Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9953 del 20/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 20/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 9953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29480/2014 proposto da:

ENTE NAZIONALE TURISMO TUNISINO, in persona del suo legale

rappresentante/direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

FABRIZI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA CARBONE,

LEILA DE DOMINICIS, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DHL EXPRESS ITALY SRL, in persona del Consigliere

B.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO, 15, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO MUNGO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO BONAVOGLIA giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9741/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha

chiesto l’infondatezza del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ente Nazionale per il Turismo Tunisino (ENTT) oppose il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla DHL Express s.r.l. la somma di Euro 4.469,45 a titolo di corrispettivo per il trasporto di scatole di fotocopie da (OMISSIS).

Il Giudice di pace, in seguito al versamento banco judicis della somma di Euro 997,50, revocò il decreto, sul presupposto della congruità di tale importo.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente l’appello della DHL s.r.l., ha rideterminato il corrispettivo dovuto dall’ENTT nella somma di Euro 3.743,50, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, sui rilievi: che risultava prodotta in primo grado la lettera di vettura sottoscritta dal mittente per accettazione delle condizioni generali di contratto poi prodotte dal vettore, il cui art. 5 (non costituente clausola vessatoria in quanto riguardante l’oggetto del contratto) faceva riferimento alle tariffe in vigore, pure depositate dalla DHL e non contestate dalla controparte; che in applicazione di queste tariffe – e tenuto conto del peso della merce – doveva appunto liquidarsi la di Euro 3.743,50, non risultando alcun riferimento ad ulteriori adeguamenti tariffari; che non rilevava in contrario il diverso preventivo depositato dall’ENTT, il quale era stato redatto in epoca successiva al trasporto oggetto di causa e si riferiva a soggetti diversi; e, infine, che il debitore non poteva essere considerato consumatore ai fini dell’assoggettamento alla disciplina contenuta nel codice del consumo (la cui applicabilità era stata peraltro tardivamente dedotta) in quanto espletava la propria attività a fini di lucro.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ente Nazionale per il Turismo Tunisino attraverso sette motivi. Ha risposto con controricorso La DHL Express s.r.l..

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria e ha fatto pervenire uno scritto intitolato “note di udienza”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Lo scritto intitolato “note di udienza” reca delle repliche alle conclusioni del pubblico ministero e sottolinea profili già evidenziati nel ricorso e nella memoria. Esso è inammissibile in quanto l’art. 380-bis c.p.c., comma 1, inserito dal D.L. n. 168 del 2016, convertito nella L. n. 197 del 2016, autorizza le parti a depositare memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio ma non a depositare note successive in replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero.

2. vanno esaminati congiuntamente il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo per ragioni di connessione.

3. Con il primo motivo (violazione degli artt. 320, 184 e 311 c.p.c.) l’Ente Nazionale per il Turismo Tunisino censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato il corrispettivo del trasporto in base alle tariffe in vigore prodotte dal vettore e richiamate dalle condizioni generali di contratto accettate dal mittente con la sottoscrizione della lettera di vettura.

Deduce che in realtà la controparte non aveva mai prodotto le tariffe e che, quand’anche la produzione fosse avvenuta, essa sarebbe stata tardiva in quanto effettuata, successivamente alla prima udienza, unitamente alla memoria di replica autorizzata dal giudice di pace, e dunque in un momento in cui erano maturate le preclusioni alla produzione documentale.

4. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia), l’ente ricorrente, movendo dal rilievo in ordine al mancato deposito del documento contenente le tariffe praticate, censura la sentenza per avere ritenuto provato che il corrispettivo del trasporto ammontasse alla somma richiesta dal vettore; sostiene, inoltre, che la motivazione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto ininfluente in funzione della prova contraria il preventivo da esso depositato che indicava la minor somma di Euro 997,50 (poi addirittura ridotta ad Euro 700) sarebbe apodittica, illogica e inadeguata in quanto la Corte di merito, per un verso, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali la DHL avesse praticato nei suoi confronti condizioni più onerose rispetto a quelle riservate agli altri clienti (tra l’altro pretendendo da un cliente abituale un prezzo cinque volte superiore a quello riservato ai clienti occasionali) e, per altro verso, avrebbe dovuto chiarire perchè non fosse attendibile un preventivo redatto in tempi diversi (ad es. evidenziando se vi fossero state ragioni tecniche, produttive o di mercato che avevano determinato una notevole variazione del prezzo nel settore dei trasporti).

