Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9954 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30260-2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA,

22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA TESTUZZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI VITA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI SPA, in persona del suo procuratore speciale

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo

studio dell’avvocato ELETTRA BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO SPAGNOLO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3904/2013 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 02/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A., premesso che aveva subito il furto della sua autovettura e che tale evento era coperto dalla polizza assicurativa da lui stipulata con la Fondiaria Sai s.p.a., convenne quest’ultima dinanzi al Giudice di pace di Catania, chiedendone la condanna al pagamento del relativo indennizzo, nella misura (Euro 4.005,00) corrispondente allo stimato valore commerciale del veicolo, decurtato del 10% a titolo di franchigia.

Dopo avere sospeso il processo in attesa della definizione di quello pendente presso altro giudice tra le medesime parti ed avente ad oggetto il risarcimento diretto, D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 149 dei danni occorsi alla stessa autovettura in conseguenza di un sinistro verificatosi prima del furto – e dopo che quest’ultimo giudizio era stato definito con condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento della somma di Euro 4.995,00, con esclusione del diritto al rimborso dell’IVA, “non risultando agli atti la prova dell’avvenuta riparazione del mezzo” – il Giudice di pace rigettò la domanda per mancata prova dell’avvenuta riparazione del veicolo successivamente al sinistro.

In seguito all’appello del C., il Tribunale di Catania, dopo avere sollevato d’ufficio l’eccezione relativa al giudicato esterno formatosi tra le parti “in ordine alla mancata riparazione del mezzo” alla luce della precedente sentenza emessa a definizione del giudizio risarcitorio, ha confermato la decisione di primo grado correggendone la motivazione, sui rilievi: che l’entità dei danni nel giudizio risarcitorio era stata quantificata dal CTU in Euro 4.995,00 avuto riguardo allo stato del veicolo dopo il sinistro (come risultante dalla documentazione fotografica prodotta dal proprietario), nonchè al costo dei ricambi e al lavoro necessari per la riparazione; che il successivo giudizio di condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo dovuto in caso di furto aveva ad oggetto l’effettivo valore del veicolo al momento della sottrazione, stimato dal proprietario in Euro 4005,00, detratto lo scoperto del 10% come da contratto di assicurazione; e che su tale valore incideva radicalmente il giudicato formatosi sulla mancata riparazione del veicolo medesimo, dovendo concludersi che esso, per effetto dei danni subiti nel precedente sinistro (liquidati in misura superiore allo stimato valore commerciale e non riparati), non valeva nulla al momento del furto.

Avverso la decisione del Tribunale C.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso la UnipolSai (già Fondiaria Sai) s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 112 c.p.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, per effetto della precedente sentenza emessa a definizione del giudizio di risarcimento dei danni riportati dal veicolo nel sinistro verificatosi prima del furto, si era formato il giudicato “in ordine alla mancata riparazione del mezzo”. Deduce la diversità della causa petendi e del petitum della domanda risarcitoria rispetto a quelli della domanda avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo per furto. Evidenzia che tra i due giudizi non sussisteva rapporto di pregiudizialità. Sottolinea che l’accertamento della riparazione del veicolo non rientrava nell’oggetto della prima domanda, limitata all’accertamento del diritto al risarcimento. Sostiene che egli, in quanto parte vittoriosa, non aveva interesse ad impugnare la decisione favorevole emessa a definizione del predetto giudizio e che il rilievo – tra l’altro contenuto nella sola motivazione della sentenza ma non riprodotto nel dispositivo – secondo cui non era stata raggiunta la prova della riparazione del veicolo, non equivaleva all’affermazione che la riparazione non era avvenuta e aveva efficacia circoscritta al giudizio in cui era stato formulato, restando sempre possibile accertare la circostanza dell’avvenuta riparazione in altro giudizio, avente petitum e causa petendi differenti.

2. Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicato sostanziale di cui all’art. 2909 c.c. – il quale, come riflesso di quello formale previsto dall’art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico per l’emanazione della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, quando l’azione in esso dispiegata abbia requisiti costitutivi (personae, petitum e causa petendi) identici (cfr., in termini, Cass. 20/04/2007, n.9486; in precedenza v. Cass. 28/10/2005, n.21096; Cass. 29/05/1999, n. 5241; Cass. 17/05/1997, n.4393; Cass. 05/06/1996, n. 5222).

Restano invece fuori dal giudicato gli accertamenti di fatto che non abbiano integrato antecedenti logici necessari della decisione e che pertanto non hanno costituito oggetto di quest’ultima nel senso sopra precisato, il cui contenuto ben può essere riesaminato in un giudizio successivo avente ad oggetto una domanda diversa da quella sulla quale è stata emessa la precedente decisione.

Nella vicenda in esame, la circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato prima del furto era una circostanza di fatto il cui accertamento non costituiva premessa necessaria o fondamento logico-giuridico della pronuncia di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno, il cui titolo giustificativo era integrato unicamente dalla sussistenza del rapporto assicurativo, dal danneggiamento dell’autovettura dell’assicurato e dal comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista.

La predetta circostanza non costituiva pertanto oggetto della decisione e non poteva considerarsi coperta dal giudicato costituito dalla suddetta pronuncia, la quale infatti non conteneva alcuna statuizione in tal senso, recando soltanto, in motivazione, il rilievo sull’assenza di prova al riguardo.

La circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato ben poteva pertanto formare oggetto di accertamento nel successivo giudizio avente ad oggetto la diversa domanda di accertamento del diritto all’indennizzo conseguente al furto dell’autovettura, nel quale era stata dedotta a fondamento della nuova pretesa azionata verso la società di assicurazioni.

Il giudice del merito, investito di tale pretesa, avrebbe dunque potuto accertare la circostanza previa ammissione delle prove dedotte dal deducente oppure, ritenuta l’irrilevanza o l’inammissibilità di tali prove, avrebbe potuto reputare la circostanza non provata e decidere di conseguenza, ma non poteva ritenere che la stessa fosse coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata sulla precedente e diversa domanda risarcitoria.

Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto.

3. Il secondo motivo – con il quale il ricorrente lamenta che il giudice d’appello, dopo avere ritenuto accertato, sulla base del rilievo di giudicato esterno, che il veicolo non era stato riparato, abbia dato per scontato che lo stesso non avesse alcun valore al momento del furto, omettendo di considerare la circostanza, da lui debitamente allegata, che la vettura, benchè danneggiata, manteneva pur sempre un valore di mercato (sia pure inferiore a quello del veicolo integro) di tal che l’accertamento della mancata riparazione non faceva venir meno il suo diritto all’indennizzo ma determinava soltanto la contrazione quantitativa di quest’ultimo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio della causa, ex art. 383 c.p.c., al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che si uniformerà ai principi sopra illustrati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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