Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9952 del 15/04/2021

Cassazione civile sez. III, 15/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 15/04/2021), n.9952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 29016 e 29810 del ruolo

generale dell’anno 2017 proposti da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del funzionario, rappresentante per procura, L.G.F.

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,

dall’avvocato Maurizio Parisi, (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

SICILCASSA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in liquidazione coatta

amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, legale

rappresentante pro tempore, L.M., rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Amagliani,

(C.F.: MGLRRT56SO4F158L);

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale di IRFIS

S.p.A. –

G.C., (C.F.: (OMISSIS)), quale procuratore speciale di

CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), a sua volta

rappresentante per procura del CREDITO VALTELLINESE S.C. (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato Fabrizio Guerrera (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale

procuratrice di INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (8) S.r.l. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura

M.R., rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,

dall’avvocato Francesco Celona, (C.F.: CLNFNC54H16F158M);

– ricorrente – controricorrente ai ricorsi di IRFIS S.p.A. e del

Credito Valtellinese S.C. –

nei confronti di:

IRFIS – FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA S.p.A., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante

pro tempore, Gu.Ca., rappresentato e difeso, giusta

procura allegata al controricorso, dall’avvocato Giuseppe Sturniolo

(C.F.: STRGPP48SO4F158A);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

nonchè

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale rappresentante di CASTELLO FINANCE

S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)) e di INTESA SAN PAOLO S.p.A. (C.F.:

(OMISSIS));

INTESA GESTIONE CREDITI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

L.M.S., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale legale

rappresentante della figlia minore L.M.S.S. (C.F.:

(OMISSIS));

CALLIOPE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

M.F.F. METALLURGICA FRATELLI F. S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

F.S. (C.F.: (OMISSIS)), F.L. (C.F.:

(OMISSIS)), B.D. (C.F.: (OMISSIS)), BI.Pa. (C.F.:

(OMISSIS)), F.M. (C.F.: (OMISSIS));

F.C. (C.F.: (OMISSIS)), F.A. (C.F.: (OMISSIS)),

D.M. (C.F.: (OMISSIS));

Avv. MA.An., (C.F.: (OMISSIS)), quale custode dei beni

pignorati;

BANCA DI ROMA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

C.L., (C.F.: (OMISSIS)), quale Notaio delegato al

compimento delle operazioni di vendita;

I.N.P.S. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore;

BANCO DI SICILIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCA POPOLARE ANTONVENETA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Messina n.

1745/2017, pubblicata in data 21 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio

dell’11 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da IRFIS S.p.A. nei confronti di M.F.F. S.r.l., nonchè di F.S., L., M., A. e C., Bi.Pa., D.M. e B.A. (al quale ultimo sono succeduti gli eredi B.D. e la stessa F.L.), nel quale sono intervenuti altri creditori, il giudice dell’esecuzione ha approvato il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita, rigettando tutte le contestazioni formulate dalle parti.

Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., IRFIS S.p.A..

L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Messina, il quale ha disposto che nel progetto di distribuzione fosse riconosciuto il rango ipotecario sia al credito dell’IRFIS S.p.A., con riguardo all’ipoteca iscritta in data 7 febbraio 1994 ai nn. 3514/204, per i lotti da 2 a 9, sia al credito nascente dal mutuo del 27 febbraio 1981 (rientrante nel debito consolidato con atto per notaio S. del 30 dicembre 1994), anche nella ripartizione del ricavato della vendita dei lotti da 2 a 9.

Avverso tale sentenza ricorrono le seguenti società (parti opposte nel giudizio di opposizione):

1) Banca M.P.S. S.p.A., sulla base di quattro motivi (ricorso iscritto al n. R.G. 29016/2017);

2) Sicilcassa S.p.A. in L.C.A., sulla base di tre motivi (ricorso iscritto anch’esso al n. R.G. 29016/2017);

3) Cerved Credit Management S.p.A., quale procuratrice speciale del Credito Valtellinese S.C., sulla base di due motivi (ricorso iscritto al n. R.G. 29810/2017);

4) Prelios Credit Servicing S.p.A., quale procuratrice di International Credit Recovery (8) S.r.l., sulla base di tre motivi (ricorso iscritto anch’esso al n. R.G. 29810/2017).

