Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9955 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 530/2016 proposto da:

G.C., G.A., L.L.,

G.V. anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FILIPPO CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LARA LUNARI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GIORGINI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

Dott. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI OTTAVI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO HAZAN,

STEFANO TAURINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 24677/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza 3 dicembre 2015 n. 24677 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da G.V., L.L., G.C., G.A. avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona a definizione del giudizio risarcitorio intentato dagli stessi ricorrenti nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a. e di P.G..

La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sul rilievo che i motivi di ricorso – nel quale figurava l’integrale riproduzione delle conclusioni formulate nel giudizio di appello e nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonchè le fotocopie di fogli di calcolo di interessi e rivalutazione, i verbali di udienza contenenti deposizioni testimoniali e una consulenza tecnica d’ufficio – erano stati redatti con la tecnica dell’assemblaggio di vari atti processuali e documenti sicchè la censura formulata alla sentenza impugnata risultava priva di specificità e l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione degli stessi.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso per revocazione G.V., L.L., G.C., G.A.. Risponde con controricorso la Vittoria Assicurazioni s.p.a..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Secondo i ricorrenti l’ordinanza di cui è chiesta la revocazione sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4. L’errore sarebbe consistito nell’avere la Corte di Cassazione erroneamente affermato che, dopo la comunicazione della relazione del consigliere designato, la parte ricorrente non aveva presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.. La memoria era stata invece tempestivamente presentata sicchè la Corte aveva supposto l’inesistenza di un fatto (il deposito della memoria) la cui verità era invece stabilita con certezza.

I ricorrenti deducono, inoltre, che nella memoria “era detto che la Corte avrebbe dovuto decidere sul vizio di omessa pronuncia sulla svalutazione monetaria e sugli interessi sol che avesse compiutamente esaminato la trascrizione delle conclusioni e di conteggi (per G.V., L.L. in G. e G.C.) e le deposizioni testimoniali trascritte (per G.A.) e la CTU per G.V.”; evidenziano infine che “nella memoria erano stati quindi indicati i motivi, gli atti e i documenti già analiticamente e particolarmente illustrati assieme ai motivi di ricorso”.

2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

L’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione deve consistere in un errore di natura percettiva e deve avere carattere decisivo, nel senso che in mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata.

Movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha ribadito che l’omesso esame di atti difensivi della parte, quando non si sia tradotto in omissione di pronuncia su domande ed eccezioni formulate dalla medesima e non abbia comportato una svista percettiva del giudice in ordine all’esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva, non è riconducibile all’errore di fatto e non è pertanto denunciabile con l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 30/03/1994, n. 3137; v. anche, più recentemente, Cass. 18 dicembre 2012, n. 714 e, con particolare riferimento alla memoria ex art. 378 c.p.c., Cass. 1/03/2016, n. 4050).

Con particolare riguardo all’omesso esame della memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stato poi specificamente affermato che l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., può emergere soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, occorrendo a tal fine che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, la cui pretermissione ha condotto ad una soluzione opposta rispetto a quella che altrimenti sarebbe stata adottata (Cass. 7/11/2016, n. 22561).

In applicazione di questi principi, un errore di fatto revocatorio dipeso da omesso esame di una memoria depositata ex art. 378 c.p.c., è stato individuato nella pretermissione, da parte della Corte di Cassazione, di una doglianza di giudicato esterno fondata su una sentenza di legittimità intervenuta dopo la proposizione del ricorso e sollevata con eccezione proposta nella predetta memoria (Cass. 24/07/2015, n. 15608).

Nel caso di specie, non si ravvisa il carattere decisivo dello scritto difensivo non considerato, in quanto esso non evidenziava elementi di fatto la cui pretermissione ha costituito la ragione determinante della statuizione impugnata.

Con tale statuizione la Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona ravvisando una violazione dei principi di autosufficienza e di specificità, sul rilievo che lo stesso era stato redatto con la tecnica dell’assemblaggio di eterogenei atti e documenti processuali che aveva reso impossibile cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi.

Questo vizio genetico del ricorso non era sanabile attraverso la successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. 7/04/2005, n. 7260; Cass. 29/03/2006, n. 7237; Cass. 23/08/2011, n. 17603; Cass. 25/02/2015, n. 3780), per modo che, per un verso, non può attribuirsi rilevanza alle deduzioni dei ricorrenti in ordine alla specifica indicazione, nella memoria medesima, dei motivi, degli atti e dei documenti necessari in funzione della statuizione sul vizio della sentenza di merito asseritamente consistente nell’omessa pronuncia sulla svalutazione monetaria e sugli interessi, mentre, per altro verso, l’omessa lettura della stessa memoria deve reputarsi assolutamente irrilevante in ordine alla successiva statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Il ricorso per revocazione va dunque dichiarato inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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