Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9951 del 27/05/2020

Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 27/05/2020), n.9951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11910/2015 proposto da:

TRILITE SAS DI C.B. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA

3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO NANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.A. stipulò in data 18 febbraio 2002 con la Trilite s.a.s., appaltatrice dell’opera, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una porzione di edificio in costruzione in (OMISSIS) nonchè una porzione di terreno e la quota di un quarto di dieci posti auto. In data 25 marzo 2004 fu stipulato il contratto definitivo di compravendita. Successivamente alla consegna il B., rilevati alcuni difetti dell’immobile, diede incarico ad un tecnico di svolgere una relazione le cui conclusioni furono comunicate alla Trilite, con invito a svolgere i lavori di ripristino.

A seguito del mancato riscontro il B. si rivolse al Tribunale di Firenze, deducendo che il resede misurava mq. 300, e non 450, come previsto nel contratto preliminare, e lamentando vizi di costruzione a suo avviso addebitabili alla Trilite. Chiese, pertanto, che fosse determinata la differenza di prezzo per la minore estensione del resede rispetto a quanto promesso, e che la Trilite fosse condannata a versargli il relativo importo nonchè la somma, da determinarsi in corso di causa, necessaria per eseguire i lavori di ripristino dell’immobile e per il risarcimento dei danni da lui subiti per effetto dei vizi lamentati.

2.- Il Tribunale adito rigettò la domanda di riduzione del prezzo, alla stregua della considerazione che nel contratto di compravendita non si rilevava alcun richiamo al preliminare in relazione alle misure dell’area compravenduta, e si affermava che la compravendita avveniva nello stato di fatto che l’acquirente dichiarava di conoscere. Evidenziò poi il giudice di primo grado che alcuni dei vizi lamentati, quali la non corretta messa in opera del cotto e quelli relativi alle rifiniture dei soffitti, non erano occulti, tanto più che l’attore aveva avuto la disponibilità dell’immobile a lavori in corso, e che, quindi, si trattava di difetti riconoscibili, cui non poteva applicarsi la disciplina di cui all’art. 1669 c.c.. Venne, però, parzialmente accolta la domanda di risarcimento del danno, rilevandosi che la c.t.u. aveva accertato la mancanza di infissi di copertura del giunto muro-telaio con conseguente passaggio di aria ed acqua; la mancanza nella porta-finestra di coprifilo, gocciolatoio e soglia adeguatamente eseguita; la presenza di macchie di umidità; la mancata realizzazione di dieci posti auto;

la non esatta installazione della canna fumaria; la mancata sistemazione dell’area esterna con adeguato drenaggio. Il Tribunale quantificò il danno equitativamente in Euro 22000,00, compresa I.V.A. e rivalutazione.

La Trilite impugnò tale sentenza, eccependo che i difetti dedotti dal B. non rientravano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., ma in quella prevista dall’art. 1667, configurandosi come ipotesi di esecuzione non a regola d’arte, mentre i vizi attinenti alla mancata delimitazione dell’area per il parcheggio, alla canna fumaria ed agli infissi non erano occulti, ma conosciuti e conoscibili, e chiese la rinnovazione della c.t.u. per accertare la causa dei danni.

3.- La Corte d’appello di Firenze respinse tale richiesta osservando che la c.t.u. già espletata non richiedeva alcun chiarimento, e ritenne che i difetti indicati nella sentenza di primo grado – sui quali, eccezion fatta per la mancata delimitazione dell’area per il parcheggio, la canna fumaria e gli infissi, ben riconoscibili, nessun motivo di appello era stato svolto – integrassero la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c.. Accolse il gravame solo quanto alla non risarcibilità ai sensi dell’art. 1667 c.c., ed alla esclusione dalla ricomprensione nell’art. 1669 c.c., della mancata predisposizione dell’area parcheggio.

4.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Trilite sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il B., che ha anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c.. La ricorrente, premesso l’esame delle differenze di inquadramento e di regime giuridico, in tema di contratto di appalto, tra l’ipotesi, di cui all’art. 1667 c.c., di vizi e difformità dell’opera, per i quali l’appaltatore è tenuto alla garanzia, e quella di rovina o gravi difetti dell’opera, di cui all’art. 1669 c.c., osserva che la presenza di infiltrazioni non giustifica di per sè la configurabilità di una responsabilità ex art. 1669 c.c., in capo all’appaltatore, se non nei casi più gravi, allorchè il vizio determini una significativa riduzione della solidità e dell’efficienza dell’opera, e non già nei casi di inesatta esecuzione dell’opera secondo le regole dell’arte. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe errato nel qualificare la mancata sistemazione dell’area esterna nonchè l’assenza di un sistema di drenaggio come vizi riconducibili alla disciplina dettata dal richiamato art. 1669 c.c., piuttosto che al regime giuridico di cui all’art. 1667 c.c.. La motivazione fornita in proposito dal giudice di secondo grado sarebbe il risultato di un’analisi superficiale degli accertamenti tecnici effettuati nel corso del giudizio innanzi al Tribunale. Infatti, come evidenziato nella c.t.u. del 3 maggio 2010, le operazioni di ripristino e di eliminazione dei vizi non avrebbero comunque comportato l’allontanamento del proprietario dall’immobile, del quale, quindi, non sarebbe stato pregiudicato il godimento da parte del B.. La c.t.u. avrebbe evidenziato, in riferimento ai lavori di sistemazione interna, che le presunte difformità delle opere rispetto a quanto previsto dal disegno planimetrico fossero, in ogni caso, riconoscibili, se non riconosciute, dal B. – cui l’immobile era stato consegnato un anno prima della stipula del contratto di compravendita – all’atto della conclusione del contratto, essendo state indicate dal perito nella assenza di arbusti e nello stato dei luoghi.

