Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9955 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9955 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 782-2008 proposto da:
PENNIELLO FLORINDA C.F. PNNFRN55H41H243U nella sua
qualità di tutrice dell’interdetto COZZOLINO SALVATORE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORRE DI
7,

PRATOLUNGO
ROSSELLA,
2014
652

presso

studio dell’avvocato BUONANNI

lo

rappresentata e difesa dall’avvocato SANNINO

GIOVANNI giusta delega in atti e da ultimo domiciliata
presso

LA

CANCELLERIA

DELLA

CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 08/05/2014

-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;

nonchè contro

I.N.P.S.

SOCIALE C.F.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, PULLI
CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6297/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/12/2006 R.G.N. 5180/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– controri corrente –

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

inammissibilità in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.12.2006, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il
gravame proposto nei confronti dell’INPS e condannava il Ministero dell’Interno a
corrispondere a Penniello Florinda, nella qualità di tutrice di Cozzolino Salvatore, i ratei
maturati per l’ indennità di accompagnamento in favore di quest’ultimo a far data dal
27.5.1997 sino alla data della pronuncia, confermando nel resto l’impugnata sentenza del
pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento al 19.7.1999. Rilevava il
giudice del gravame che, benchè invitata a produrre idonea certificazione reddituale,
l’appellante aveva prodotto soltanto dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed uno stato di
famiglia dell’interdetto, e che, pertanto, in difetto di idonea prova, doveva confermarsi la
decisione quanto alla condanna di pagamento del beneficio assistenziale fino alla data del
19.7.1999. Diversa valutazione doveva essere fatta, invece, con riguardo all’indennità di
accompagnamento, per la quale nessun rilievo assumeva il reddito dell’interessato,
cosicchè, per tale prestazione la condanna doveva essere estesa ai ratei maturati
successivamente alla data stabilita nella sentenza di primo grado, sino alla pronunzia della
sentenza d’appello.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Penniello, con unico motivo d’impugnazione,
cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Economia e Finanze. Il Ministero dell’Interno
è rimasto intimato, mentre l’INPS ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Penniello denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge 15/68, dell’art.
1 e ss. della legge 127/97 e dell’art. 1 e ss. del d.P.R. 20.10.1998 n. 403, ai sensi dell’ art.
360, n. 3, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., ai
sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., invocando la legge 127/97 ed il relativo regolamento di
attuazione per sostenere che, in omaggio al principio di semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa, l’interessato è ed era esonerato dalla produzione di
certificati concernenti stati, fatti o qualità personali di cui alle lettere da a) a i) dell’art. 1
d.P.R. 403/98 e che, pertanto, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà doveva
riconoscersi attitudine certificativa, quando era in causa la medesima pubblica
amministrazione nei cui confronti, in virtù delle leggi richiamate, la medesima dichiarazione
era dotata di tale attitudine.

Tribunale di Noia, che aveva limitato la condanna alla corresponsione dei ratei della

Il ricorso è infondato.
Va, infatti, richiamato, per disattendere i rilievi di cui al motivo di impugnazione, il principio
reiteratamente affermato da questa Corte, alla cui stregua la prova del reddito per
beneficiare delle prestazioni di invalidità civile non può essere data mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, essendo questa rilevante nei soli rapporti amministrativi ed
invece priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr. Cass. 28.8.2013 n. 19833,
ritenuta valida anche ai fini dell’applicazione del nuovo testo della L. n. 118 del 1971, in
relazione alla efficacia della dichiarazione da rendere con riguardo mancato svolgimento
di attività lavorativa, ritenendosi che la disposizione non evidenzia deroga alcuna circa la
rilevanza di dichiarazioni di tale genere solo nell’ambito amministrativo, restando
impregiudicati i principi sulla prova operanti nei giudizi civili, nei quali peraltro, in difetto di
specifici limiti normativi, è ammessa anche la prova per presunzioni.

li principio di diritto in tale pronunzie già affermato, sicuramente valido anche con
riferimento al requisito reddituale richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di
inabilità è quello secondo cui la relativa prova non può essere fornita in giudizio mediante
mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge
per le autocertificazioni, posto che l’efficacia delle dichiarazioni sostitutive — come già detto
– può ritenersi solo nei rapporti amministrativi, non potendo alle stesse attribuirsi analoga
efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte costituita, ai
sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2003, non essendo il
ricorso manifestamente infondato e temerario, e nei confronti delle altre per non avere le
stesse svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.
Così deciso in ROMA, il 25.2.2014

Cass. 20.12.2010, n. 25800). Tale principio, già affermato da Cass. 5167/2003, è stato

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