Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9951 del 26/04/2010

Cassazione civile sez. I, 26/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 26/04/2010), n.9951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24527-2006 proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 15, presso l’avvocato MONETA

MANTUANO FERNANDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio dott. PASQUALE FARINARO di ROMA – Rep. n. 4519

del 26.10.09;

– ricorrente –

contro

M.M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato CARLO DE

MARCHIS GOMEZ BORRERO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CIANNAVEI ANDREA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3035/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sig.ra M.M.P. con ricorso 3 novembre 1998 convenne dinanzi al tribunale di Roma il sig. F.G. chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra di essi. Il sig. F. si costituì eccependo l’improponibilità della domanda per non essere ancora passata in giudicato la sentenza di separazione. Il tribunale, con sentenza non definitiva, pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio rimettendo la causa sul ruolo per l’esame delle questioni patrimoniali. Il sig. F. propose appello, insistendo nell’eccezione d’improponibilità della domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 6 luglio 2005, rigettò il gravame. Il sig. F. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 26/27 luglio 2006 formulando due motivi. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 21/25 ottobre 2005. Le parti hanno anche depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe rigettato l’eccezione d’improponibilità della domanda per non essere la sentenza di separazione passata in giudicato con motivazione meramente apparente, sostanziandosi nella mera e apodittica negazione del fondamento giuridico dell’eccezione.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 3 poichè alla data di proposizione della domanda di divorzio – il 3 novembre 1998 – la sentenza di separazione era stata impugnata nella sua interezza, anche in relazione all’affermata intollerabilità della convivenza, determinata da ragioni di ordine economico in relazione alle quali era stato proposto appello, con la conseguenza che essa non era quindi passata in giudicato.

2. Il ricorso va rigettato.

La sentenza impugnata ha affermato, nel rigettare l’eccezione d’improponibilità della domanda di divorzio per non essere al momento della sua proposizione passata in giudicato la sentenza che aveva pronunciato la separazione personale fra i coniugi, che dall’esame della documentazione prodotta “emerge al di là di ogni dubbio” che l’appello proposto dal F. avverso detta sentenza “ha investito soltanto i capi di contenuto economico”. Ha infatti ritenuto che la tesi secondo la quale, dovendosi far risalire il fallimento del matrimonio a contrasti di natura economica, il gravame proposto contro le statuizioni di contenuto economico si estendeva anche alla pronuncia di separazione, stante la mancanza di un’autonomia dei capi economici della sentenza distinta da quelli concernenti il carattere personale della controversia, non avesse alcun fondamento giuridico.

Tale motivazione – in relazione alla quale nella sostanza si deduce la carenza assoluta di motivazione e quindi la nullità della sentenza impugnata – deve ritenersi conforme al disposto dell’art. 132 c.p.c., contenendo una chiara indicazione delle ragioni dell’infondatezza dell’eccezione, basata sull’accertamento che l’impugnazione della sentenza di separazione aveva investito solo i capi di natura economica, con il conseguente passaggio in giudicato del capo sulla separazione, ontologicamente autonomo rispetto alle questioni di natura patrimoniale, ancorchè oggetto di contrasti anche durante il matrimonio.

Ne consegue il rigetto del primo motivo. Mentre il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non trascrivendosi in esso – e non indicandosi in alcun modo – gli elementi desumibili dall’atto di appello dai quali dovrebbe evincersi che l’impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la separazione non era stata impugnata solo per i capi di natura economica, ma anche riguardo all’accertamento dell’intollerabilità della convivenza, che costituisce condizione per la pronuncia di separazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro duemilasettecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010

 

 

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