Ai suddetti ricorsi resiste con controricorso (depositato nell’ambito del ricorso iscritto al n. R.G. 29016/2017) IRFIS S.p.A. (parte opponente nel giudizio di opposizione), che ricorre altresì, in via incidentale, contro la medesima sentenza, sulla base di un unico motivo.

Al ricorso incidentale di IRFIS S.p.A. resistono, con distinti controricorsi, sia Sicilcassa S.p.A. in L.C.K. che International Credit Recovery (8) S.r.l..

Al ricorso proposto nell’interesse del Credito Valtellinese S.C. resiste con ulteriore controricorso International Credit Recovery (8) S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Tutti i ricorsi indicati in oggetto vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

2. In considerazione dell’esito di inammissibilità e/o inefficacia di tutti i ricorsi proposti, per ragioni di economia processuale può prescindersi dalla verifica della regolarità dell’instaurazione del contraddittorio nei confronti degli intimati rimasti tali (giurisprudenza costante, fin da Cass., Sez. U., Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077-01).

3. I vari ricorsi proposti, in via principale e/o in via incidentale (in quanto ricorsi successivi al primo), dalle società opposte nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, sono tutti inammissibili, in quanto non rispettano il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918-01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745-01; Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493-01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622-01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401-01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti nell’eventuale appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

I ricorsi in esame, nell’esposizione del fatto, non presentano tale contenuto minimo, per le ragioni di seguito esposte.

3.1 Il ricorso della Banca M.P.S. S.p.A. risulta proposto sia con riguardo alla posizione creditoria fatta valere in sede esecutiva dalla Banca Antonveneta S.p.A. (da essa incorporata per fusione), sia con riguardo a quella di cui la ricorrente è titolare in proprio, che era stata fatta valere nel processo esecutivo a mezzo della procuratrice M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A..

Non vengono però precisate in sede di esposizione del fatto (quanto meno) le seguenti circostanze, certamente rilevanti ai fini della valutazione del merito: i beni pignorati (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); i crediti fatti valere dal creditore procedente nei confronti di ciascuno degli otto debitori; tutti i creditori intervenuti, con la precisa indicazione dei crediti fatti valere da ciascuno di essi (e dei relativi debitori); i beni venduti (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); il preciso complessivo contenuto del progetto di distribuzione proposto per l’approvazione; l’eventuale rango privilegiato, con analitica indicazione delle relative ragioni giustificative, dei crediti ammessi alla distribuzione; l’esatto oggetto delle contestazioni avanzate da IRFIS S.p.A. in relazione al suddetto progetto; il contenuto dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui erano state rigettate tali contestazioni; il contenuto dell’atto di opposizione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da IRFIS S.p.A.; le difese avanzate da tutte le altre parti in tale giudizio.

Anche la richiesta preliminare di correzione di un errore materiale della decisione impugnata, con riguardo alla dichiarazione di contumacia della Banca Antonveneta S.p.A. (che si allega già incorporata dalla Banca M.P.S. S.p.A. al momento dell’opposizione), risulta inammissibile per difetto di specificità: non viene chiarito nel ricorso se la circostanza della fusione era stata allegata e documentata al giudice di primo grado e neanche se nell’atto di costituzione in primo e unico grado (di cui non è richiamato il contenuto specifico, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) effettivamente la Banca M.P.S. S.p.A. si era costituita anche quale successore di Banca Antonveneta S.p.A..

3.2 Nel ricorso proposto da Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. non vengono precisate, in sede di esposizione del fatto (quanto meno) le seguenti circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito del ricorso: i debitori esecutati; i beni pignorati (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); i crediti fatti valere dal creditore procedente nei confronti di ciascuno degli otto debitori; tutti i creditori intervenuti, con la precisa indicazione dei crediti fatti valere da ciascuno di essi (e dei relativi debitori); i beni venduti (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); il preciso complessivo contenuto del progetto di distribuzione proposto per l’approvazione; l’eventuale rango privilegiato, con analitica indicazione delle relative ragioni, dei crediti ammessi alla distribuzione; l’esatto oggetto delle contestazioni avanzate da IRFIS S.p.A. in relazione al suddetto progetto; il contenuto dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui erano state rigettate tali contestazioni; il contenuto dell’atto di opposizione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da IRFIS S.p.A.; le difese avanzate da tutte le altre parti in tale giudizio.

