Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9952 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9952 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 13755-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
743

contro
SOCIETA’ IMMOBILIARE TURISTICA ELEFANTE E FINADI SPA;

intimato

avverso la sentenza n. 6/2009 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 02/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 15/05/2015

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che
ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Venezia notificò al Notaio
Sandi Massimo, a seguito di denuncia di avverata condizione, un

ipotecarie e catastali, versate in misura fissa, invece che
proporzionale, in relazione all’atto, da lui rogato, col quale la
Società Site & Finadi S.p.A. aveva acquistato un immobile di
interesse storico. L’atto fu impugnato dalla Società compratrice
ed il ricorso fu rigettato in primo grado, ma la decisione fu
riformata in appello, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla
CTR del Veneto, che: a) affermò la legittimazione della Società,
obbligata principale, a proporre il ricorso; e b) ritenne l’imposta
ipotecaria e catastale dovuta in misura fissa.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Entrate, con tre motivi. La Società intimata non
ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi, la ricorrente deduce, in
riferimento ai numeri 4 e 3 del 1° co dell’art. 360 cpc, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 cpc, per avere
la CTR affermato la legittimazione della Società ad impugnare
un atto che era stato notificato al Notaio in qualità di ufficiale
rogante della denuncia di avverata condizione e firmatario della
stessa.
2. Premesso che la doglianza va valutata sotto la

i

avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte

i

prospettazione dell’error in procedendo, in quanto viene in
rilievo l’istituto della legittimazione attiva, che, al pari di quella
passiva, attiene alla questione, rilevabile d’ufficio, della legittima

2012), la stessa è fondata. 3. A norma dell’art. 57 del dPR n. 131
del 1986, il notaio che ha redatto l’atto ed ha richiesto la
registrazione è obbligato (quale responsabile di imposta) in
solido con la società (obbligato principale) al pagamento
dell’imposta. Ne deriva che legittimamente l’ufficio ha notificato
l’avviso di liquidazione al notaio in base all’art. 1292 cc,
secondo cui, in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può
essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento
da parte di uno libera gli altri”, e rimette al creditore, nella specie
all’amministrazione finanziaria, la facoltà di scegliere l’obbligato
al quale rivolgersi, senza alcun dovere di notificare l’avviso
anche alla società (cfr. Cass. n. 4047 del 2007 e n. 15005 del
2014), principio che, sotto il profilo processuale, si esprime nella
regola che esclude la sussistenza del litisconsorzio necessario tra
i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria (cfr., da ultimo,
Cass. n. 24098 del 2014). 4. Da tali principi consegue, da una
parte, che la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza
dell’atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal
modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di
chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali, e,
dall’altra, che la mancata impugnazione ha reso definitivo il

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instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. SU n. 1912 del

rapporto tributario nei confronti del Notaio.
5. Resta da aggiungere che tale accertamento non
pregiudica la posizione della Società -che, come si legge in

chiaro se sia o meno stata impugnata)- tenuto conto che, a norma
dell’art 1306, 1° co, cc, “la sentenza pronunciata tra il creditore
ed uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri
debitori”, potendo, solo, esser opposta, ex art. 1306, 2° co, cc, su
istanza del condebitore, che ritenga di potersi avvalere del
giudicato favore formatosi nei confronti di altro condebitore
(semprecchè, beninteso, non si sia confronti nei suoi confronti di
un giudicato diretto contrario sul medesimo punto)
6. Da tale accertamento discende la cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, co 3, cpc,
atteso che la causa non poteva essere proposta per il difetto di
legittimazione della ricorrente, restando assorbito l’esame del
terzo motivo, con cui si censura la statuizione sub b) di parte
narrativa.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata. Condanna l’intimata al pagamento delle spese del
giudizio, che si liquidano in e 1.000,00, per ciascuno dei gradi di
merito, ed in € 2.000,00, per il presente giudizio di legittimità,

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sentenza, pare esser stata destinataria di una cartella (non è

SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D
N. 13I TA:13. -LL. H _N. 5

oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

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