Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9953 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9953 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 217-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
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contro
ERCOLINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio
dell’avvocato ROSA LANATA’, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 15/05/2015

nonchè contro
IMMOBILIARE FRANCESCA SRL, ERCOLINI GIOVANNA, ERCOLINI
ALBERTA, ERCOLINI FERNANDA, ERCOLINI MARIA;
– intimati Nonché da:

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio
dell’avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CIRO DELL’AQUILA giusta
delega in calce;
– controricorrente incidentale contro
ERCOLINI GIOVANNA, ERCOLINI FERNANDA, ERCOLINI ALBERTA,
ERCOLINI MARIA, ERCOLINI GIOVANNI, AGENZIA DELLE
ENTRATE;
– intimati Nonché da:
ERCOLINI MARIA, ERCOLINI ALBERTA, ERCOLINI FERNANDA,
ERCOLINI GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell’avvocato
GIANNI ROMOLI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CIRO DELL’AQUILA giusta delega in calce;
– controricorrentl incidentali contro
ERCOLINI GIOVANNI, AGENZIA DELLE ENTRATE, IMMOBILIARE

IMMOBILIARE FRANCESCA SRL in persona del legale

FRANCESCA SRL;
– intimati

avverso la sentenza n. 85/2008 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 03/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si
riporta;
uditi per i controricorrenti l’Avvocato LANATA’ che si
riporta alla memoria per Ercolini Giovanni e l’Avvocato
DELL’AQUILA che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito
l’incidentale.

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR della Toscana, con sentenza n. 85/5/08, depositata
il 3.11.2008, ha confermato, dopo aver riunito gli appelli, le
altre parti indicate in epigrafe, avevano annullato sia l’avviso di
liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, in relazione alle
compravendite di un lotto edificabile, ex art 33 della L. n. 388
del 2000, che l’atto di rettifica del valore dichiarato. I giudici
d’appello hanno ritenuto, da una parte, sussistente il diritto
all’agevolazione, data l’esistenza di un piano di iniziativa
privata, ancorchè la relativa convenzione fosse stata stipulata in
epoca successiva alla data del trasferimento, e data la tempestiva
esecuzione delle opere, dichiarando assorbite le altre censure; ed
hanno affermato, dall’altra, che il prezzo indicato nell’atto era
congruo, in riferimento al valore venale dell’area, tenuto conto
che la relazione di stima si fondava su prezzi indicati in offerte
di vendita successive di tre anni, prendeva in esame aree non
omogenee e non teneva adeguatamente conto dell’onere
connesso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza. Giovanni Ercolini ha depositato
controricorso, successivamente illustrato da memoria, e gli altri
contribuenti hanno, arich’essi, depositato controricorso, col quale
hanno proposto ricorso incidentale condizionato.

sentenze che, su istanza della S.r.l. Immobiliare Francesca e delle

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che la sentenza è passata
in giudicato nei confronti di Giovanni Ercolini, tenuto conto che
Terme Via Amendola 32, presso lo studio dell’Avv. Ciro
Dell’Aquila, che, tuttavia, come si desume dall’intestazione della
sentenza impugnata, era rappresentato da altro difensore e
risultava domiciliato altrove. La costituzione in questo grado di
Giovanni Ercolini è avvenuta con atto notificato all’Agenzia
delle Entrate il 19 marzo 2010, di tal chè la sanatoria della
notifica inesistente ha effetto

ex nunc,

con conseguente

passaggio in giudicató della sentenza nei suoi confronti.
2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa
applicazione degli artt. 33, co. 3, della L. n. 388 del 2000, 2 della
L. n. 388 del 2000 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360, co. 1,
n. 3 cpc, l’Agenzia delle Entrate si duole che la CTR abbia
ritenuto applicabile l’agevolazione in assenza della preventiva
della stipulazione e sottoscrizione della convenzione, senza la
quale il piano di iniziativa privata non può dirsi perfezionato.
3. Il motivo è infondato, pur dovendo integrarsi la
motivazione della sentenza. L’art. 33, co 3, della L n. 388 del
2000 prevede che sono soggetti all’imposta di registro dell’i per
cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati

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il ricorso è stato notificato al predetto intimato in Montecatini

ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che
l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni
dal trasferimento. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa

iniziativa pubblica, l’art. 2, co 30, della L. n. 350 2003 dispone
che le agevolazioni fiscali “si applicano, in ogni caso, a seguito
della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore”.
4. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la
disposizione del citato art. 33 intende dar rilievo non al riscontro
formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano
particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in
area in cui, come appunto quelle soggette a piano
particolareggiato, sia possibile edificare. Non rileva neanche che
ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e
non di uno strumento attuativo, stante la centralità che
l’utilizzazione edificatoria avvenga, con condizione legale
risolutiva, per opera dello stesso soggetto acquirente, entro
cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835 del 2008; n. 28010 del
2009; ord. n. 5933 del 2013), e ciò in quanto la norma intende
sia agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio, che favorire,
per i noti riflessi economici anche collettivi, direttamente
l’attività edificatoria di aree e lotti inutilizzati (cfr., anche, Cass.
n. 4890 del 2013).
5. Viene, dunque, in rilievo la qualificazione edificatoria
di un’area, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa

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privata, parificati ai fini in esame, al piano particolareggiato di

Corte, con le sentenze nn. 25505 e 25506 del 2006, in materia di
registro e di ICI, hanno affermato che la stessa, a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 36, co 2, del dl n. 223 del 2006,
ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal
Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da
parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici
attuativi; principio applicato, anche, in tema di imposte sui
redditi (cfr. da ultimo, Cass. n. 13142 del 2014, in tema di
plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).
6. Alla stregua di tali principi, e tenuto conto della ratio
legis

anzidetta, va, quindi, confermato l’orientamento

giurisprudenziale (Cass. n. 20864 del 2010; n. 7898 del 2012)
secondo cui: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di
cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 388 del 2000 (…) si
applica anche nel caso in cui al momento della registrazione
dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento
dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora
stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato
nell’art. 2 della legge n. 350 del 2003, sempreché sia rispettato il
termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria”, e ciò in
quanto l’art. 2, co 30, della L. n. 350 del 2003 sancisce che la
sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto
all’agevolazione e non stabilisce che la sottoscrizione della

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(convertito in L. n. 248 del 2006) va desunta dalla qualificazione

convenzione deve precedere l’atto di disposizione; semprecchè,
beninteso, la convenzione poi intervenga (com’è accaduto nella
specie) -così che l’immobile sia incluso in un piano

tempestivamente e nel rispetto delle norme urbanistiche di
riferimento.
7. Tale conclusione non è preclusa dalla natura di jus
singulare che viene generalmente riconosciuta alle norme fiscali
agevolatici in quanto considerate derogatorie rispetto alle norme
impositive altrimenti applicabili alle fattispecie considerate,
tenuto conto che anche le norme agevolatrici possono presentare
margini interpretativi e che l’opzione esegetica caldeggiata dalla
ricorrente comporterebbe un’incongrua, contrastante,
valutazione delle caratteristiche edificatorie del fondo, a seconda
che ne consegua o meno un utile a favore dell’erario (nel primo
caso, ai fini del calcolo della plusvalenza, o dell’inapplicabilità
del sistema di valutazione automatica previsto dall’art. 52, co 4,
del TU registro, nel secondo caso, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione), e finirebbe col contrastare con il principio di
collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, co 1, dallo Statuto
dei diritti del contribuente, le cui norme, emanate in attuazione
degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come
principi generali dell’ordinamento tributario, costituiscono, in
quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento,
criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme

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“regolarmente approvato”- e le costruzioni siano state realizzate

tributarie.
8. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di
motivazione in cui è incora l’impugnata sentenza nel ritenere
violazione degli artt. 51 e 52 del dPR n. 131 del 1986, per non
avere la CTR considerato che il controllo comparativo “sui
prezzi di vendita sperati dai proprietari ben oltre tre anni dopo la
stipula dell’atto in esame” era legittimo, potendo l’Ufficio
avvalersi di ogni elemento di comparazione.
9. La denunciata violazione di legge è infondata: la CTR
ha valutato la proposta di vendita successiva di oltre un triennio
all’atto per inferirne non l’illegittimità della ripresa, in
riferimento alla possibilità dell’Ufficio di avvalersi di
qualsivoglia elemento comparativo, ma, piuttosto, l’incongruità
del parametro di valutazione adoperato, avendo rilevato che lo
stesso rifletteva la speranza di ricavato dei venditori e non il
prezzo in effetti incassato, argomento che unitamente a quello
relativo alla non omogeneità delle aree esaminate in riferimento
a quelle trasferite ed all’incidenza dei costi di urbanizzazione ed
alla cessione di area al Comune, rendono la motivazione della
sentenza, del tutto, congrua.
10. Il ricorso principale va, quindi, rigettato, restando
assorbito l’esame di quello incidentale condizionato.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.

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congruo il valore del bene, e, col terzo motivo, denuncia la

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di
Giovanni Ercolini, lo rigetta nei confronti delle altre parti,
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in € 2.000,00 più accessori, in favore di Giovanni
Ercolini ed in € 8.000,00 più accessori, in favore degli altri
controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 19.2.2015

assorbito quello Mcidentale. Condanna la ricorrente al

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