Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9953 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 15/04/2021), n.9953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33707/2019 R.G., proposto da:

V.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Abbate Guglielmo,

con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Ascanio Giancarlo, con studio in Roma, giusta procura in calce al

ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 16 aprile 2019 n.

2394/19/2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. n.

28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 febbraio 2021

dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

V.A., nella qualità di cessato amministratore unico della “A.G.W. S.r.l.”, in fallimento, con sede in Latina, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 16 aprile 2019 n. 2394/19/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per IRE ed IRAP relative all’anno 2008 nei confronti della predetta società, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina il 30 ottobre 2017 n. 1242/06/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto il difetto di legittimazione processuale del cessato amministratore unico, essendo stato già impugnato l’atto impositivo dal curatore della società fallita. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per cassazione, sul presupposto della carenza di interesse. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti costituite con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto il proprio difetto di legittimazione processuale.

Ritenuto Che:

1. Il motivo è infondato.

1.1 Secondo questa Corte, in linea generale, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 43, la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; se, però, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (tra le altre: Cass., Sez. 6, 6 luglio 2016, n. 13814; Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2018, n. 2626).

1.2 Con specifico riguardo alla materia tributaria, si è detto anche che l’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicchè, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (per tutte: Cass., Sez. 5, 15 marzo 2006, n. 5671; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2006,

n. 6393; Cass., Sez. 5, 30 aprile 2014, n. 9434; Cass., Sez. 5, 18 marzo 2016, n. 5392; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2018, n. 8132).

1.3 In tal caso, quindi, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e società fallita, il cui difetto di legittimazione processuale assume carattere assoluto (in argomento: Cass., Sez. 2, 4 dicembre 2018, n. 31313).

1.4 In sede di memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, il ricorrente ha insistito sull’affermazione della propria legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice tributario in base al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 2, facendo leva sullo stretto collegamento al procedimento penale a suo carico per il reato di bancarotta fraudolenta (R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 216).

Tuttavia, anche in tale ipotesi, la legittimazione processuale del fallito non può prescindere dalla subordinazione all’inerzia degli organi fallimentari. Dunque, resta il fatto che, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito, compresi nel fallimento, sta in giudizio il curatore, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, comma 1, spettando al fallito una legittimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, ipotesi da escludere dunque allorchè il curatore sia parte, indipendentemente dalla sua concreta condotta processuale; il fallito può svolgere, dunque, attività processuale unicamente nei limiti dell’intervento R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 43, comma 2, cioè per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico, o nei limiti dell’intervento adesivo dipendente, che comunque non gli attribuisce il diritto di impugnare la sentenza in autonomia dal curatore (in termini: Cass., Sez. 11/44 maggio 2012, n. 7448).

1.5 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso la legittimazione processuale del cessato amministratore (peraltro, nemmeno l’ultimo in ordine temporale e, quindi, in ogni caso, non abilitato ad un’eventuale supplenza del curatore) della società fallita all’impugnazione dell’atto impositivo per insussistenza dell’inerzia del curatore della società fallita.

2. Stante l’assoluta infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella somma complessiva di Euro 17.2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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