3.3 Nel ricorso proposto nell’interesse del Credito Valtellinese S.C. non risultano precisate, in sede di esposizione del fatto (quanto meno) le seguenti circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito: il creditore procedente e i debitori esecutati (cioè le stesse parti del processo esecutivo); i beni pignorati (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); i crediti fatti valere dal creditore procedente nei confronti di ciascuno dei debitori; tutti i creditori intervenuti, con la precisa indicazione dei crediti fatti valere da ciascuno di essi (e dei relativi debitori); i beni venduti (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); il preciso complessivo contenuto del progetto di distribuzione proposto per l’approvazione; l’eventuale rango privilegiato, con analitica indicazione delle relative ragioni, dei crediti ammessi alla distribuzione; l’esatto oggetto delle contestazioni avanzate da IRFIS S.p.A. in relazione al suddetto progetto; il contenuto dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui erano state rigettate tali contestazioni; il contenuto dell’atto di opposizione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da IRFIS S.p.A.; le difese avanzate da tutte le altre parti in tale giudizio (visto che si dà conto solo delle difesa della Finanziaria San Giacomo S.p.A., cui la ricorrente è succeduta).

3.4 Nel ricorso proposto nell’interesse di International Credit Recovery (8) S.r.l. non risultano precisate nell’esposizione del fatto (quanto meno) le seguenti circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito: il creditore procedente; i beni pignorati (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); i crediti fatti valere dal creditore procedente nei confronti di ciascuno dei debitori; tutti i creditori intervenuti, con la precisa indicazione dei crediti fatti valere da ciascuno di essi (e dei relativi debitori); i beni venduti (con precisa indicazione dei titolari di ciascuno di essi); il preciso complessivo contenuto del progetto di distribuzione proposto per l’approvazione; l’eventuale rango privilegiato, con analitica indicazione delle relative ragioni, dei crediti ammessi alla distribuzione; l’esatto oggetto delle contestazioni avanzate da IRFIS S.p.A. in relazione al suddetto progetto; il contenuto dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione con cui erano state rigettate tali contestazioni; il contenuto dell’atto di opposizione proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da IRFIS S.p.A.; le difese avanzate da tutte le altre parti in tale giudizio.

3.5 Va ulteriormente precisato che le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito, non adeguatamente indicate in sede di esposizione del fatto, non sono ricavabili neanche dalla parte espositiva dei ricorsi sin qui richiamati, che sono dunque tutti inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Oltre alle evidenziate lacune nell’esposizione dei fatti di causa, già di per sè sole sufficienti a giustificare la definizione in rito dei ricorsi finora indicati, va rilevato (lo si osserva solo a fini di completezza espositiva) che anche le singole censure formulate con i ricorsi sin qui presi in esame, ad avviso del Collegio (ed almeno nei ristretti limiti di quanto è possibile comprendere nonostante le richiamate lacune di esposizione dei fatti), presentano ulteriori difetti di specificità, non rispettando l’ulteriore requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, o sono comunque manifestamente infondate e, come tali, anch’esse inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Ricorso della Banca M.P.S. S.p.A..

4.1.1 Con il primo motivo si denunzia “Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 2878 c.c.”. Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg.”.

Gli indicati motivi di ricorso riguardano il paragrafo 6 della sentenza impugnata, che attiene al riconoscimento, con riguardo al credito dell’IRFIS S.p.A., dell’efficacia dell’ipoteca giudiziale di primo grado iscritta in data 7 febbraio 1994 sui beni dei fideiussori costituenti i lotti da 2 a 9, quindi con grado poziore rispetto a quello delle altre banche (si tratta di questione oggetto del terzo motivo dell’opposizione originaria).

La banca ricorrente sostiene che con l’atto di “consolidamento” rogato dal notaio S. in data 30 dicembre 1994, il relativo credito di IRFIS S.p.A. sarebbe stato oggetto di novazione ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente venir meno del precedente gravame ipotecario, ai sensi dell’art. 2878 c.c., n. 3; e comunque che, anche a prescindere dalla novazione, dal tenore dall’atto S. dovrebbe trarsi la conclusione che l’ipoteca giudiziale precedente di IRFIS S.p.A. si era estinta, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la cuì interpretazione sarebbe viziata dalla erronea applicazione delle norme di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg..

