Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9952 del 05/05/2011

Cassazione civile sez. III, 05/05/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 05/05/2011), n.9952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F NICOLAI 16/A, presso lo studio dell’avvocato CONTI PIERO,

che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

INCA INDUSTRIA CONSERVAZIONE ALIMENTI SURGELATI TORLONTANO GIULIANO S

C SNC, RAS RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA, PRISMO UNIVERSAL ITALIANA

SPA, SIAD ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 595/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 25/09/2007, depositata il 17/09/2008; R.G.A.C.N. 360/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 12 e 14 aprile 1994 G.V. esponeva che il 5 settembre 1988, mentre si trovava, come trasportato, a bordo di un autocarro di proprieta’ della Prismo Universal Italiana Srl, condotto da N.R. ed assicurato presso la Siad Assicurazioni S.p.a., il predetto automezzo era stato tamponato da un autocarro di proprieta’ della Inca s.r.l., condotto da D.C.A. ed assicurato presso la Ras Assicurazioni Spa, e che, a seguito dell’urto, aveva riportato gravi lesioni alla persona. Cio’ premesso, conveniva in giudizio le societa’ suindicate al fine di essere risarcito dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui si erano costituite le convenute, il Tribunale di Pescara rigettava sia la domanda attrice sia la riconvenzionale proposta dalla Prismo. Avverso tale decisione il G. proponeva appello.

Si costituivano la Ras e il D.C., restava contumace la Siad.

Dispostasi la rinnovazione della notifica della citazione nei confronti della Inca e della Prismo, si costituiva solo quest’ultima, la quale eccepiva l’estinzione del processo per non avere il G. provveduto alla rinnovazione nel termine perentorio assegnatogli, ed in esito al giudizio, la Corte di Appello dell’Aquila con sentenza depositata in data 17 settembre 2008 dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto. Avverso la detta sentenza il G. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di inquadrare i termini della controversia torna opportuno premettere che le ragioni della decisione impugnata si fondano sul rilievo che il termine assegnato al G. per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prismo e della Inca cadeva il 3 dicembre 2004 mentre il G. ha notificato l’appello, peraltro alla sola Prismo, il 21 aprile 2005. Da cio’ l’inammissibilita’ dell’appello, in considerazione della natura perentoria del termine concesso per l’integrazione del contraddittorio, dell’irrilevanza della costituzione della Prismo – in quanto il principio dell’effetto sanante conseguente al raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 c.p.c. non vale nell’ipotesi dell’inosservanza dei termini perentori – ed infine delle posizioni di litisconsorti necessari di natura processuale rivestite dalla Prismo e dall’Inca rispetto alle altre parti appellate.

Ora, a fronte della ratio decidendi come sopra esposta nei suoi termini essenziali, il ricorrente ha opposto due ragioni di censure:

la prima articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 331 e 102 c.p.c. e dell’art. 2054 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 23 fondata sulla considerazione che, essendo il G. un dipendente della Prismo Universal ed essendosi il danno verificato durante lo svolgimento della propria attivita’ lavorativa, la Prismo non poteva essere considerata una parte necessaria del processo, a norma della L. n. 990 del 1969, art. 23 per cui la sua costituzione tardiva aveva sanato il vizio di notifica originario; la seconda, ugualmente articolata per la violazione delle norme anzidette, fondata sulla considerazione che non sarebbero ricorsi i presupposti della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Inca snc in quanto quest’ultima societa’ era stata cancellata dal registro delle imprese in epoca precedente alla stessa data del sinistro , vale a dire in data 24 gennaio 1992.

Giova aggiungere che a conforto del suo ricorso il G. non ha prodotto nessuno dei documenti su cui aveva fondato il suo ricorso;

ed in particolare, non ha prodotto ne’ la documentazione attestante il suo rapporto di lavoro con la Prismo Universal Italiana ne’ la documentazione attestante la cancellazione della societa’ Inca dal registro delle imprese.

Cio’ posto, vale la pena di sottolineare che, secondo l’ormai consolidato principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di’ merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso. (Sez. Un. n. 7161/10, n. 28547/08).

Ne deriva l’improcedibilita’ del ricorso in esame, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011

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