5. Con il quarto motivo (violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 e dell’art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia), L’Ente Nazionale per il Turismo Tunisino deduce che le condizioni generali del trasporto (che secondo la Corte di merito erano state accettate dal mittente mediante la sottoscrizione della lettera di vettura) non erano state in realtà allegate alla lettera medesima e dunque non potevano essere conosciute dal mittente. Evidenzia inoltre che le stesse condizioni generali, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non contenevano alcun riferimento alle tariffe in vigore. Sostiene che, pertanto, non poteva ritenersi provata nè l’approvazione delle condizioni generali da parte del mittente nè la conclusione del contratto alle condizioni previste dalle suddette tariffe. Si duole infine che la Corte territoriale abbia omesso di motivare in ordine all’inefficacia delle condizioni generali del contratto e in ordine alla necessità della specifica approvazione per iscritto delle singole clausole, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2.

6. Con il quinto motivo (violazione dell’art. 1362 c.c.) il ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia fondato la sua decisione sulla ritenuta accettazione delle condizioni generali senza operare un processo interpretativo che tenesse conto dell’effettiva volontà delle parti e del loro comportamento complessivo anteriore e successivo all’esecuzione del trasporto.

7. Tutti gli illustrati motivi sono inammissibili.

7.1. Le censure fondate sul vizio di motivazione non tengono conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 24 luglio 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).

Nella vicenda in esame non solo devono escludersi vizi riconducibili all’inesistenza (sotto il profilo della mancanza assoluta o della mera apparenza) o all’incoerenza della motivazione (sotto il profilo della sua perplessità, dell’obiettiva incomprensibilità o della sussistenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) atteso che, al contrario, la Corte di merito ha esaustivamente dato conto delle ragioni per le quali ha escluso sia la rilevanza probatoria del preventivo prodotto dal mittente con riguardo al trasporto oggetto di causa (sul rilievo che esso era stato “redatto in data successiva”, era “relativo a soggetti diversi” e si riferiva a un “trasporto di cui si ignora la natura”) sia il carattere vessatorio delle condizioni generali del contratto nella parte in cui contenevano il richiamo alle tariffe (sul presupposto che si trattasse di clausola attinente al contenuto del contratto medesimo) – ma deve ritenersi che tali vizi non siano stati neppure denunciati, considerato che il ricorrente, pur facendo formale riferimento non solo all'”insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, ma anche all'”omissione” di essa, ne ha tuttavia sostanzialmente censurato l’insufficienza e l’inadeguatezza.

Le censure non sono pertanto ammissibili in quanto volte a suscitare un sindacato non più consentito alla Corte di legittimità.

7.2. Le censure fondate sulle asserite violazioni di legge, pur denunciando formalmente vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestano nella sostanza il giudizio espresso dalla Corte di Appello in ordine alla ritenuta accettazione delle condizioni generali del trasporto contenenti il richiamo alle tariffe in vigore, compiuta dal mittente mediante la sottoscrizione della lettera di vettura. Esse dunque attengono al medesimo profilo di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, la quale ha motivatamente ritenuto, alla luce dell’esame dei documenti depositati e delle allegazioni delle parti, che fosse stata raggiunta la prova della stipulazione del contratto di trasporto alle condizioni allegate dal vettore e nel rispetto delle tariffe da questo depositate.

La censura volta a dedurre l’omesso o tardivo deposito delle tariffe da parte del vettore pone inoltre nel processo una questione nuova, non dedotta in sede di appello. Essa difetta infine di specificità in relazione al tenore della decisione adottata dalla Corte territoriale, la quale è fondata anche sulla circostanza che le tariffe non risultavano contestate dal mittente.