Viene trascritto il testo di alcune clausole dell’atto S. (artt. 5, 8 e 9), a sostegno di tale interpretazione, contraria a quella fatta propria dal tribunale.

Osserva la Corte che l’assunto dell’intento novativo non è affatto desumibile in modo inequivocabile dal (parziale) contenuto dell’atto S. trascritto nel ricorso e che le altre censure per un verso difettano di specificità e per altro verso risultano dirette a contestare accertamenti di fatto operati dal giudice del merito, sulla base di motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, con riguardo alla ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti, riservata a quel giudice, desumibile dagli atti negoziali da queste stipulati.

4.1.2 Con il terzo motivo si denunzia “Nullità della sentenza. Inammissibilità della domanda di prelazione”.

Tale motivo riguarda il paragrafo 7 della sentenza impugnata, che attiene al riconoscimento del rango ipotecario al credito di IRFIS S.p.A. nascente dal mutuo del 1981 (non soltanto sul ricavato della vendita del lotto 1, ma anche) sul ricavato dalla vendita dei lotti da 2 a 9 (si tratta di questione oggetto del quarto motivo dell’opposizione originaria).

La banca ricorrente sostiene in primo luogo che la richiesta di riconoscimento del privilegio ipotecario da parte dell’IRFIS S.p.A. sarebbe tardiva, in quanto non effettuata in sede di precisazione del credito, ma solo dopo il mancato riconoscimento del privilegio ipotecario sul lotto 1.

Sostiene inoltre che in virtù dell’atto di “consolidamento” del dicembre 1994 gli originari contratti di finanziamento avevano perso la loro efficacia, almeno con riferimento alle scadenze maturate fino al 30 giugno 1996, quindi la IRFIS S.p.A. non avrebbe potuto invocare il privilegio ipotecario per il credito derivante dal mutuo del febbraio 1981.

Si tratta di censure non adeguatamente comprensibili e quindi non valutabili nel merito, in quanto del tutto prive della necessaria specificità, in mancanza di un preciso richiamo del contenuto degli atti su cui sono fondate e di una chiara illustrazione del senso logico dei conseguenti assunti posti a base di esse.

4.1.3 Con il quarto motivo (erroneamente rubricato ancora come terzo motivo) si denunzia “Illegittima statuizione sulle spese”.

Si tratta di una richiesta di diversa regolamentazione delle spese del giudizio, in virtù dell’auspicato accoglimento delle censure di merito, il cui esito non può pertanto che seguire quello complessivo del ricorso.

4.2. Ricorsi proposti da Sicilcassa S.p.A. in l.c.a. e nell’interesse di International Credit Recovery (8) S.r.l..

Si tratta di ricorsi articolati su identici motivi (sia nelle rubriche che nell’esposizione), che possono quindi essere esaminati congiuntamente.

4.2.1 Con il primo motivo si denunzia “Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 1367 c.c., in relazione agli artt. 2843,2878 e 2879 c.c.”.

Gli indicati motivi di ricorso riguardano il già richiamato paragrafo 6 della sentenza impugnata (questione oggetto del terzo motivo dell’opposizione originaria).

Si deduce in primo luogo che dal tenore dall’atto S. di “consolidamento” del dicembre 1994, interpretato unitamente all’atto per notar Ca. stipulato il giorno prima, dovrebbe trarsi la conclusione che le parti avevano inteso pattuire la parità di grado di tutte le ipoteche, onde l’IRFIS S.p.A. aveva rinunziato al grado poziore dell’ipoteca giudiziale iscritta nel 1994; l’interpretazione in tal senso deriverebbe sia dal tenore letterale della clausola che dalla ricerca della comune volontà dei contraenti (art. 1362 c.c.) sia dalla interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che deporrebbero nel senso della volontà di pattuire la parità di grado tra tutte ipoteche, a fronte dell’ampliamento dell’importo garantito in favore della stessa IRFIS S.p.A..

Anche in questo caso (come già osservato per il ricorso della Banca M.P.S. S.p.A. relativo alla medesima questione) il risultato interpretativo sostenuto dalle ricorrenti non è desumibile in modo inequivocabile dal parziale contenuto degli atti S. e Ca. trascritti nei ricorsi e le censure per un verso difettano di specificità e per altro verso risultano dirette a contestare accertamenti di fatto operati del giudice del merito, sulla base di motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, con riguardo alla ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti, riservata a quel giudice, desumibile dagli atti negoziali da queste stipulati.

