Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9953 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9953 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 22155-2012 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
2014

difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, D’ALOISIO
CARLA, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;

610

– ricorrente o

contro

FALLIMENTO “CARAGNANO GIUSEPPE”;

Data pubblicazione: 08/05/2014

- intimato avverso la sentenza n. 236/2011 della CORTE D’APPELLO
DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il
30/09/2011 R.G.N. 354/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VENUTI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO

R.G. n. 22155/12
Ud. 19 febbr. 2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opposizione allo stato passivo proposta dall’INPS, ammetteva
l’Istituto al passivo del fallimento “Caragnano Giuseppe”, per la
complessiva somma di 19.219,87 per crediti privilegiati e
chirografari, in luogo dell’importo di lire 291.706.568 per il quale
l’Istituto aveva proposto domanda di insinuazione tardiva del
credito per omissioni contributive relative al periodo ottobre
1988 – giugno 1994.
Tale decisione veniva confermata, a seguito di
impugnazione dell’Istituto, dalla Corte d’appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 30
settembre 2011.
La Corte di merito, dopo aver richiamato la normativa di cui
all’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/95 in materia di
prescrizione di contributi di previdenza e assistenza obbligatoria,
ha motivato la decisione con la sola seguente argomentazione:
“Esattamente il Tribunale di Taranto ha ritenuto che, “fermo il
deposito del ricorso del 16-6-99, l’INPS ha prodotto in giudizio
tre ricorsi per decreto ingiuntivo del 4-1, 5-1 e 7-2-95 così
interrompendo il corso della prescrizione abbreviata prevista
dalla legge. Ritenuta provata la domanda dell’INPS sulla base dei
decreti ingiuntivi in parola, tale credito andava compensato con
il credito di 1727,20 vantato dal Caragnano nei confronti
dell’Inps. La sentenza va pertanto confermata”.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione l’Istituto
sulla base di due motivi. La curatela del fallimento non ha svolto
attività difensiva.

Il Tribunale di Taranto, con sentenza resa a seguito di

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso, denunziando violazione e
falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/95, degli artt. 2953 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.
nonché vizio di motivazione, l’Istituto ricorrente, premesso che la
questione che questa Corte è chiamata a risolvere attiene alla

contributive relative al periodo 1 ottobre 1988 – 30 maggio 1994,
osserva che la Corte di merito, nel confermare la decisione di
primo gritio, si è limitata ad affermare che la prescrizione era
stata interrotta solo dai tre decreti ingiuntivi rispettivamente del
4 gennaio, 5 gennaio e 7 febbraio 1995, riconoscendo all’Istituto
i relativi crediti.
Viceversa, aggiunge, la Corte territoriale avrebbe dovuto
esaminare la copiosa documentazione prodotta dall’INPS a
sostegno delle domande e verificare quale fosse il termine di
prescrizione applicabile a ciascun credito richiesto 1 ti~Loc”`4″44
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costituita da n. 9 decreti

ingiuntivi‘ e da una sentenza passata in giudicato; da n. 5 atti di
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precetto relativi al mancato pagamento della contribuzione
previdenziale relativa ai mesi di marzo, aprile, agosto e
settembre 1990; dalla dichiarazione del direttore della sede di
Taranto dell’Istituto, prodotta a sostegno del decreto ingiuntivo
del 7 febbraio 1995, dalla quale risultavano dovuti i contributi
relativi al “trimestre settembre – ottobre 1993” e ai mesi di
gennaio, febbraio e giugno 1994, “non sovrapponendosi pertanto
alle omissioni contributive per le quali erano stati chiesti altri
due dei nove decreti ingiuntivi in atti, nel mese di gennaio 1995”.
Rileva il ricorrente che, nonostante la suddetta
documentazione non fosse stata contestata dalla curatela
fallimentare, la Corte di merito ha omesso ogni verifica,
limitandosi ad affermazioni generiche ed apodittiche.
Precisa la data di emissione di ciascun decreto ingiuntivo,
l’importo ingiunto e i periodi di riferimento dei relativi contributi

applicazione del termine di prescrizione alle omissioni

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omessi. Precisa altresì i crediti derivanti dai singoli atti precetto
nonché quello derivante dalla “sentenza del 14 giugno 1991 n.
576”.
Deduce che alcuna prescrizione si è verificata per i crediti
in questione, operando il termine decennale, peraltro interrotto
dalla notificazione dei vari titoli.

applicazione degli artt. 1243 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.
nonché vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la sentenza
impugnata ha riconosciuto alla curatela un credito (E 1.727,20)
del tutto inesistente, senza fornire alcuna motivazione al
riguardo, nonostante esso fosse stato contestato dall’Istituto.
3. Il ricorso è fondato, essendo la motivazione della
sentenza impugnata del tutto insufficiente e lacunosa.
La Corte di merito, come esposto nella narrativa, ha
affermato che, “fermo il deposito del ricorso del 16-6-99”, l’INPS
ha “prodotto in giudizio tre ricorsi per decreto ingiuntivo del 4-1,
5-1 e 7-2-95, così interrompendo il corso della prescrizione
abbreviata prevista dalla legge”. Ha quindi riconosciuto
all’Istituto soltanto tali crediti.
Nulla dice però il giudice d’appello sulla sorte degli altri
decreti ingiuntivi, degli atti di precetto e della sentenza
richiamati dal ricorrente, sui quali il credito dell’Istituto era
fondato, documenti tutti depositati in atti e trascritti in ricorso.
La sentenza si limita infatti a motivare nei termini dianzi
indicati.
Parimenti, la sentenza impugnata non spiega a quale titolo
la curatela fallimentare vanta il credito di 1.727,20, che è stato
compensato con il maggior credito dell’Istituto, limitandosi la
Corte di merito ad affermare che tale credito era “vantato dal
Caragnano”.
Appare pertanto evidente il vizio di motivazione da cui è
affetta la sentenza impugnata, contenendo questa vistose lacune

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa

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circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ.).
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione
della sentenza e rinvio, per il riesame, al giudice indicato in
dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014.

P.Q.M.

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