8. Con il terzo motivo (violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione) l’Ente Nazionale per il Turismo Tunisino censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la lettera di vettura fosse stata sottoscritta dal mittente. Deduce che tale asserzione costituisce travisamento dei fatti in quanto la predetta lettera non era stata mai sottoscritta.

8.1. Anche questo motivo è inammissibile.

Ribadito che la decisione impugnata ha tratto l’accertamento che il contratto di trasporto fosse stato concluso alle più onerose condizioni allegate dalla DHL Express s.r.l. dal rilievo che risultava prodotta in atti la lettera di vettura sottoscritta dal mittente per accettazione delle condizioni generali recanti specifico riferimento alle tariffe in vigore, l’ammissibilità della censura con la quale il mittente medesimo deduce che la lettera non era stata da lui sottoscritta è destinata ad infrangersi sul principio di diritto secondo cui non è ammissibile contestare, con il ricorso per cassazione, un fatto (la sottoscrizione di un documento) ritenuto esistente dal giudice del merito, dovendo essere utilizzato il diverso rimedio della revocazione, atteso che la fondatezza della censura potrebbe essere accertata solo mediante l’esame del documento, attività preclusa al giudice di legittimità (Cass. 10/03/2006, n. 5251; Cass. 13/11/2006, n. 24166).

9. Con il sesto motivo (violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005 e del D.Lgs. n. 231 del 2002) l’ente ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile nei suoi confronti la disciplina posta dal codice del consumo e lo ha condannato agli interessi moratori sul rilievo che esso svolgerebbe la sua attività a fini di lucro. Deduce, in contrario, di essere un’organizzazione priva di personalità giuridica e senza scopo di lucro, il cui oggetto è la promozione turistica della Tunisia in Italia.

9.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.

In primo luogo esso richiama genericamente due decreti legislativi, quello recante il c.d. Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) e quello attuativo della Direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), senza indicare le norme di diritto specificamente violate sulle quali si fonda l’impugnazione, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4.

In secondo luogo la sola deduzione secondo la quale difetterebbe lo scopo di lucro non è sufficiente nè ai fini dell’applicazione della normativa in tema di clausole vessatorie contenuta nel D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e segg. (posto che l’assenza di tale finalità non è sufficiente ai fini dell’attribuzione della qualifica di consumatore, normalmente spettante alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata: Cass. 12/03/2014, n. 5705; Cass. 23/09/2013, n. 21763) nè ai fini dell’esclusione della condanna agli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 3, la quale presuppone unicamente che il pagamento sia effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale (art. 1), e cioè di un contratto tra soggetti esercenti un’attività economica organizzata o una libera professione (art. 2, lett. a e c). Non è dunque sufficiente la deduzione circa la mancanza di scopo di lucro occorrendo quella della mancanza dei requisiti di organizzazione ed economicità nell’esercizio dell’attività svolta.

In terzo luogo il motivo difetta di specificità in ordine al tenore della statuizione impugnata, nella quale la Corte di merito ha chiarito per quale ragione ha escluso il carattere vessatorio della clausola delle condizioni generali del trasporto recante il richiamo alle tariffe in vigore e ha altresì censurato la tardività della deduzione circa l’asserita applicabilità del codice del consumo.

10. Con il settimo motivo (violazione dell’art. 91 c.p.c.) il ricorrente censura la liquidazione delle spese dei gradi di merito effettuata dalla Corte territoriale. Deduce che il giudice d’appello non avrebbe rispettato le tariffe di cui al D.M. n. 140 del 2012 (applicabile ratione temporis), liquidando somme in eccesso nella misura del 50% per il primo grado e del 95% per il secondo grado. Lamenta inoltre che, in considerazione della circostanza che l’appello era stato solo parzialmente accolto, il giudice di merito avrebbe dovuto proporzionalmente ridurre la liquidazione degli onorari.

10.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, avuto riguardo al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in sede di ricorso per cassazione, la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicchè è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo (Cass. 05/05/1975, n. 1740; Cass. 27/10/2005, n. 20904; Cass. 20/05/2016, n. 10409).

11. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13 , comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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