Si sostiene altresì la violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.p.c..

L’argomentazione legata alla conservazione degli effetti negoziali non è in realtà esposta con adeguata chiarezza: sembra in sostanza intendersi ribadire ancora una volta che il tribunale avrebbe dovuto ritenere efficace la dichiarata intenzione delle parti di attribuire pari grado a tutte le ipoteche, a fronte dell’ampliamento della somma garantita in favore di IRFIS S.p.A., a tutela degli effetti negoziali voluti dalle parti stesse. In ogni caso, in mancanza di più adeguati e specifici richiami ai singoli crediti fatti valere e agli atti sottostanti, non è possibile intendere pienamente il senso delle argomentazioni dei ricorrenti.

Anche in questo caso, dunque, in definitiva, la censura – come tutte le altre relative al medesimo capo della sentenza impugnata – per un verso difetta di specificità e per altro verso risulta diretta a contestare accertamenti di fatto operati del giudice del merito, sulla base di motivazione non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, con riguardo alla ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti desumibile dagli atti negoziali da queste stipulati.

4.2.2 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 132 c.p.c.”.

Tale motivo riguarda il già richiamato paragrafo 7 della sentenza impugnata (questione oggetto del quarto motivo dell’opposizione originaria).

La società ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sulla questione, rinviando semplicemente ai motivi di contestazione avanzati da IRFIS S.p.A..

Si osserva in primo luogo che in realtà, nella decisione impugnata, una motivazione sul punto in contestazione è presente, in quanto, pur richiamando le contestazioni di IRFIS S.p.A., il tribunale chiarisce espressamente che il mutuo del febbraio 1981 era garantito dagli immobili di cui ai lotti da 2 a 9.

La mancanza in ricorso di adeguata specificazione dei precisi termini della questione sottostante, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, impedisce poi di valutare se tale motivazione sia sufficiente o se essa si risolva addirittura in motivazione apparente.

4.3 Ricorso proposto nell’interesse del Credito Valtellinese S.C..

Con il primo motivo si denunzia “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Tribunale di Messina omesso ogni pronuncia in merito alla domanda relativa al riconoscimento degli effetti derivanti dall’iscrizione ipotecaria sull’immobile individuato quale lotto 7 in favore dell’allora Banca Popolare Santa Venera”.

Con il secondo motivo si denunzia “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 510,542 e 596 c.p.c., artt. 2741,2808 e 2852 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di legge) per non avere il Tribunale di Messina ritenuto il diritto poziore della Finanziaria San Giacomo S.p.a. a soddisfarsi sul ricavato della vendita del lotto n. 7 (appartamento di proprietà di F.A., sito in (OMISSIS), al N.C.E.U., foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS)), in considerazione dell’ipoteca iscritta in data 19.10.1992, al n. 2590 R.Part., in favore dell’allora Banca Popolare Santa Venera”.

I due motivi del ricorso in esame sono connessi e riguardano entrambi sia il paragrafo 6 che il paragrafo 7 della sentenza impugnata (terzo e quarto motivo dell’originaria opposizione). La banca ricorrente deduce, con il primo motivo, che il tribunale avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione proposta nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, relativa alla sussistenza di una propria iscrizione ipotecaria del 1992, comunque prevalente su quella di IRFIS S.p.A., in relazione al lotto 7. Con il secondo motivo afferma che, se anche si potesse ritenere esistente una pronunzia sul punto, essa sarebbe da ritenere erronea, perchè la propria iscrizione ipotecaria era del 1992 e quindi precedente a quella della IRFIS S.p.A., che era intervenuta solo nel 1994.

In proposito, IRFIS S.p.A., nel suo controricorso, sostiene che in realtà al Credito Valtellinese S.C. non è stato affatto negato il diritto ipotecario poziore sul lotto 7, essendo in realtà stato riconosciuto in proprio favore esclusivamente il privilegio ipotecario derivante dall’iscrizione del 1994, secondo il suo grado, senza però che fosse disconosciuto quello del Credito Valtellinese S.C. derivante dalla precedente (e quindi prevalente) iscrizione del 1992.

