Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9954 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 27/05/2020), n.9954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22425/2015 proposto da:

R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COL DI

LANA 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PERAINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO DISEGNI;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE 12,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUIDO SANTAGOSTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 366/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- S.M., titolare della omonima impresa edile, convenne in giudizio R.A.M. innanzi al Tribunale di Acqui Terme, chiedendo di dichiarare l’intervenuta risoluzione per inadempimento da parte della committente dei due contratti di appalto stipulati e, in subordine, la condanna al pagamento a saldo di tutti i lavori eseguiti negli immobili siti in (OMISSIS), oltre al risarcimento del danno. La convenuta propose domanda riconvenzionale di intervenuta risoluzione dei contratti per inadempimento dell’appaltatore.

Il Tribunale, espletata l’istruttoria, pronunciò la risoluzione dei contratti per inadempimento dell’attore, condannandolo al pagamento dei danni, pari ad Euro 11601,10, corrispondenti ai costi necessari per la eliminazione dei difetti riscontrati nella esecuzione delle opere.

2.- Su gravame del S., resistito dalla R., che propose appello incidentale, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò la Ripetta al pagamento in favore del S. della somma di Euro 24506,17, corrispondenti all’ammontare dei lavori eseguiti e non ancora pagati.

L’appellante si era doluto che il primo giudice lo avesse ritenuto inadempiente in modo prevalente, per avere con lettera del 6 dicembre 1999 comunicato alla committente che, non avendo raggiunto un accordo con la stessa per il pagamento delle opere fino ad allora eseguite, avrebbe sospeso i lavori. Aveva sostenuto non esservi prova della pattuizione di un termine essenziale di consegna rispetto al quale sarebbe stato in ritardo; che non era stato provato che controparte avrebbe perso parte dei contributi regionali richiesti a causa del lamentato ritardo; nell’ottobre del 1999 la committente gli aveva affidato altro lavoro; la sussistenza dei vizi riscontrati dal c.t.u. non era rilevante ai fini della declaratoria di risoluzione, poichè gli stessi erano riconducibili per lo più a problemi derivanti dalla sospensione dell’attività di cantiere e non erano tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione; i vizi non erano stati denunciati in corso d’opera; la quantificazione delle opere eseguite e di quelle necessarie alla eliminazione dei vizi erano state eseguite utilizzando prezziari risalenti al 1998-1999 le prime e al 2007 le seconde; era legittima la eccezione da lui sollevata ex art. 1460 c.c. e, a seguito del rifiuto di pagamento di ulteriori acconti, la successiva sospensione dei lavori, in quanto al momento della sospensione la committente era debitrice nei suoi confronti per l’importo di Lire 41.208.810. La committente aveva, invece, chiesto il risarcimento dei danni per il grave ritardo nell’esecuzione dei lavori, nonostante i termini stabiliti dalla Regione per accedere al contributo già assegnato e non più corrisposto nella quota parte di Lire 3.000.000; aveva dedotto che il versamento di acconti da parte sua era stato documentato in Lire 153.000000 o almeno Lire 146.000.000, come riconosciuto nella citazione introduttiva, e, con la corresponsione di ulteriori somme in contanti, gli acconti corrisposti ammontavano a Lire 162.000.000; che in sede di ATP erano emersi vizi gravi, e pacifica era la mancata ultimazione delle opere. Aveva lamentato, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento del danno relativo alla quota di contributo regionale non percepita ed al maggior costo da sostenere per il completamento delle opere.

Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte di merito, premesso che solo il primo dei due contratti, stipulato il 16 ottobre 1998,avente ad oggetto la realizzazione ex novo di un magazzino in (OMISSIS) e l’esecuzione di lavori di restauro alla porzione di un edificio adiacente, per l’importo di Lire 78.000.000, oltre a Lire 10.600.00 per ulteriori modifiche commissionate il 3 novembre 1998, prevedeva una precisa scansione temporale nel pagamento di acconti e l’indicazione della data di consegna (30 giugno 1999), mentre nel secondo contratto, stipulato in data 4 ottobre 1999, avente ad oggetto ulteriori lavori di restauro relativi alla porzione di fabbricato in (OMISSIS) nonchè modifiche all’impianto di riscaldamento di un immobile in (OMISSIS), per un importo di Lire 80.000.000, non vi erano pattuizioni analoghe, osservò che sussistevano profili non chiariti in causa che non consentivano di ritenere provato il ritardo. In particolare, la Corte territoriale rilevò che: la richiesta di contributo regionale, inoltrata sin dal 26 agosto 1997 ed accolta con decreto del 3 agosto 1998, cioè in data di gran lunga precedente il preventivo oggetto del primo contratto, riguardava solo la realizzazione del magazzino, mentre il primo contratto aveva ad oggetto anche, come chiarito, lavori di restauro; non era stato chiarito se l’ammontare della richiesta di contributo riguardasse solo la parte dei lavori concernenti la realizzazione del magazzino; non era chiaro il motivo per cui, nonostante l’asserito ritardo, peraltro non contestato prima del giudizio, la committente avrebbe concluso con l’appaltatore un nuovo contatto in data 4 ottobre 1999; mancavano univoci riscontri dell’impegno assunto dal S. di completare il solo magazzino entro il termine assegnato dalla Regione, tenuto conto che il contratto comprendeva anche altre opere e la data di consegna era stata indicata come meramente prevista; nessun termine essenziale era stato previsto per le altre opere pattuite.

Quanto ai vizi riscontrati dal c.t.u., la Corte fece presente che dall’esito della c.t.u. era emerso che le opere eseguite erano rimaste incomplete e con vizi emendabili senza la necessità di un totale rifacimento. Ciò posto, il giudice di secondo grado, esaminate le reciproche domande di risoluzione per grave inadempimento, rilevò che, seppure la committente era stata inadempiente alle proprie obbligazioni, lo era stata in misura non grave, avendo provveduto ad effettuare pagamenti per Lire 27.000.000 pochi giorni dopo aver ricevuto la lettera di diffida del 6 dicembre 1999 ed ulteriori Lire 5.000.000 in data 1 febbraio 2000. Nonostante ciò, il S. aveva deciso di interrompere definitivamente i lavori in entrambi i cantieri, allorchè l’ammontare delle somme effettivamente esigibili era pari a Lire 5.690.5721, cioè ad una somma, seppure non insignificante, non particolarmente elevata, ove si consideri che l’ammontare del pagamento per le opere da eseguire era pari a 67.399.524. La Corte di merito ritenne quindi che la condotta dell’appaltatore rendesse del tutto prevalente il suo inadempimento, tenuto anche conto che, in sede di tentativo di conciliazione, essendogli stata contestata l’esecuzione di alcune opere non a regola d’arte, il S. non si era offerto di riprendere i lavori per emendare i vizi, neanche dopo aver ricevuto l’ulteriore acconto di Lire 5.000.000. L’inadempimento dell’appaltatore fu attribuito non tanto alla esecuzione di opere affette da vizi e difetti, quanto alla sospensione dei lavori in assenza di un giustificato motivo. Venne pertanto rigettata la domanda dell’appaltatore di risarcimento del danno derivante dalla perdita di guadagno conseguente alla sospensione dei lavori commissionati, che presupponeva la imputabilità della risoluzione alla committente.

Quanto all’appello incidentale della R., la Corte sabauda ribadì che non vi era la prova che il S. avesse assunto l’obbligo di completare il magazzino di (OMISSIS) entro un termine essenziale collegato al termine assegnato dalla Regione in sede di concessione del contributo. Nè vi era la prova che le opere oggetto del contributo fossero le stesse poi commissionate al S., nè dell’importo effettivamente liquidato dalla Regione e del minore importo liquidato. Quanto all’asserito danno conseguente ai maggiori oneri sostenuti per il completamento delle opere, il giudice di secondo grado osservò che non risultava affidato alcun appalto per la esecuzione delle stesse. Non poteva, pertanto, essere imputato all’appaltatore originario il protrarsi della inerzia della committente che, con la lievitazione dei prezzi, potesse comportare un onere maggiore rispetto a quello previsto in forza dei contratti stipulati.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la R. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1183,1453, 1455 e 1457 c.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al medesimo punto decisivo della controversia, cioè l’inadempimento di parte resistente per i ritardi nella esecuzione dei lavori. Rileva la ricorrente che il termine, fissato al 30 giugno 1999, per la esecuzione delle opere di cui al contratto del 1998 era essenziale, e non meramente prudenziale, come dimostrerebbe la circostanza che dovette essere richiesta una proroga di due mesi alla Regione. La ricorrente aveva poi dovuto sospendere i pagamenti in ragione del sempre maggior ritardo accumulato dal S. nella esecuzione dei lavori, erroneamente ritenuto dalla Corte di merito non provato nè grave, nè idoneo a determinare la risoluzione ex art. 1453 c.c., nonostante la controparte non avesse mai contestato il ritardo, limitandosi a sostenere il carattere non essenziale del termine. In tale situazione, la decisione di stipulare con la stessa parte un altro contratto poteva tutt’al più essere considerata una decisione imprudente. In definitiva, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento a suo favore delle voci di danno ulteriori rispetto a quella relativa alla eliminazione dei vizi riscontrati nelle opere eseguite.

2.- La censura è priva di fondamento.

Essa si risolve in una critica della qualificazione che del termine apposto al contratto del 1998 ha operato la Corte di merito, considerandolo meramente indicativo alla stregua di una serie di elementi il cui valore indiziarlo non viene scalfito dal mezzo di gravame.

La sentenza impugnata ha, tra l’altro, valorizzato, ai fini della formazione del suo convincimento al riguardo, la mancata prova che il S. avesse assunto l’obbligo di completare i lavori previsti dal contratto del 1998 nel termine assegnato dalla Regione, non ritenendo sufficiente, per questo, che il teste L. avesse dichiarato che “in cantiere se ne parlava spesso”. Il carattere essenziale del termine era dedotto dalla signora R. in relazione alla richiesta di contributo regionale per la realizzazione del magazzino in (OMISSIS), tant’è che la stessa annovera tra i danni subiti per il ritardo nella esecuzione dei lavori l’importo di 3.000.000 corrispondenti alla parte di contributo non versato per effetto del mancato rispetto del termine fissato. Tuttavia il contratto del 1998 non prevedeva solo la realizzazione del magazzino, ma, come chiarito in narrativa, anche altri lavori, ai quali pure si riferiva la data di consegna, ma in relazione ai quali l’essenzialità del termine neppure era stata allegata.

La Corte ha poi valutato la circostanza della conclusione di un ulteriore contratto di appalto il 4 ottobre 1999, quale elemento sintomatico di una certa affidabilità del S. nella valutazione della committente, incompatibile con il rilievo di una situazione di ritardo grave. Ed ancora, il giudice di secondo grado ha svolto un rilievo di tipo lessicale, riferendosi alla espressione adottata nel contratto, ove si indicava la data “prevista” di consegna al 30 giugno 1999: espressione, codesta, che non evoca una necessità stringente di rispetto del termine.

A fronte di tali riflessioni, la ricorrente non offre argomenti di peso che possano orientare verso una diversa soluzione, evidenziando errori nell’applicazione di norme giuridiche ovvero “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, “motivazione apparente”, “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” o “motivazione perplessa od incomprensibile”, uniche ipotesi in cui è individuabile la violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed in cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, sono ancora ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata.

3.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1667 c.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al medesimo punto decisivo della controversia, cioè l’inadempimento di parte resistente per vizi delle opere da questa realizzate. La ricorrente richiama una serie di difetti dei lavori eseguiti per la realizzazione del magazzino, evidenziati dall’accertamento tecnico preventivo dalla stessa richiesto, tra i quali la omessa utilizzazione del ferro necessario per costruire la soletta al piano terra, e la mancata ultimazione, o realizzazione non a regola d’arte, delle opere edili, ciò che le aveva causato un danno di Lire 3.000.000, per la decurtazione del finanziamento concesso dalla Regione. Tali gravi inadempienze avevano indotto la committente a sospendere il pagamento dei rimanenti importi richiesti. La ricorrente contesta, quindi, l’importo residuo da versare da parte sua per i lavori non ancora pagati, considerato il valore attribuito dal c.t.u. alle opere realizzate, dal quale occorre dedurre il costo, quantificato in Euro 11601,10, relativo agli interventi di ripristino necessari per correggere i vizi.

4.- Il motivo non può trovare ingresso nella presente sede. Esso impinge all’evidenza in valutazioni fattuali il cui apprezzamento spetta alla competenza del giudice di merito, e che inammissibilmente si tenta di sottoporre all’esame della Corte al fine di ottenere una rivalutazione del corredo probatorio non consentita in sede di legittimità.

5.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 5500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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