Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9952 del 08/05/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9952 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 8421-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2014
608

LELIO MARITATO, ITALO PIERDOMINICI, LUIGI CALIULO,
ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

OMIKRON S.R.L.C.F. 00991850892, in persona del legale

Data pubblicazione: 08/05/2014

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANDRONICO FRANCESCO, giusta
delega in atti;

avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 01/04/2008 r.g.n. 1570/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega verbale
CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

– controricorrente –

R.G. n. 8421/09
Ud. 19 febbr. 2014

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
data 1 aprile 2008, ha confermato la decisione di primo grado
che, accogliendo l’opposizione proposta dalla s.r.l. Omilcron,
aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di tale
società, per il pagamento a favore dell’INPS della somma di lire
56.141.937 a titolo di contributi e somme aggiuntive relativi al
periodo dicembre 1993 – maggio 1996, conseguenti a violazione
degli obblighi inerenti alla formazione dei lavoratori.
Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di merito
ha osservato che era onere dell’INPS, in quanto attore in senso
sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
provare la fondatezza della pretesa. Nella specie l’Istituto nulla
aveva dimostrato in merito alla violazione degli obblighi
formativi, da cui era scaturita la decadenza dei benefici relativi
alle aliquote contributive. Non erano stati prodotti i contratti di
formazione e lavoro, i progetti formativi e le dichiarazioni dei
lavoratori né tale produzione poteva essere effettuata in appello.
Per la cassazione di questa sentenza l’INPS propone ricorso
affidato ad un solo motivo. La società resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo
quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore,
ma applicabile

ratione temporis,

l’Istituto ricorrente,

denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
civ., in relazione all’art. 3 D.L. n. 726/84, convertito, con
modificazioni, nella L. n. 863/84, deduce che la sentenza
impugnata è errata per avere ritenuto che l’onere della prova
circa la sussistenza del diritto al beneficio della minore

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata in

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contribuzione per i contratti di formazione e lavoro fosse a carico
dell’Istituto.
E’ infatti pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità,
che, in tema di agevolazioni contributive, incombe sul datore di
lavoro l’onere di provare il fatto costitutivo del proprio diritto. Né
tale principio, ad avviso del ricorrente, subisce deroghe nel caso
ingiuntivo ottenuto dall’INPS per ottenere il pagamento della
contribuzione non corrisposta. Gli stessi principi, secondo il
ricorrente, sono applicabili con riferimento ai benefici
contributivi connessi ai contratti di formazione e lavoro,
incombendo al datore di lavoro fornire la prova della sussistenza
fattuale dei requisiti legittimanti il diritto agli sgravi.
2. Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto respingersi l’eccezione della società
resistente circa la inammissibilità del quesito di diritto formulato
dal ricorrente per asserita inidoneità dello stesso.
Esso infatti è pertinente alla questione sulla quale
controvertono le parti, costituita dalla ripartizione dell’onere
della prova in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge
per ottenere le agevolazioni contributive in tema di contratti di
formazione e lavoro.
3. Come risulta dagli scritti difensivi delle parti, il decreto
ingiuntivo opposto trae origine da una ispezione effettuata
congiuntamente da funzionari dell’Ispettorato del Lavoro e
dell’INPS, al termine della quale vennero contestate alla società
Omikron violazioni in relazione ai contratti di formazione e lavoro
stipulati con due dipendenti.
Il decreto ingiuntivo. richiesto ed ottenuto dall’INPS per il
recupero delle agevolazioni contributive asseritamente non
spettanti alla società per effetto di dette violazioni, è stato
revocato dal giudice di primo grado e tale decisione è stata
confermata dalla Corte di merito, con la sentenza qui impugnata,
sul rilievo che l’onere della prova circa la sussistenza del diritto

in cui il datore di lavoro proponga opposizione al decreto

3

al beneficio della minore contribuzione era a carico dell’Istituto,
onere da questo non assolto.
Senonchè, deve al riguardo rilevarsi che è principio
consolidato di questa Corte che in materia di sgravi contributivi
e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa l’onere
di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla
5137/06; Cass. n. 16351/07; Cass. n. 499/09; Cass. n.
21898/10; Cass. n. 6671/12).
Tale principio è stato affermato anche con specifico
riferimento alla fattispecie dei benefici contributivi connessi ai
contratti di formazione di lavoro (cfr. Cass. n. 28723/08 e Cass.
n. 6671/12 cit.) e non trova deroghe nelle controversie aventi ad
oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero
di contributi non corrisposti per applicazione di sgravi
contributivi, spettando anche qui al datore di lavoro opponente
l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
poter beneficiare della detrazione v. (Cass. 16351/07).
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione
degli esposti principi, onde deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod.
proc. civ., con il rigetto dell’opposizione proposta dalla società
avverso il decreto ingiuntivo.
Il diverso esito dei giudizi di merito giustifica la
compensazione delle spese dell’intero processo.
P. Q . M .
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’opposizione avverso il decreto
ingiuntivo. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma in data 19 febbraio 2014.

fattispecie normativa di volta in volta invocata (Cass. n.

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