2. – La censura è priva di pregio.

2.1. – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell’appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto.

Al giudice di merito spetta altresì stabilire – con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato – se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, al riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell’immobile (v., da ultimo, Cass., ord. n. 22093 del 2019).

Con riguardo specificamente al difetto rappresentato dalle infiltrazioni di acqua, va poi sottolineato che, abbandonata, ormai da tempo, un’interpretazione restrittiva della garanzia ex art. 1669 c.c., costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass., sent. n. 27315 del 2017) quello secondo il quale i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia di cui si tratta non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazione d’acqua e umidità nelle murature del vano scala (causata, nella fattispecie esaminata nella predetta pronuncia, dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura).

2.2. – Nella specie, la Corte di merito ha ritenuto, nell’esercizio non irragionevole della sua discrezionalità circa la sussumibilità della fattispecie sottoposta al suo esame nell’ambito della previsione dell’art. 1669 c.c., che i difetti di cui si tratta fossero da ricomprendere tra quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene, pregiudicandone la normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.

3. – Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, si censura la decisione della Corte di merito nella parte in cui, rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. – volta all’accertamento della esistenza di un drenaggio, in contrasto con le conclusioni cui era pervenuto il primo accertamento tecnico – aveva ritenuto che i difetti lamentati, con particolare riferimento alle infiltrazioni d’acqua, integrassero la responsabilità della Trilite nei confronti del B. ai sensi dell’art. 1669 c.c.. Sostiene il ricorrente che il sistema di drenaggio era stato realizzato, e che la rinnovazione della c.t.u. avrebbe potuto condurre alla conclusione che la responsabilità per i danni alla proprietà fosse attribuibile alla mancata manutenzione della fossetta di drenaggio, di spettanza del B..

4.- La doglianza è destituita di fondamento.

4.1. – Nonostante la mancata evocazione nella rubrica, come nella illustrazione della censura, del parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi che il vizio denunciato nella presente sede sia quello di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

4.1.1. – Ciò posto, deve anzitutto precisarsi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass., S.U., sent. n. 8053 del 2014, e successive, tra le quali, ex multis, Cass., sent. n. 16703 del 2018).

4.1.2. – Nell’ambito, così delineato, della censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non viene ritenuta inquadrabile la doglianza concernente deficienze argomentative della decisione in punto di recepimento delle conclusioni della CTU, esigendosi, piuttosto, l’indicazione delle circostanze secondo le quali quel recepimento, sulla base delle modalità con cui si è svolto, si sia tradotto nell’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti (Cass., sent. n. 18391 del 2017).

4.2. – Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve escludersi la sussistenza, nella specie, dei presupposti per la configurabilità del vizio denunciato.

Va, al riguardo, rilevato che il fatto asseritamente decisivo, che, ove esaminato, avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, un esito diverso della controversia, è costituito dalla esistenza di un drenaggio, evidenziata nella consulenza di parte della stessa ricorrente, che, ove accertato con la richiesta rinnovazione della c.t.u., negata dal giudice di secondo grado, avrebbe consentito di accertare che i danni lamentati dalla Trilite fossero in realtà da attribuire alla omessa manutenzione da parte del B. della fossetta di drenaggio.

Ebbene, è da escludere che la Corte di merito abbia pretermesso ogni esame del fatto descritto. Al contrario, essa, dopo aver dato atto, nella narrativa della sentenza, della richiesta di rinnovazione della c.t.u. da parte della Trilite, ha respinto l’istanza prendendo posizione sul punto della esistenza di un drenaggio ai piedi del muro del piazzale della edificazione. Si legge, infatti, alla pag. 2 della sentenza di secondo grado, che “la c.t.u. non ha bisogno di un alcun chiarimento, considerato che ha esaurientemente spiegato – anche a seguito di opportuni saggi – che non c’era alcun sistema drenante nè alcun tubo di raccolta delle acque meteoriche, il che comportava, in caso di forti precipitazioni, infiltrazioni di acqua sul piazzale”.

La Corte fiorentina ha, dunque, esaminato ex professo la questione della esistenza del fatto asseritamente trascurato, escludendola, alla stregua della analisi compiuta dalla c.t.u., giudicata dalla stessa Corte esauriente, secondo un apprezzamento di sua competenza. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perchè incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. (v. Cass., ordd. n. 21525 del 2019, n. 2103 del 2019).

5. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura espressa in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA