Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9953 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/05/2011), n.9953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato LOCATELLI

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLOSI SALVATORE,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LIMA 28, presso lo studio dell’avvocato NICOLOSI MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONANNO ANTONIETTA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

5/11/09, depositata il 24/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 16 maggio 2005, il Tribunale di Catania, accogliendo parzialmente le domande svolte da D.B.G. nei confronti di L.V.L., aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato oralmente dal secondo al primo in data 18 settembre 1998, con le conseguenze riferibili alla mera tutela obbligatoria di cui alla L. n. 108 del 1990, art. 2 e aveva altresi’ condannato il L.V. a pagare all’originario ricorrente alcune differenze retributive, comprensive del t.f.r..

Su appello del D.B., la Corte d’appello di Catania aveva riformato, con sentenza depositata il 24 dicembre 2009 e notificata il 18 febbraio 2010, il capo della sentenza di primo grado relativamente alle conseguenze della accertata inefficacia del licenziamento orale, applicando la disciplina di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 2 confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificato il 12 – 13 aprile 2010, L.V.L., deducendo la violazione del giudicato interno e la contraddittorieta’ della motivazione.

In particolare, affermando che il D.B. non avrebbe impugnato con l’appello il capo di sentenza che aveva accertato la cessazione del rapporto alla data del 18 settembre 1998 con conseguente formazione del giudicato interno sul punto, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato tale giudicato laddove, pur confermando conseguentemente la condanna al pagamento del T.F.R., avrebbe contraddittoriamente ordinato la reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro con le ulteriori conseguenze proprie della c.d. tutela reale.

D.B.G. resiste alle domande con rituale controricorso, di cui peraltro non risulta la rituale notifica al ricorrente (la notifica e’ infatti avvenuta a mezzo del servizio postale, ma manca in atti la necessaria attestazione della relativa ricezione da parte del ricorrente).

Il procedimento e’ regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso e’ stato valutato come manifestamente infondato dal relatore designato il quale ha pertanto redatto la relazione di cui all’art. 380 c.p.c., chiedendo che la relativa trattazione avvenisse in camera di consiglio.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Secondo quanto riprodotto in giudizio dal controricorrente, risulta dagli atti che il D.B. aveva chiesto in primo grado la condanna del convenuto al pagamento del t.f.r. “nella denegata ipotesi in cui il licenziamento non dovesse dichiararsi tamquam non esset”.

In coerenza con la valutazione della applicabilita’ della sola tutela obbligatoria al licenziamento inefficace del D.B. (la quale puo’ implicare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro), il Tribunale aveva accolto, tra le altre, anche la domanda di pagamento del t.f.r.

Appellando la sentenza di primo grado col ribadire la domanda di reintegrazione e di risarcimento danni ex art. 18 S.L., il D. B. ha pertanto necessariamente coinvolto nel motivo di appello anche l’alternativa richiesta (perche’ inerente alla ritenuta tutela obbligatoria in contrapposizione alla richiesta tutela reale) di accertamento della cessazione del rapporto alla data del 18 settembre 1998, negata in via principale.

Ne consegue che nessun giudicato interno si era formato su questo accertamento e quindi che nessuna violazione dell’art. 2909 c.c. e’ stata commessa dalla Corte territoriale laddove ha accolto l’appello proposto dall’appellante per ottenere la reintegrazione.

Quanto infine alla conferma da parte della Corte territoriale della restante parte della sentenza di primo grado, che comprendeva anche la condanna al pagamento del t.f.r., quest’ultimo dato non puo’ certo essere interpretato, alla luce della sequenza di atti riassunta, come implicita conferma della definitivita’ dell’accertamento sulla estinzione del rapporto, rispetto al quale sarebbe poi contraddittoria, secondo il ricorrente, la disposta reintegrazione, ma e’ evidentemente frutto di una svista da parte dei giudici dell’appello, che peraltro non viene in questa sede censurata come tale con la conseguente richiesta di annullamento della sentenza per ottenerne la restituzione.

Sulla base delle considerazioni svolte, il collegio, aderendo alla prospettazione del relatore, ritiene il ricorso manifestamente infondato e lo respinge. Nulla per le spese, dovendosi ritenere assente l’intimato dal presente giudizio, in ragione della inesistenza della notificazione del controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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