Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9955 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9955 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 2545-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
746

contro
GEA DI MARTINELLI & C. SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CHIARINA IANNI giusta delega a

Data pubblicazione: 15/05/2015

margine;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 136/2008 della

COMM.TRIB.REG.

di L’AQUILA, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si
riporta e chiede l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CATENACCI
delega Avvocato IANNI che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Ufficio di Avezzano ha notificato alla S.a.s. Gea di
Martinelli & c. l’avviso di recupero del credito d’imposta per

388/2000, in considerazione della mancata presentazione del
modello CVS. Il ricorso della contribuente, respinto in primo
grado, è stato accolto in appello, con la sentenza indicata in
epigrafe, che/ dopo aver rilevato che alla data del 16.5.2002 la
contribuente aveva utilizzato l’intero credito spettante, ha
ritenuto intangibile il relativo diritto, rilevando che la
presentazione all’Ufficio dei dati occorrenti per la ricognizione
degli investimenti realizzati doveva ritenersi stabilita a pena di
decadenza per il diverso caso in cui, pur essendo stato
conseguito anteriormente all’8 luglio 2002, il diritto non era, poi,
stato esercitato.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un motivo. La Società contribuente resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione dell’art 62,
co 1, della L n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, 1° co, n. 3
cpc, e si sottopone il seguente quesito: “Dica la Corte Suprema
adita se, in materia di investimento in aree svantaggiate
agevolabili, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000, la

i

investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all’art. 8 della L n.

decadenza dal contributo conseguito automaticamente è
condizionata al mancato invio del modello CVS al Centro di
Servizio nel termine previsto dall’art 62 della L n. 289/2002

utilizzazione del credito, con la conseguenza che ha errato la
CTR nell’applicare al caso de quo il principio contrario”.
2. Il ricorso è fondato. 3. La L. 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 8, nel suo testo originario, stabilisce che ai soggetti titolari di
reddito d’impresa, i quali, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuino
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate individuate dalla
Commissione CE, è attribuito un credito d’imposta, determinato
con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo
d’imposta e da indicarsi nella relativa dichiarazione dei redditi. Il
D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 10, ridisciplina l’agevolazione in
esame, prevedendo, tra l’altro, che per fruire del contributo le
imprese devono inoltrare, in via telematica, un’istanza contenente
specifici requisiti. Il D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, (non
convertito), nel disporre il monitoraggio delle agevolazioni per
gli investimenti nelle aree svantaggiate, prevede che i soggetti
interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, nel
termine del 31 gennaio 2003 e a pena di decadenza, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. La L.
27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, -al fine di assicurare una

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(ossia entro il 28 febbraio 2003) a prescindere dall’avvenuta

corretta applicazione delle disposizioni in materia di
agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, nonché
di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi- dispone che

entrate, nel termine del 28 febbraio 2003 e a pena di decadenza, i
dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati. In
conclusione, l’automatismo del diritto al contributo è stato prima
eliminato, poi, procedimentalizzato con la fissazione, a pena di
decadenza, del termine del 31 gennaio 2003, per comunicare i
dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati:
termine, da ultimo, prorogato al 28 febbraio 2003; i soggetti
interessati, per espressa diposizione della L. n. 289, sospendono
l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della stessa legge e la riprendono a
decorrere dal 10 aprile 2003 (31 marzo 2003 nel D.L. n. 253).
4. In conseguenza del descritto iter normativo, che, come
già osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5324 del 2012),
integra una mera vicenda di successione di leggi nel tempo, non
infrequente nella decretazione d’urgenza e nella legislazione
fiscale, il credito d’imposta della contribuente, ancorchè
maturato prima dell’8 luglio 2002, è soggetto al disposto di cui
all’art. 62 della L n. 289 del 2002, della L. n. 289, che, non solo,
dispone la sospensione degli ulteriori utilizzi del contributo, ma
impone, appunto, ai soggetti interessati l’obbligo di comunicare
all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, i dati occorrenti

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i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle

per la ricognizione degli investimenti realizzati. 5. La distinzione
tra credito maturato e credito utilizzato operata dalla CTR non
trova, dunque, base nella disposizione in commento, la cui

corretta applicazione delle disposizioni agevolative depone in
senso contrario, tenuto conto che l’obbligo di comunicazione dei
dati è volto a consentire la ricognizione degli investimenti
realizzati in riferimento al credito d’imposta già attribuito e già
utilizzato, essendo, per converso, disposta, ai medesimi fini, la
sospensione degli ulteriori utilizzi del credito medesimo.
5. L’impugnata sentenza va, in conseguenza, cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa
va decisa col rigetto del ricorso del contribuente.
6. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le
spese dell’intero giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza in
materia si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del
ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo. Spese compensa
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 20/5.

finalità antielusiva ed il dichiarato intento di assicurare la

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