Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9951 del 24/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9951 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P. Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Roma/1/4/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
‘:,0I.LLE:R94
,
2
4
APR 2013
Data pubblicazione: 24/04/2013
-
Ct 25099/09- 541 – Avvocatura Generale dello Stato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V — Ric. n. 385/10.
COMUNICAZIONE DI DEFINIZIONE DEL CONDONO
per
l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax: 06
96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso i cui uffici domicilia
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (ricorrente)
contro
TOSCANO Egidio
(intimato)
(non costituito),
in relazione a
ricorso notificato il 18.12.09 per la cassazione della sentenza n. 243/34/08
della C.T.R. di Napoli, depositata il 4.11.08
si informa, ai fini dell’estinzione del giudizio,
che la D.P. di Caserta dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale, ha
comunicato, con l’allegata nota del 26.7.12, l’avvenuta definizione del condono ex
art. 39, 12°c., D.L. n. 98/11, che richiama l’art. 16, 8°c. L. n. 289/02 e succ.
modificazioni e integrazioni.
Pertanto si chiede
dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Roma, 12.1.13
(D.L. n. 98/11, conv. in L n. 111/11)