Tanto premesso, la Corte deve osservare che non risulta adeguato il richiamo del contenuto rilevante degli atti su cui si fondano le censure in esame, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Ai fini di una adeguata valutazione del merito di esse, sarebbe infatti necessario verificare il contenuto delle iscrizioni ipotecarie di entrambe le parti, alla luce del piano di riparto approvato, delle contestazioni mosse avverso lo stesso, dei motivi dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata avverso la decisione del giudice dell’esecuzione e delle difese svolte in proposito sia dal Credito Valtellinese S.C. che da IRFIS S.p.A.. Con riguardo al contenuto rilevante di tutti questi atti il richiamo nel ricorso risulta generico e, quindi, inadeguato. L’inadeguatezza emerge, in particolare, in relazione all’indicazione dell’effettivo pregiudizio che subirebbe la ricorrente in conseguenza della decisione impugnata: pregiudizio che non sussiste affatto se, come sostiene la stessa IRFIS S.p.A., il tribunale ha in realtà riconosciuto a quest’ultima solo il privilegio ipotecario derivante dall’iscrizione del 1994, senza disconoscere quello derivate al Credito Valtellinese dall’iscrizione del 1992, già ammesso nel progetto di riparto.

La ricorrente, in altri termini, non specifica adeguatamente (con il puntuale richiamo del contenuto degli atti rilevanti in proposito), se nel piano di riparto la sua ipoteca del 1992 era stata riconosciuta o meno e, in caso positivo, per quale motivo il riconoscimento di una ipoteca del 1994 in favore di altro creditore la pregiudicherebbe.

5. Una volta chiarita l’inammissibilità di tutti i ricorsi proposti (in via principale e/o incidentale) dalle società opposte nell’originario giudizio di opposizione agli atti esecutivi, resta da esaminare il ricorso proposto in via incidentale da IRFIS S.p.A., cioè la parte opponente nel predetto giudizio.

Secondo le società controricorrenti tale ricorso sarebbe inammissibile; ma si tratta certamente di un ricorso incidentale tardivo, in quanto:

– la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21 giugno 2017 ed è stata notificata dalla stessa IRFIS S.p.A. in data 9 ottobre 2017;

– il giudizio di primo grado ha avuto inizio il 4 aprile 2012,

(data della proposizione del ricorso al giudice dell’esecuzione, indicata in sentenza), con conseguente applicabilità dell’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, onde il termine cd. lungo per impugnare, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, scadeva il 21 dicembre 2017, mentre il termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c., scadeva il 9 dicembre 2017;

– il ricorso incidentale è datato ed è stato notificato a mezzo P.E.C. solo in data 10 gennaio 2018 (quindi oltre i due mesi dalla notifica e i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata).

In proposito è allora assorbente la considerazione che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., esso è certamente inefficace, in virtù dell’inammissibilità di tutte le altre impugnazioni proposte in via principale (e/o a loro volta in via incidentale, in quanto ricorsi successivi al primo).

6. I ricorsi proposti in via principale (e/o in via incidentale, anche in quanto ricorsi successivi al primo) nell’interesse della Banca M.P.S. S.p.A., di Sicilcassa S.p.A. in l.c.a., di International Credit Recovery (8) S.r.l. e del Credito Valtellinese S.C., sono dichiarati inammissibili, mentre è dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo di IRFIS S.p.A..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, sia per la reciproca soccombenza parziale che per la complessità delle questioni sottostanti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, con riguardo ai ricorsi proposti in via principale (e/o in via incidentale, anche in quanto ricorsi successivi al primo) nell’interesse della Banca M.P.S. S.p.A., di Sicilcassa S.p.A. in l.c.a., di International Credit Recovery (8) S.r.l. e del Credito Valtellinese S.C..

PQM

La Corte:

– riunisce i ricorsi iscritti ai nn. 29016/17 e 29810/17 r.g.;

– dichiara inammissibili i ricorsi proposti in via principale (e/o in via incidentale, anche in quanto ricorsi successivi al primo) nell’interesse della Banca M.P.S. S.p.A., di Sicilcassa S.p.A. in l.c.a., di International Credit Recovery (8) S.r.l. e del Credito Valtellinese S.C.;

– dichiara inefficace il ricorso incidentale di IRFIS S.p.A.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti in via principale (e/o in via incidentale, in quanto ricorsi successivi al primo, ad eccezione di IRFIS S.p.A.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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