, piazza Augusto Imperatore 22,

presso l’avv. Pottino G., che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. C. Zauli, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 712/20017 cron. della Corte d’appello di

Ancona, depositato il 7 novembre 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. RUSSO Libertino Alberto, che ha chiesto

il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Ancona ha condannato il Ministero della Giustizia a pagamento della somma di Euro 5.000 in favore di M.R., che aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio per risarcimento danni da incidente statale promosso il 23 novembre 1994, definito m primo grado con sentenza del 29 luglio 2004 e ancora pendente in appello alla data del 2 agosto 2006.

Ricorre per cassazione M.R. e lamenta che i giudici del merito abbiano computato la durata non già dalla notifica della citazione, bensì dalla sua rinnovazione, abbiano escluso dal computo il periodo di sospensione per la durata del processo penale pregiudiziale, abbiano liquidato il danno morale noi minimo e abbiano ingiustificatamente negato la liquidazione del danno esistenziale e biologico, determinato dall’infarto imputabile allo stress connesso alñe vicende giudiziarie seguite all’incidente.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia e propone altresì ricorso incidentale, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente determinato in tre anni la durata ragionevole dì un processo di notevole complessità. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale è fondato nei limiti di cui si dirà; il ricorso incidentale è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura. E questa valutazione non è censurabile, considerata la natura della controversia; sicchè è per questa ragione da respingere il ricorso incidentale. Errata è invece l’esclusione dal computo del periodo di sospensione del processo penale, come ingiustificata è l’esclusione dei primi quattro mesi impegnati dalla rinnovazione della citazione. Il periodo di durata eccessiva del procedimento va pertanto determinato in sei anni e otto mesi. A questa durata eccessiva va riferita la liquidazione dell’Indennizzo in conformità alla giurisprudenza, che ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630, in. 585927).

Il decreto impugnato va pertanto cassate. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 5.850, in ragione di Euro 750 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo e di Euro 1.000 per ciascun ulteriore anno di ritardo.

Il ricorrente ha lamentato anche il mancato riconoscimento del danno esistenziale e dei danno biologico. Ma il danno esistenziale non costituisce uria categoria autonoma di pregiudizio, rientrando nel danno non patrimoniale già liquidato (Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3677, m. 608130); mentre il danno biologico, che non è presunto (Cass., sez. 1, 16 marzo 2007, n. 6294, m. 599903), viene dedotto in termini tali da risultare riferibile all’incidente e all’avvio del, giudizi penale e civile, non alla loro durata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell’amministrazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 5.850 in favore di M.R., con gli interessi legali dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi Euro 1.300,00 (di cui Euro 600 per diritti, Euro 500 per esborsi) per la fase di merito e in Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori come per legge, per la fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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