Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9954 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9954 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 933-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SOCIETA’ SAN SISTO SRL;
– intimato Nonché da:
SOCIETA’

AN SISTO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 15/05/2015

in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio
dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO BELLINGACCI giusta delega a
margine;
– controrícorrente incidentale –

AGENZIA DELLE ENTRATE;

intimato

avverso la sentenza n. 99/2008 della COMM.TRIB.REG. di
PERUGIA, depositata il 26/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato BELLINGACCI
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 99/3/08, depositata il 26.11.2008, la CTR
dell’Umbria, confermando la decisione di primo grado, ha

beneficio dell’imposta di registro in misura fissa, di cui alla L. 27
dicembre 1977, n. 984, art. 7, comma 4, in relazione all’acquisto
di terreni agricoli da parte della S.r.l. San Sisto. I giudici
d’appello hanno ritenuto che: a) l’idoneità dei fondi acquistati ad
aumentare l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito,
mediante il miglioramento qualitativo e quantitativo, era
sufficiente a fondare il diritto all’agevolazione, circostanza
incontroversa e pure documentata dalla perizia depositata dalla
contribuente; b) la redazione del piano di coltura era previsto per
il godimento di diversi benefici finanziari, piano che, peraltro,
era stato approvato dalla Comunità Montana Monti del
Trasimeno.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con due motivi. La contribuente ha resistito con
controricorso, con cui ha proposto ricorso incidentale
condizionato affidato a tre mezzi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, la ricorrente principale lamenta che la
statuizione sub a) di p’arte narrativa incorre nella violazione degli
artt.7, co 3,1ett. b e 10, co 7, della L n. 984 del 1977, dovendo
l’aumento del reddito e l’efficienza dell’azienda “trovare

i

annullato l’avviso di liquidazione con cui era stata revocato il

riscontro in atti concreti, dai quali risultino effettivi i
miglioramenti delle colture, attraverso la presentazione di piani
di coltura e rimboschimento formati ed approvati dall’Ente

2. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass. n. 16832 del
2008) ha, già, affermato che “il presupposto per usufruire della
tassazione agevolata prevista dall’art. 7, comma 4, lett. b), della
legge 27 dicembre 1977, n. 984, è l’idoneità dei fondi rustici
oggetto di acquisto ad aumentare l’efficienza dell’azienda ed il
relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e
quantitativo delle colture forestali, non richiedendosi l’effettiva
realizzazione di interventi di forestazione, ai sensi dell’art. 10
della citata legge”. Tale principio si fonda sulla considerazione
che le finalità della L. n. 984 del 1977, artt. 7 e 10, sono
complementari e diverse, attraverso agevolazioni e provvidenze
articolate e differenziate: mentre l’articolo 7 concede ai soggetti
beneficiari delle provvidenze benefici fiscali per determinati atti,
tra cui l’acquisto di fondi rurali che siano idonei “ad aumentare
l’efficienza dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il
miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali”
l’art. 10 specifica “gli indirizzi generali per il settore della
forestazione, (…) riguardo alle esigenze dell’incremento della
produzione legnosa (…)” ed impone ai “proprietari ed ai
possessori (…) dei terreni rimboschiti o migliorati di compiere le
operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad

2

Regione…”.

un piano di coltura e conservazione formato ed approvato
secondo quanto stabilito dalle leggi regionali” (cfr., pure, Cass.
n. 22217 del 2011; n. 13656 del 2009). 4. E’, poi, stato,

del 1977 non è in alcun modo coordinato con l’art. 10, u.c., della
stessa legge, come si desume dal fatto che non è stabilito alcun
termine decadenziale per la presentazione del “piano” e
l’effettuazione dei lavori; con la conseguenza che la mancanza di
previsione di detti termini perentori non permette di far
conseguire la revoca dell’agevolazione nel caso in cui siano
assenti “piano” e lavori; con la conseguenza che il
riconoscimento del diritto alla registrazione in misura fissa, di
cui all’art. 7, co 4, in commento, non richiede l’effettiva
realizzazione di interventi di forestazione (Cass. n. 26771 del
2013).
5. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di
motivazione in relazione ai tempi di approvazione del piano
dalla Comunità Montana Monti del Trasimeno ed all’ambito
d’incidenza di tale piano sul totale del fondo acquistato con le
agevolazioni, resta, in conseguenza, assorbito.
6. Il rigetto del ricorso principale priva la contribuente
dell’interesse all’esame di quello incidentale condizionato.
7. La Corte ravvisa giusti motivi per compensare tra le parti
le spese del giudizio, per essersi la giurisprudenza consolidata in
epoca successiva alla presentazione del ricorso.

3

ulteriormente osservato che l’art. 7, co 4, lett. b) della L. n. 984

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

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